Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8108 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27286-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,

LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

T.L., quale erede di D.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREINA MARZOLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,

LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 507/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Ancona con la sentenza n. 507/2018 aveva rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la decisione con la quale il tribunale di Macerata aveva dichiarato il diritto di T.l., quale erede di D.M. al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, a decorrere da 1.5.2016. Il tribunale aveva ritenuto che non si applicasse al dante causa della T., in quanto pacificamente invalido all’80%, il differimento dell’accesso alla pensione di 12 mesi (c.d. finestra) disposto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010. L’esclusione era da ritenersi conseguente al disposto del richiamato art. 1, comma 8, che aveva espressamente esonerato gli invalidi in misura non inferiore all’80% dall’innalzamento dell’età pensionabile da 60 a 65 anni dalla stessa disposizione prevista in via generale per gli uomini.

La corte territoriale, aderendo alla decisione del primo giudice, aveva ritenuto che la sussistenza di una specifica tutela per gli invalidi, che sottraeva gli stessi al generalizzato innalzamento dell’età pensionabile, agisse anche con riguardo al differimento di 12 mesi per l’accesso al trattamento pensionistico, in assenza di contraria specifica disposizione in tal senso.

Avverso detta decisione l’Inps proponeva ricorso affidato a un unico motivo cui resisteva con controricorso T.L. che proponeva altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo, cui resisteva l’Inps con controricorso al ricorso incidentale.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con il unico motivo del ricorso principale è dedotta la violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12; convertito in L. n. 122 del 2010, per non aver, la corte territoriale, ritenuto applicabile il regime delle cosiddette “finestre” all’ipotesi in esame, pur trattandosi di norma di portata generale anche applicabile agli invalidi la cui età pensionabile sia anticipata.

Deve rilevarsi che sullo specifico tema questa Corte ha recentemente chiarito che “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cass. n. 29191/2018; Cass. n. 32591/18; Cass. n. 17796/2020).

Nei richiamati precedenti è stato specificato che “la disposizione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010 individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia.

Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei “soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato “, ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma – di tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”.

Dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo “invalidi in misura non inferiore all’80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, in relazione allo stesso settore privato. Quest’ultima normativa, com’è noto, al comma 1 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia “…al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”, secondo la quale l’età pensionabile è stata portata a 65 anni per l’uomo e 60 anni per la donna. Il medesimo art. 1, al comma 8 ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all’80% dall’ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi l’accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all’età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.

D’altra parte, la pensione anticipata in discorso va considerata un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all’applicazione di una norma generale concernente l’innalzamento della soglia dell’età pensionabile prima in vigore, nell’ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all’80%”.

I principi esposti non sono stati considerati dalla corte territoriale. Pertanto il ricorso principale deve essere accolto.

2) Con unico motivo il ricorrente incidentale deduceva la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello in ragione della preclusione da giudicato e alla conseguente questione preliminare dell’infondatezza dell’appello.

Deduce la ricorrente incidentale l’esistenza di un giudicato interno costituito dal decisum del tribunale di Macerata, circa la esistenza di tutti i requisiti per la fruizione della pensione e circa la tardività delle eccezioni dell’Inps a riguardo.

Il motivo è inammissibile in quanto non rilevante ai fini dell’accertamento circa la applicazione del regime delle “finestre” anche agli invalidi. Se pur tardive, le contestazioni dell’Inps sono state correttamente valutate dalla corte territoriale in quanto dirette ad invocare la applicazione delle previsioni di legge alla fattispecie all’esame. Su tale piano, dovendo il giudice sempre dare applicazione alle disposizioni di legge che regolano la fattispecie, non può operare alcuna preclusione collegata alla tardiva contestazione.

Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Con riguardo al motivo accolto la causa deve essere pertanto rinviata alla corte di appello di Ancona, diversa composizione, perchè decida in base a quanto sopra statuito, ed anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di Ancona, diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

 

 

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