Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8110 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. II, 08/04/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S. e C.R., rappresentati e difesi,

in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. LEVATO

Biagio Francesco, elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma,

Via Pompeo Magno, n. 2/B;

– ricorrenti –

contro

P.F., T.E., C.L., V.

G., A.F. e S.G., rappresentati

e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avv. PETRINI Marco, elettivamente domiciliati nel suo studio in

Roma, Piazza di Villa Carpegna, n. 58;

– controricorrenti –

e contro

C.M., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Fabrizio Cataldo,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Ennio Quirino

Visconti, n. 20;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n.

3949 in data 8 ottobre 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Fabrizio Cataldo;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla

osserva, aderendo alla relazione”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 30 novembre 2001 del Tribunale di Roma, R.A., C.M., P.F., T.E., C.L., V.G., A.F. e S.G., in solido, sono stati condannati al pagamento, in favore di G.S. e C.R., della somma di L. 20.000.000, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di risarcimento del danno per il mancato uso dell’immobile di loro proprietà come abitazione, dovuto alla condotta illecita posta in essere dai convenuti, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio.

Pronunciando su appelli principale ed incidentale, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3949 dell’8 ottobre 2008, confermato il giudizio di illiceità della condotta posta in essere dal R. e dagli altri originari convenuti, confermata la statuizione di difetto di legittimazione passiva del condominio, e fermo il rigetto della domanda del G. per danno morale come statuito nella sentenza impugnata, riformandola in parte ha respinto anche la domanda risarcitoria per danni patrimoniali proposta dal G. e dalla C..

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il G. e la C. hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

Hanno resistito, con controricorso, il Proietti ed altri nonchè il C..

Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 334, 333, 331, 327 e 102 cod. proc. civ., nonchè delle norme e dei principi in tema di impugnazione incidentale tardiva, cause inscindibili e litisconsorzio necessario, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4; insufficiente ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5”.

Il secondo mezzo prospetta “violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., nonchè delle norme e dei principi in tema di valutazione equitativa del danno, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Omessa, o quanto meno insufficiente e comunque illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5”.

Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 352 e 389 cod. proc. civ., nonchè delle norme e dei principi in tema di precisazione delle conclusioni definitive per il collegio, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4. Incongrua e comunque illogica motivazione di un punto della controversia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5″. Tutti i motivi sono inammissibili, perchè non contengono la formulazione conclusiva – prescritta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – del quesito di diritto (là dove si censurano violazioni e false applicazioni di legge) o (nella parte in cui prospettano il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) di un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) recante la chiara e sintetica indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che non induce a diversa conclusione il fatto che con i motivi di impugnazione sia dedotto anche un error in procedendo, posto che l’art. 366 bis cod. proc. civ., è applicabile anche in tal caso (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578);

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti P. ed altri e dal controricorrente C., liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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