Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 811 del 16/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 811 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 31588-2007 proposto da:
SOGAP SRL, in persona dell’amministratore unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, Via San Nicola Da Tolentino 50, presso lo
studio dell’avvocato DE TILLA ROBERTO, che lo rappresenta e
difende, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
SCALA ANNA, COCCOLI GABRIELE

– intimati—
sul ricorso 1318 del 2008 proposto da
SCALA ANNA, SCI, NNA 52H66 F839W, COCCOLI GABRIELE,
CCC GRI, 54T05 F839Z, elettivamente domiciliati in Roma, Via
Giovanni Nicotera 7, presso lo studio dell’avvocato D’ANDREA
EUGENIO, rappresentati e difesi dagli avvocati SIPORSO

ot,P

2.11 3

Data pubblicazione: 16/01/2014

GIUSEPPE, NIARZANO STEFANO, come da procura speciale in
calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrenti e ricorrenti in via incidentale
contro

domiciliata in ROMA, Via San Nicola Da Tolentino 50, presso lo
studio dell’avvocato DE TULA ROBERTO, che lo rappresenta e
difende, come da procura speciale a margine del ricorso;
controricorrente al ricorso incidentale
avverso la sentenza n. 769/2007 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 16/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/10/2013 dal Consigliere dott. Ippolisto Parziale;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Lucio Capasso, che
conclude, riuniti i ricorsi, per il loro rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Si tratta di vendita di immobile in Napoli al prezzo di 350 milioni,
indicato nella scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da notaio
il 10 marzo 1994 (vedi sentenza pag 10).
La parte acquirente, Coccoli-Scala, che assume di aver preso possesso
dell’appartamento il 21 aprile 1994, denuncia per truffa la parte
venditrice, SOGAP sas, il 15 maggio 1994 in relazione a vizi occulti
dell’appartamento venduto (infiltrazioni dovute alla costruzione sul
tufo abilmente celata dal venditore) e chiede il sequestro degli assegni
bancari per 76 milioni di lire quale residuo prezzo da corrispondere.
Inizia il giudizio civile 1’8 giugno 1994 chiedendo la risoluzione del
contratto per inadempimento dei venditori per i vizi occulti in
questione con richiesta di restituzione del prezzo pagato e delle spese
sostenute. Nella citazione, non sottoscritta dalla parte, viene indicato
sent Ric. 2007 n. 31588 – 1318 del 2008 – ud. 15-10-2013.doc

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SOGAP SR1„ in persona dell’amministratore unico, elettivamente

come prezzo concordato per la vendita la somma di 580 milioni di lire
e come saldo da corrispondere la somma di 76 milioni di lire in assegni
senza data, di cui era stato ottenuto il sequestro.
Si costituisce la convenuta SOGAP, che nega trattarsi di vizi occulti,
afferma che gli acquirenti avevano la disponibilità dell’appartamento

la venditrice SOGAP inizia un giudizio civile (12 settembre 1996),
chiedendo a sua volta la risoluzione del contratto per grave
inadempimento degli acquirenti per il mancato pagamento del residuo
prezzo di 76 milioni.
2. Riuniti i giudizi ed espletata c.t.u. il Tribunale di Napoli, con
sentenza del 25 novembre 2003, rigetta entrambe le domande di
risoluzione.
3. Appella la venditrice SOGAP, la quale lamenta che non sia stato
riconosciuto il grave inadempimento del pagamento di un sesto del
prezzo (corrispondente a 76 milioni di lire non versati) anche a fronte
della accertata inesistenza dei vizi occulti lamentati. Insiste in via
principale per la risoluzione del contratto e formula in via subordinata
domanda di pagamento del residuo prezzo. Resistono i compratori i
quali propongono a loro volta appello incidentale quanto alla disposta
compensazione delle spese, instando per la cancellazione della
trascrizione dell’atto di citazione della venditrice.
4. La Corte d’appello di Napoli rigetta entrambe le impugnazioni e
dispone la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
della venditrice.
Osserva in fatto la Corte territoriale che erano stati accertati dal
Tribunale, mediante la CTU, vizi strutturali derivanti dalla contiguità
dell’immobile con un banco tufaceo dal quale trasudava umidità, vizi
che però non rendevano inidoneo l’appartamento all’uso. Di qui il
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dal novembre 1993 e chiede il rigetto della domanda. Successivamente

rigetto della domanda di risoluzione avanzata dei compratori. Quanto
alle domande proposte dall’appellante, la Corte d’appello rileva che sia
quella avanzata in via principale (di risoluzione del contratto), sia quella
avanzata in subordine per il pagamento del residuo prezzo erano
fondate sul presupposto del mancato integrale pagamento del prezzo

