Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8109 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 03/10/2018, dep. 22/03/2019), n.8109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9361/2017 R.G. proposto da:

D.C., rappresentata e difesa dagli avv. Italo Castaldi e

Massimo Zurli, con domicilio eletto presso il loro studio sito in

Roma, via Attilio regolo, 12/d;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 6073, depositata il 17 ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2018

dal Consigliere Paolo Catallozzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Sorrentino Federico, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso;

udito l’avv. Massimo Zurli, per la ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 17 ottobre 2016, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 2008, erano state rideterminate l’i.r.pe.f., l’i.r.a.p. e l’I.v.a. e recuperate le imposte non versate.

2. Dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo si fondava sull’accertamento di maggiore ricavi conseguiti dal contribuente nello svolgimento dell’attività di agente di commercio e che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso in considerazione del fatto che “la rideterminazione dei ricavi della rettifica del reddito, così come operata dall’ufficio, sono basate su elementi dati che non appaiono al collegio assistiti dalla necessaria fondatezza”.

2.1. Il giudice di appello ha ritenuto legittimo l’atto impositivo, evidenziando, in particolare, sia l’assoggettabilità delle provvigioni all’i.v.a., anche sotto il profilo della territorialità delle prestazioni, sia la sussistenza dei presupposti per il ricorso all’accertamento induttivo del reddito del contribuente.

3. Il ricorso è affidato a due motivi.

4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente disattendere l’eccezione di giudicato esterno avanzata in udienza dal ricorrente, in quanto indipendentemente da ogni considerazione in merito all’idoneità dell’accertamento ivi compiuto ad estendere i suoi effetti anche sul presente giudizio, la sentenza posta a fondamento di tale eccezione risulta essere priva di attestazione in ordine all’acquisizione dell’autorità di cosa giudicata della pronuncia.

2. Con il motivo di ricorso proposto il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, comma 1, e art. 71, comma 2, per aver la sentenza impugnata ritenuto imponibili le prestazioni di intermediazione dal medesimo svolta, benchè le stesse erano state seguite, per tramite di sub agenti, in favore di un soggetto (la Karnak s.a.) avente sede in un paese extracomunitario ((OMISSIS)).

2.1. Il motivo è inammissibile.

Infatti, il ricorrente muove dal presupposto che nel caso in esame si sia in presenza di scambi internazionali aventi ad oggetto servizi di intermediazione relativi a beni di importazione e invoca la non imponibilità, ai fini i.v.a., delle prestazioni di tali servizi per difetto del requisito della territorialità.

Il giudice di appello ha, sul punto, espressamente affermato che i beni oggetto di tale prestazioni di intermediazione fossero già presenti sul territorio nazionale e, dunque, ha escluso che gli stessi fossero oggetto di importazione.

Un siffatto accertamento si pone in insanabile contrasto con la ricostruzione dei fatti esposta dal ricorrente e dallo stesso posta a fondamento della violazione di legge prospettata.

3. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione, del D.P.R. 28 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, art. 42, commi 1 e 2, e dell’art. 1748 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè la violazione dei diritti (art. 24 Cost.).

3.1. Il motivo è inammissibile.

La sentenza di appello motiva la sua decisione sul punto con “la mancanza oggettiva, nelle scritture contabili della società, di qualsiasi obbligo di restituzione delle somme ricevute” e l’assenza, a distanza di cinque anni, di qualsiasi prova in ordine alla restituzione, anche rateale, delle somme medesime.

Individua un’ulteriore elemento di riscontro della insussistenza di un finanziamento dei soci nel fatto che, pur trattandosi di una ingente somma proveniente da un paese a fiscalità privilegiata, le parti non hanno concluso “accordi di molto più precisi e con molto maggiore rigore, al fine di sgombrare il campo da dubbi”.

In considerazione di tali risultanze probatorie giudica non decisivi gli elementi, di segno contrario, addotti dalla contribuente in ordine alla possibilità di stipulare un mutuo oralmente e alla modalità di contabilizzazione dell’operazione utilizzata dalla società, potendo quest’ultima essere considerata preordinata ad ottenere una qualificazione dell’operazione, sotto il profilo fiscale, di irrilevanza.

La decisione assunta dalla Commissione regionale è, dunque, assistita da una motivazione che consente di individuare il percorso argomentativo seguito, evidenziando gli elementi posti a suo fondamento e le ragioni per cui gli stessi conducono alla conclusione raggiunta.

Per tale motivo non assume rilevanza, ai fini che qui rilevano, la mancata valorizzazione degli elementi indiziari addotti dalla contribuente, in quanto giudicati recessivi rispetto alla concludenza degli altri elementi probatori posti a fondamento dell’argomentazione.

4. Il ricorso va in conseguenza respinto.

5. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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