Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8109 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. II, 08/04/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal

Tribunale di Palermo nel procedimento vertente tra:

C.A. e la Prefettura di Palermo.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona

del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo.

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù,

adito in sede di appello avverso la decisione resa in data 10 gennaio

2007 dal locale Giudice di pace e relativa ad opposizione a sanzione

amministrativa proposta da C.A., declinava, con

sentenza in data 26 giugno 2007, la propria competenza per

territorio, ritenendo competente, con riferimento al foro erariale di

cui alla previsione contenuta nell’art. 25 cod. proc. civ., il

Tribunale di Palermo;

che con ordinanza in data 11 febbraio 2009 il Tribunale di Palermo ha

richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, affermando

l’inapplicabilità nella fattispecie dell’art. 25 cod. proc. civ.;

che il pubblico ministero, nelle conclusioni scritte ai sensi

dell’art. 380 ter cod. proc. civ., ha chiesto dichiararsi la

competenza del Tribunale di Termini Imerese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, adito in sede di appello avverso la decisione resa in data 10 gennaio 2007 dal locale Giudice di pace e relativa ad opposizione a sanzione amministrativa proposta da C.A., declinava, con sentenza in data 26 giugno 2007, la propria competenza per territorio, ritenendo competente, con riferimento al foro erariale di cui alla previsione contenuta nell’art. 25 cod. proc. civ., il Tribunale di Palermo;

che con ordinanza in data 11 febbraio 2009 il Tribunale di Palermo ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, affermando l’inapplicabilità nella fattispecie dell’art. 25 cod. proc. civ.;

che il pubblico ministero, nelle conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Termini Imerese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza 18 novembre 2010, n. 23285, hanno statuito che ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato;

che, in applicazione del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite, va dichiarata la competenza del Tribunale di Termini Imerese;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara, la competenza del Tribunale di Termini Imerese;

ordina procedersi alla riassunzione nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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