affermato di aver adempiuto per intero alla loro obbligazione
contestualmente alla sottoscrizione dell’atto avanti al notaio. Infatti,
come risultava dalla scrittura autenticata dal notaio Valentini di Napoli
in data 30 marzo 1994 (vedi sentenza pagina 10), all’articolo 5 di tale
scrittura si dava atto dell’avvenuto pagamento del complessivo prezzo,
concordato in 350 milioni di lire e pagato con assegno non trasferibile
alla venditrice, la quale ne rilasciava quietanza con dichiarazione di
“null’altro aver a pretendere”.
La Corte di appello rileva quindi che tale scrittura era stata prodotta in
giudizio e non era stata disconosciuta con la conseguenza che
sussisteva la prova dell’effettuato pagamento dell’intero prezzo. Né
poteva essere ammessa prova ex articolo 2722 codice civile, così come
richiesto in sede di conclusioni in appello. Sulla base di queste
considerazioni la Corte d’appello rigetta entrambe le domande
dell’appellante. Rigetta anche l’impugnazione incidentale quanto alla
compensazione delle spese, perché disposta in relazione alla reciproca
soccombenza.
5. Propone ricorso principale la venditrice SOGAP, la quale articola un
unico motivo. Resistono al ricorso principale e formulano ricorso
incidentale, affidato a due motivi, gli acquirenti Coccoli-Scala. Resiste
con controricorso al ricorso incidentale la SOGAP:

MOTIVI DELLA DECISIONE

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pattuito, circostanza questa negata dai compratori, che avevano

1. I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno
riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. Sono entrambi infondati e
vanno rigettati per quanto di seguito si chiarisce.
2. Il ricorso principale
Con l’unico motivo si denuncia «Viola.zione e falsa applicazione degli art.

dell’art. 2730 cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c e 1417
c. c. — omessa, insu :ciente e contraddittoria motivnione in relazione art. 360 n. 3
e 5 cod. proc.

Ci V. »

Lamenta la ricorrente che la Corte d’appello ha errato nel non
ammettere il richiesto interrogatorio formale dei compratori e le prove
testimoniali quanto all’accordo sul diverso prezzo di vendita, essendo
simulato per ragioni fiscali quello indicato in misura inferiore a quello
pattuito. La Corte territoriale non ha tenuto conto che, ai sensi del
numero 1 dell’articolo 2724 codice civile, vi era un principio di prova
per iscritto che avrebbe consentito di ammettere le richieste prove
testimoniali e per interrogatorio formale. Tale principio di prova per
iscritto doveva essere rinvenuto nel contenuto della citazione proposta
dagli stessi compratori, nell’ambito della quale avevano indicato come
prezzo pattuito la maggiore somma di 580 milioni rispetto ai 350
milioni indicati nell’atto di vendita avanti al notaio. Il contenuto della
citazione era comunque riferibile agli acquirenti, anche se da loro non
sottoscritto, avendo questi ultimi conferito il relativo mandato al
procuratore, che tali affermazioni aveva reso. La Corte d’appello non
aveva esaminato se nell’atto di citazione fosse o meno contenuta una
confessione e comunque non aveva considerato che tale atto poteva
essere valutato come principio di prova per iscritto, che consentiva la
prova testimoniale. In ogni caso, i fatti allegati potevano essere
suscettibili di valutazione da parte del giudice, cosa che non era stata
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2724 n. 1 c. c. in riferimento all’art. 2702 c. c., violazione e falsa applicazione

fatta. Né la corte aveva effettuato qualsiasi indagine in ordine
all’accordo simulatorio denunciato, rispetto al quale, ai sensi
dell’articolo 1414, secondo comma, codice civile era ammessa la prova
testimoniale, trattandosi di simulazione parziale. Nel caso concreto la
citazione in giudizio da parte dei compratori, nella quale si riconosceva

vendita avanti al notaio, doveva considerarsi come
controdichiarazione, con effetto confessorio, trattandosi di
dichiarazione contraria agli interessi della parte. Pur essendo
dichiarazione unilaterale era sufficiente a integrare il requisito della
prova scritta della controdichiarazione, necessaria per provare la
invocata simulazione.
All’esito dell’esposizione del motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ., chiede che la Corte adita dica: «a) che ai sensi dell’ad.
2724 n. 1 cod. civ. in rifirimento all’art. 2702 venga riconosciuta l’idoneità
formale dell’atto di citazione di controparte a contenere una confessionale
stragiudiziale, costituendo un principio di prova scritta, attribuendo valore
confessorio alle afferma.zioni dei fatti contenute nell’atto di citaRZone in quanto
riferibili direttamente all’attore (in termini: Cass. civ. 9 aprile 1996 n. 3275);
b) che è stata omessa da parte della Corte di merito, in applicazione degli arti.
1414, 1417 e 2730 c. c., qualsiasi indagine in ordine sia all’accordo simulatorio
sia alla causa simulandi e non ritenendo la falsità della quietanza di comodo
suscettibile di prova, laddove la controdichiarazione contenuta nell’atto di citazione
ad opera degli attori acquisisce natura di confessione essendo sfata redatta per
iscritto che nella specie ha finzione di prova della simulazione e dev’essere data, ai
sensi dell’art. 2725 c. c, mediante atto scritto, cioè con un documento contenente la
controdichiarazione sottoscritta dalle parvi, e comunque dalla parte contro la quale
esso sia fatta valere in giudizio (Cass. civ., Se _z: III, 9 giugno 2006 n. 13459),

