Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 811 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22789/2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RUSSO, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine della comparsa di

costituzione;

– ricorrente –

e contro

AGENIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 837/38/2015 dell’11 febbraio 2015 della

Commissione Tributaria Regionale di ROMA, depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato della ricorrente Russo Alessandro che si riporta ai

motivi di ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

C.P. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per IVA e IRAP, per maggiori ricavi fondati su studi di settore. Nella decisione impugnata, la CTR ha ricordato che l’Ufficio aveva individuato indizi gravi, precisi e concordanti circa l’esistenza di attività non dichiarate, tanto da imporre un ricalcolo analitico induttivo dei ricavi in considerazione della documentazione prodotta o non prodotta dalla parte.

Il ricorso si affida a due motivi.

Con il primo, la contribuente lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e successive modificazioni, nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ella assume che la CTR avrebbe considerato solo gli studi di settore, senza che l’Ufficio valutasse ulteriori indizi gravi e precisi circa l’avvenuta sottrazione indebita di materia imponibile.

Con il secondo, denuncia omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sempre relativamente alla raccolta di ulteriori elementi, rispetto al mero scostamento dagli esiti dello studio di settore.

L’intimata si è costituita senza controricorso.

Entrambi i motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati.

In tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse (Sez. 5, n. 23550 del 05/11/2014; Sez. 5, n. 14068 del 20/06/2014).

I giudici di appello hanno dato atto che gli indizi raccolti dall’Ufficio erano astrattamente idonei a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, sicchè il provvedimento di rettifica del reddito appare di per se legittimo, tanto più che la contribuente non ha offerto la prova contraria.

Nulla per le spese, in mancanza della costituzione della controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA