Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8109 del 29/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 09/03/2017, dep.29/03/2017), n. 8109
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23991/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) s.r.l. e Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 16/19/12 depositata il 6 marzo 2012;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 marzo 2017 dal
Consigliere Enrico Carbone;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
In accoglimento dell’appello delle contribuenti e riforma della sentenza di primo grado, la Commissione tributaria regionale della Lombardia annullava l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro emesso in ordine a cessione di azienda intervenuta nel 2007 da (OMISSIS) s.r.l. (ora (OMISSIS)) a (OMISSIS) s.r.l. (ora (OMISSIS)).
Riteneva il giudice d’appello che l’amministrazione finanziaria non avesse provato il maggior valore di avviamento al cospetto di uno stato patrimoniale recante forti passività, di un fatturato modesto e di rimanenze in capi d’abbigliamento destinate a svalutarsi.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.
Le curatele fallimentari delle società soro rimaste intimate.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 per aver il giudice d’appello ritenuto illegittima la rettifica viceversa fondata sul volume d’affari dichiarato dalla stessa cedente e sull’applicazione della percentuale di redditività media tratta dal listino FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari).
1.1. Il motivo è inammissibile, poichè il ricorso non riproduce i passi dell’avviso concernenti metodo e sviluppo della rettifica, così precludendo alla Corte di verificarne la congruità, ciò che implica violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. (Cass. 13 agosto 2004, n. 15867, Rv. 575601; Cass. 4 aprile 2013, n. 8312, Rv. 625996; Cass. 19 aprile 2013, n. 9536, Rv. 626383).
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. ed error in procedendo, per aver il giudice d’appello deciso in via sostanzialmente equitativa.
2.1. Il motivo è inammissibile, poichè non coglie la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello (“grava sull’ufficio l’onere della prova dell’esistenza di un maggior valore rispetto a quello dichiarato dal contribuente”: pag. 4 della sentenza); ratio nient’affatto equitativa, ma squisitamente giuridica, e conforme alla giurisprudenza di legittimità laddove onera l’amministrazione a provare in fase contenziosa la concreta sussistenza degli estremi della rettifica (Cass. 1 dicembre 2006, n. 25624, Rv. 594457; Cass. 25 marzo 2011, n. 6914, Rv. 617324; Cass. 6 giugno 2016, n. 11560, Rv. 640080).
3. Il terzo motivo di ricorso denuncia omessa motivazione su fatto controverso e decisivo ed error in procedendo, per aver il giudice d’appello dichiarato “non particolarmente significativo” il fatturato medio del triennio precedente la cessione.
3.1. Il motivo è inammissibile, poichè, sebbene risulti che l’avviso si riferiva al volume d’affari come indice di sottovalutazione dell’avviamento (in ricorso è trascritto il passo corrispondente), e sebbene la motivazione del giudice d’appello sia sul punto apparente (la “non particolare significatività” è inesplicata), non viene tuttavia evidenziata la decisività del fatto nell’economia di una pronuncia basata essenzialmente sul consolidamento strutturale delle passività e sulla deperibilità commerciale delle rimanenze (la decisività è l’idoneità a fondare con certezza una ratio diversa: Cass. 31 luglio 2013, n. 18368, Rv. 627810).
4. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.
PQM
Dichiara inammissibili i motivi di ricorso; nulla sulle spese.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017