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il concordato prezzo di 580 milioni a fronte delle 150 indicati nella

fornendo la parte la prova mediante produzione della scrittura contenente la
controdichiarazione che appunto acquisisce natura di confessione;
c) che la prova testimoniale è ammissibile quando vi è un principio di prova per
iscritto proveniente dal convenuto o da un suo rappresentante, che ne faccia apparire
verosimile la simulazione medesima (Cass. 18 dicembre 1997 n 12813; 26

concreta vi è un principio di prova per iscritto idoneo a rendere ammissibile la prova
testimoniale in quanto verbalizzate e da lei sottoscritte, le dichiarazioni rese, in sede
di interrogatorio formale, dalla persona contro cui è diretta la simulazione;
d) che è ammissibile l’interrogarono formale anche quando sia vietata la prova per
testi in quanto diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito
quand’anche si tratti di negozi per i quali è richiesta la forma scritta ad
substantiam (Cass. 26 febbraio 2004 n. 3869, Cass. 30 gennaio 1992 n. 1011,
Cass. 17 dicembre 1991 n. 13584, Cass. 16 aprile 1988 n. 2998, (‘ass.
81 / 4704), errando pertanto la Corte di Appello nel non avere ritenuto sussistere
un principio di prova per iscritto che rende ammissibile al riguardo la prova
testimoniale e l’interrogatorio formale».
3. Il ricorso incidentale
1. — Con i due motivi di ricorso si deduce: «violazione per omessa
applicazione dell’art. 345, 1° comma cod. proc. civ. . – omessa o contraddittoria
motivazione in relazione all’art. 360, 10 comma n. 3 e 5, c.p.c. ». Ha errato la
Corte territoriale a non dichiarare inammissibile, anche d’ufficio,
perché nuova, perché proposta per la prima volta in appello, la
domanda subordinata avanzata dall’appellante SOGAP di condanna
degli acquirenti al pagamento della residua somma di 70 milioni di lire,
dovute a saldo del prezzo pattuito.
Chiedono quindi alla Corte di dire se: «a) l’appellante SOGAP, inserendo
nelle conclusioni dell’atto di appello la seguente ‘richiesta: “e) In via subordinata
nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione condannare i signori
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febbraio 2004 n. 3869; 81 / 3844; 801283; 7911007). E che nella fattispecie

Coccoli —Scala al pagamento dell’importo di e 39250,72 corrispondente
all’importo dovuto a saldo di 70.000.000 oltre interessi corrispettivi dalla data
della compravendita e di mora della domanda”, abbia il-ritualmente, indebitamente
ed illegittimamente tentato di introdurre una domanda del tutto nuova rispetto
`petitum”, modificando e stravolgendo — in grado di appello — le

la domanda nuova come innanzi formulata giammai avrebbe potuto (e dovuto)
trovare ingresso ed essere delibata in grado di appello (e ciò a prescindere dal reciso
rifiuto del contraddittorio formalmente espresso su di essa dagli appellali, odierni
controticorrenti) perché formulata in evidente e grossolana lesione del disposto
dell’art. 345,1° comma; c) quindi, la Corte di Appello di Napoli, nel pronunciare
la sentenza oggetto de/presente rimedio sia incorsa nella violazione delle prescrkioni
dal codice di rito, segnatamente per omessa coplicaRione dell’art. 345, 1° comma,
Oc. e, quindi, per omessa o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360,
1° comma, n° 3 e 5 cod. proc. civ. »
3. Appare opportuno esaminare in via prioritaria il ricorso incidentale
per l’antecedenza logico-giuridica delle questioni proposte.
3.1 — I due motivi avanzati possono essere trattati congiuntamente per
la continuità argomentativa che li connota. Riguardano la mancata
dichiarazione d’inammissibilità della domanda nuova, avanzata solo in
sede di appello e per la quale non era stato accettato il contraddittorio,
relativa al pagamento del residuo prezzo. In primo luogo la censura
avanzata sotto il profilo di cui all’art. 360, 1°comma, n.. 3 cod. proc.
civ., appare inammissibile, perché doveva essere avanzata ex art. 360,
1° comma, n. 4 cod. proc. civ., trattandosi di denuncia di error in
procedendo (Cass. n. 22912 del 2012; Cass. 6468 del 2011), mentre la
censura formulata con riguardo al vizio di motivazione è inammissibile
per mancanza del necessario momento di sintesi, di cui all’art. 366-bis
cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, (che svolge l’omologa
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conclusioni rassegnate (nei due giudki riuniti) dinarki al Giudice di prime cure; b)

funzione del quesito di diritto per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4
dell’art. 360 cod. proc. civ.). Tale momento di sintesi ha la funzione di
circoscrivere puntualmente i limiti della censura, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e,

