Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8108 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 23/04/2020), n.8108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Firenze, ha, con sentenza n. 00535 del 07/03/2018, dichiarato la nullità, per mancata identificazione del giudice che l’aveva emessa, della sentenza del Tribunale di Pisa n. 00576 del 2012, condannato F.S. al risarcimento dei danni, per oltre Euro centoquarantaduemila, in favore di C.P. ed M.E., in quanto responsabile, quale commercialista incaricato dai detti coniugi della dichiarazione dei redditi, della mancanza nel Modello Unico 2001, di notevoli introiti da vendita immobiliare, ed escluso la responsabilità del F. per la duplicazione di una detrazione fiscale relativa alla sola M..

La sentenza d’appello è gravata per cassazione, con atto affidato a tre motivi, da F.S..

Resistono con controricorso C.P. ed M.E.. Le parti hanno entrambe depositato memorie.

Non constano conclusioni del Procuratore Generale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la sentenza d’appello con tre mezzi.

Il primo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione del principio del nesso di causalità in materia di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1223 c.c.. In particolare, il mezzo censura la sentenza d’appello laddove ha fatto derivare dalla condotta del F. la conseguenza dell’avere i C. – M. corrisposto al Fisco, a seguito di accertamento con adesione, una somma maggiore da quella che sarebbe derivata quale conseguenza dell’accertamento della sola evasione fiscale.

Il secondo motivo deduce, in via gradata nel caso di mancato accoglimento del primo mezzo, omesso esame di fatto decisivo, consistente nelle “maggiori imposte non imputabili al professionista nei dati numerici e nelle relative operazioni differenziali adottati per il calcolo del danno in sede di consulenza tecnica di ufficio fatta propria dalla Corte d’Appello di Firenze”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il terzo mezzo censura la Corte territoriale affermando che la stessa è incorsa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c..

Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale, con sentenza redatta accuratamente, anche nella forma grafica ed espressiva, ed esaustivamente e logicamente motivata, ha addebitato al F., quale commercialista, le esatte conseguenze del suo comportamento, consistente non nell’intera somma che era stata chiesta dal Fisco ai coniugi C. – M. bensì quella che essi avevano dovuto pagare a seguito di accertamento con adesione, procedendo, quindi, a scomputare da detta ultima somma quella che l’Amministrazione finanziaria avrebbe richiesto se la plusvalenza fosse stata correttamente esposta nella dichiarazione dei redditi e se il prezzo di vendita di lite ottocento milioni non fosse stato rettificato, ossia senza applicazione di alcuna sanzione, perchè l’imposta non sarebbe stata evasa.

Il mezzo, pur nella veste di deduzione di errore di diritto si traduce nei fatti in una censura di merito alla valutazione della consulenza tecnica di ufficio, svolta in primo grado e recepita dai giudici di merito.

Esso, oltre che infondato è, quindi, anche inammissibile.

Il secondo mezzo è del tutto inammissibile, in quanto censura, dandone una diversa lettura, e travisandosi quale denuncia di omesso esame di fatto decisivo, la consulenza tecnica di ufficio.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione risultante dalle modifiche apportate nel 2012 (applicabili nel caso di specie, trattandosi di sentenza d’appello pubblicata dopo l’entrata in vigore della norma modificativa della norma processuale) nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, deve concernere un fatto, primario (o secondario), di cui sia stato omesso l’esame da parte del giudice. Nel caso di specie il ricorrente lamenta l’addebito dell’IRPEF evasa sul valore rettificato della vendita dei terreni, ma, come rilevato nell’esposizione relativa al primo motivo di ricorso, la sentenza in scrutinio ha puntualmente ed esaustivamente motivato sul punto.

La detta censura è, altresì inammissibile, in quanto non individua, così come richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il “fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” reiterando, come già tratteggiato, una motivo di impugnazione non più esperibile, nella specie di sindacato di fatto sulla motivazione, in contrasto con la giurisprudenza formatasi in tema (Sez. II n. 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. n. 23940 12/10/2017), secondo la quale: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata” a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”).

Il terzo motivo censura la sentenza d’appello per avere questa malamente applicato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e quindi veicola detta doglianza, impropriamente, tramite l’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c., invece che con richiamo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La Corte territoriale ha già affermato, richiamando ampiamente l’orientamento di legittimità (ma il richiamo è ritenuto impropriamente effettuato dal ricorrente) che sebbene i C. – M. avessero chiesto la condanna alla somma di Euro 43.360,54 avevano concluso, nelle conclusioni in atto di citazione, per la condanna al pagamento della detta somma “ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia”, precisando che la detta frase non poteva essere interpretata quale mera clausola di stile, nei casi in cui, quale quello scrutinato, vi fosse incertezza ragionevole sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, e rilevando, inoltre, e tanto da solo è sufficiente a far ritenere inammissibile il motivo, che non era stata proposta dal F. alcuna specifica censura in appello sull’importo da liquidare per l’omessa dichiarazione della vendita dei terreni o comunque di violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. (ciò risulta sia dalle testuali conclusioni formulate in appello dall’odierno ricorrente sia dall’esposizione dei fatti della sentenza impugnata).

La Corte d’Appello, a riprova dell’accuratezza della disamina condotta, ha accolto l’impugnazione in relazione alla somma di 2.159,59 che era stata addebitata al F. a causa della duplicazione, ritenuta in primo grado, della dichiarazione di una detrazione fiscale).

Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e tenuto conto del valore della causa, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (stesso art. 13, comma 1 bis).

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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