Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8110 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 09/03/2017, dep.29/03/2017),  n. 8110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27086/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12, domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

GM s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Capomacchia

e Cesare Persichelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del

secondo in Roma alla via Crescenzio n. 20, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 71/9/11 depositata il 5 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 marzo 2017 dal

Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Uditi gli Avv.ti Sergio Fiorentino per la ricorrente e Filippo

Capomacchia, su delega per la controricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso di Gemona Manifatture s.p.a., la Commissione tributaria provinciale di Udine annullava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso nei confronti della società e fondato sulla riqualificazione della serie negoziale intervenuta negli anni 2000/2001 tra la stessa Gemona Manifatture, Energem s.p.a., Fantoni Blu s.p.a. e Mediocredito FVG s.p.a. nei termini di una cessione di azienda relativa alle centrali idroelettriche di (OMISSIS).

La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa l’autonomia dei vari negozi e l’impossibilità di astringerli in un negozio complesso per cessione di azienda.

L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi.

Controricorre GM s.p.a., incorporante Gemona Manifatture.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1 e 20, per aver il giudice d’appello negato che sussista una norma antielusiva in tema di collegamento negoziale, idonea a unificare causalmente negozi plurimi tra soggetti diversi.

Il secondo motivo denuncia omessa motivazione, per aver il giudice d’appello pretermesso il fatto che le concessioni idroelettriche relative all’azienda ceduta erano state trasferite a Energem, in grado quindi di ritrasferirle con l’azienda stessa alla cessionaria Fantoni Blu. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 20, per aver il giudice d’appello affermato la natura costitutiva del riconoscimento amministrativo della cessione delle derivazioni idriche, così negando l’autonoma valenza civilistica del negozio traslativo.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 27 e art. 2555 c.c., per aver il giudice d’appello escluso la qualificazione della locazione finanziaria tra Mediocredito FVG e Fantoni Blu come leasing traslativo, assimilabile per la tassazione proporzionale a una vendita con riserva di proprietà.

Il quinto motivo denuncia omessa motivazione, per aver il giudice d’appello pretermesso il fatto che il contratto di leasing aveva intermediato la cessione di azienda da Energem a Fantoni Blu.

2. I motivi devono essere trattati insieme per connessione logica, riguardando tutti la qualificazione giuridico-fattuale dei diversi negozi, se atomistica o unitaria.

2.1. Il criterio dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti presentati a registrazione, stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, attribuisce rilievo preminente alla causa reale del negozio e alla regolamentazione degli interessi perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni collegate (Cass. 19 febbraio 2014, n. 3932, Rv. 629963; Cass. 4 febbraio 2015, n. 1955, Rv. 634166); la prevalenza della causa reale sulla causa formale non è incompatibile con la natura dell’imposta di registro quale “imposta d’atto”, nè contrasta con la riserva di legge ex art. 23 Cost., poichè l’autonomia privata resta integra, anche nell’ipotesi di collegamento negoziale (Cass. 19 giugno 2013, n. 15319, Rv. 627196).

Sono quindi giuridicamente errati gli argomenti del giudice d’appello sulla violazione della riserva di legge che deriverebbe dall’impiego del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nell’ipotesi di collegamento negoziale; anzi, la considerazione unitaria dei negozi collegati risponde al principio costituzionale di capacità contributiva (Cass. 25 febbraio 2002, n. 2713, Rv. 552496; Cass. 14 febbraio 2014, n. 3481, Rv. 630075).

2.2. Il collegamento negoziale postula la sola condizione dell’unitarietà teleologica rispondente all’intento pratico delle parti, sicchè la relativa qualificazione non è impedita dalla pluralità soggettiva dei singoli atti (Cass. 16 settembre 2004, n. 18655, Rv. 577138), nè dalla loro diversità oggettiva (Cass. 14 febbraio 2014, n. 3481, Rv. 630075), nè dalla loro scansione temporale (Cass. 19 aprile 2013, n. 9541, Rv. 626779), quest’ultima misurabile persino nell’ordine degli anni (Cass. 24 luglio 2013, n. 17965, Rv. 627610).

Sono quindi giuridicamente errati gli argomenti del giudice d’appello sulla diversità giuridica dei soggetti e la successione temporale degli atti, che impedirebbero la qualificazione unitaria della causa negoziale.

2.3. Il giudice d’appello ha omesso di motivare sul fatto che Energem si è fusa per incorporazione in Gemona Manifatture, sicchè la pluralità soggettiva si riduce al bipolarismo tra cedente e cessionario; egli inoltre ha omesso di motivare sul fatto che Energem ha fatturato a Gemona Manifatture l’acquisto delle concessioni idroelettriche, sicchè riteneva di poter trasferire a Fantoni Blu un’azienda munita di titolo amministrativo, ciò che è sufficiente ai fini della ricostruzione dell’intento pratico negoziale; egli infine ha omesso di motivare sul fatto che la sequenza negoziale del 2000/2001 ha traslato l’unità funzionale dell’azienda – finanche un dipendente – dal polo Energem/Gemona Manifatture al polo Fantoni Blu, anche in virtù dell’intermediazione della società di leasing Mediocredito FVG.

2.4. La locazione finanziaria integra leasing traslativo – soggetto ad applicazione analogica della disciplina della vendita con riserva di proprietà – quando la funzione economica del contratto non si esaurisce sul piano del godimento temporaneo del bene, ma è volta al trasferimento differito con rateizzazione del prezzo (Cass. 10 giugno 2005, n. 12317, Rv. 581889; Cass. 23 maggio 2008, n. 13418, Rv. 603905); la qualificazione traslativa del leasing esige allora un’indagine complessiva sulla funzione economica del contratto, fermo che anche nel leasing traslativo l’acquisto finale non è obbligatorio per l’utilizzatore (Cass. 24 giugno 2002, n. 9161, Rv. 555292).

Sono quindi giuridicamente errati gli argomenti del giudice d’appello sull’inapplicabilità del trattamento fiscale della vendita con riserva di dominio, che deriverebbe dalla facoltatività dell’acquisto finale di Fantoni Blu da Mediocredito FVG.

2.5. Il giudice d’appello ha omesso di motivare sul fatto che Mediocredito FVG risulta interposta tra Energem e Fantoni Blu, avendo concesso in leasing alla seconda quanto acquistato in proprietà dalla prima, fatto decisivo poichè la natura traslativa della locazione evidenzierebbe nella società di leasing un ruolo oggettivo di intermediazione della cessione d’azienda tra il polo cedente Energem / Gemona Manifatture e il polo cessionario Fantoni Blu (ruolo oggettivo sufficiente, non occorrendo l’intento elusivo: Cass. 12 maggio 2008, n. 11769, Rv. 603335; Cass. 2 dicembre 2015, n. 24594, Rv. 637842).

3. Il ricorso deve essere accolto per la constatata fondatezza di tutti i motivi; la sentenza d’appello deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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