16558/2008, nonché le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n.
26014/2008).
3.2 In ogni caso i motivi sono infondati. Il giudice distrettuale, nel
giudizio instaurato dagli acquirenti con citazione dell’8 giugno 1994, ha
rilevato che la convenuta SOGAP aveva spiegato domanda
riconvenzionale volta al pagamento del residuo prezzo (vedi sentenza
impugnata, pagina 4). Tale statuizione non è investita dal ricorso
incidentale, dovendosi semmai far questione di interpretazione della
domanda riconvenzionale, che non può essere operata sulla scorta
delle sole conclusioni.
4. L’unico motivo del ricorso principale è infondato e inammissibile
nelle due prospettazioni di violazione di legge (art. 360, 10 comma, n. 3
cod. proc. civ.) e di carenza motivazionale (art. 360, 1° comma, n. 5
cod. proc. civ.).
4.1 Per quanto attiene al vizio ex art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc.
civ., occorre osservare quanto segue. I quesiti di cui alle lettere A) e C)
attengono all’ammissibilità della prova testimoniale della simulazione
relativa parziale (riguardante il prezzo) in relazione un contratto
(vendita immobiliare) soggetto alla forma scritta ad substantiam, in
presenza di un “principio di prova per iscritto” (ex articolo 2724 n. 1,
codice civile), costituito dalla contenuto dell’atto di citazione in tesi
valutabile come “confessione” della predetta simulazione relativa
parziale o quantomeno comportante ammissione del difensore che
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successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n.

dispensa dall’onere della prova. Il quesito su B) attiene al fatto che
l’atto di citazione degli acquirenti sostanzierebbe esso stesso la
“controdichiarazione” della simulazione relativa parziale e comunque
costituirebbe prova (quale “confessione”) per iscritto. Infine il quesito
sul D) riguarda l’ammissibilità dell’interrogatorio formale.

deve quindi risultare per iscritto quando per il contratto è prevista la
forma scritta ad substantion. Non è ammissibile, nella controversia tra le
parti, la prova testimoniale volta a dimostrare un importo diverso da
quello che risulta dal contratto (Cass. S.U. 7246 del 2007). Né opera il
temperamento di cui all’articolo 2724 n. 1 codice civile, restando,
invece, ammissibile la prova per testi, solo nell’unica ipotesi di perdita
incolpevole del documento ex articolo 2724 n. 3 cod. civ. (Cass. 10240
del 2007) e ciò anche nell’ipotesi di simulazione relativa parziale,
riguardante il prezzo. Per quanto attiene alla controdichiarazione
scritta va osservato che la stessa deve essere anteriore o
contemporanea all’atto potenzialmente simulato, ipotesi che non si
rinvengono nel caso di specie (vedi Cass. 768 del 1985, Cass. 4565 del
1997). Inoltre, va rilevato che va esclusa la qualificazione di
confessione all’atto di citazione sottoscritto dal solo difensore (Cass. n.
20701 del 02/10/2007, Rv. 599675 e successiva conforme Cass. n.
4475 del 24/02/2011 – Rv. 616017). Va, poi, osservato che i
presupposti dell’ammissibilità dell’interrogatorio formale attengono alla
diversa ipotesi della simulazione assoluta (vedi Cass. 3869 del 2004). E,
infine, quanto alla domanda di pagamento del residuo prezzo
(questione che non trova menzione nei “quesiti”) va osservato che il
giudice distrettuale ha respinto tale domanda (che ha ritenuto
ammissibile) sul rilievo che non che non risulta provata la simulazione
relativa parziale.
sent Ric. 2007 n. 31588 – 1318 del 2008 – ud. 15-10-2013.doc

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Il motivo è infondato. Il prezzo è elemento essenziale della vendita e

4.2 Per quanto attiene al secondo profilo, la censura formulata con
riguardo al vizio di motivazione è inammissibile per mancanza del
necessario momento di sintesi, di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ.,

ratione tempon’s applicabile, (che svolge l’omologa funzione del quesito
di diritto per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc.

puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le
ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonché le
sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008).
5. Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.T.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Spese compensate.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 15 ottobre 2013
L’ESTENSOV

IL PRESIDENTE

civ.). Tale momento di sintesi ha la funzione di circoscrivere

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