Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8108 del 21/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 8108 Anno 2016
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 21/04/2016

SENTENZA
sul ricorso 28019-2011 proposto da:
SILAGHI 10AN SLGNI067D08Z129Y, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA PIETROPAOLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIA DI PAOLO giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente nonché contro
CRETARO GIORGIO;

7.rg

- intimato avverso la sentenza n. 811/2010 del TRIBUNALE di TERNI,
depositata il 05/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/04/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28/2/2005, Cretaro Giorgio
conveniva Silaghi Ioan dinanzi al Giudice di Pace di Terni affinché
fosse condannato al pagamento della somma di euro 1000,00 quale
prezzo della vendita del veicolo Bmw 316 targato RI 186956, che
assumeva avere alienato al convenuto, concordando quale corrispettivo
la predetta somma, da versare entro il mese di ottobre del 2004, senza
che però tale scadenza fosse stata rispettata.
Si costituiva il convenuto il quale contestava la domanda attorca,
deducendo in particolare che non era stato l’attore a trasferire la
proprietà del bene, bensì la società SIR Servizi Immobiliari Riuniti
S.r.l., così come documentato nel certificato di proprietà, dovendosi
pertanto ritenere che l’attore fosse del tutto estraneo rispetto alla
vicenda contrattuale. Inoltre deduceva che aveva già corrisposto
all’attore la somma di curo 2.500,00, avendo ceduto a quest’ultimo un
proprio autoveicolo Renault Megane, dalla cui successiva rivendita il
Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ud. 05-04-2016 -2-

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Cretaro aveva ricavato la detta somma, utilizzata per l’appunto quale
corrispettivo per l’acquisto dell’auto Bmw.
In via riconvenzionale chiedeva quindi la condanna dell’attore al

Nel corso del giudizio l’attore deduceva che in realtà la somma
richiesta costituiva il saldo del prezzo fissato per la vendita, il cui
importo era in realtà di euro 3.500,00, aggiungendo che in precedenza
aveva percepito in più soluzioni la complessiva somma di curo
2.500,00, restando pertanto creditore della somma richiesta con l’atto
introduttivo del giudizio.
11 Giudice di Pace con la sentenza n. 1708 del 27/12/2007
rigettava la domanda non essendo emersa la prova che l’attore fosse
effettivamente proprietario del veicolo e che, in quanto tale, potesse
reclamare il corrispettivo della vendita.
All’esito del giudizio di appello intentato da parte del Cretaro, il
Tribunale di Terni con la sentenza n. 811 del 5/10/2010, ed in riforma
della pronuncia del giudice di primo grado, accoglieva la domanda
proposta dall’attore.
In primo luogo rilevava che l’affermazione dell’attore secondo cui
la somma richiesta non costituiva l’integrale corrispettivo della
compravendita, bensì il saldo, affermazione compiuta all’udienza del
13/5/2005, costituiva una mera precisazione della domanda e non un
Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ud. 05-04-2016 -3-

pagamento della somma di € 1.500,00.

suo mutamento, non potendosi peraltro nemmeno sostenere la
tardività della precisazione, posto che l’udienza del 13 maggio era stata
fissata all’esito della celebrazione della prima udienza dell’8 aprile, ed al
solo fine di meglio esaminare la comparsa di costituzione della

stata opposizione della difesa del convenuto.
Nel merito rilevava che la trascrizione nei pubblici registri
automobilistici non incideva sulla validità né costituiva un requisito di
044
efficacia del contratto avente ad oggetto beni mobili registrati, sicché le
risultanze dei relativi registri hanno un valore meramente presuntivo,
suscettibile di poter essere vinto con ogni mezzo di prova.
Dalle prove raccolte emergeva che l’attore fosse effettivamente
proprietario dell’autovettura, in quanto l’intervento nella vendita della
precedente proprietaria si era reso necessario al solo fine di assicurare
l’annotazione al PRA dell’avvenuto trasferimento di proprietà.
Inoltre, sempre sulla base delle prove raccolte, riteneva che il
prezzo concordato fosse pari ad curo 3.500,00, di cui euro 2.500,00
frutto della cessione a favore dell’attore di un’altra autovettura del
convenuto, il quale pertanto restava obbligato al versamento del saldo
pari ad curo 1.000,00.
Per la cassazione di tale sentenza, Silaghi Ioan ha proposto
ricorso, affidato a quattro motivi.

Ric. 2011 n. 25019 sez. 52 – ud. 05-04-2016 -4-

04-

controparte e per la precisazione dei mezzi istruttori, senza che vi fosse

Cretaro Giorgio non ha svolto difese in questa fase.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 112 c.p.c. nonché degli articoli 183, 184 e 320

Ci si duole del fatto che il Tribunale avrebbe affermato che
l’indicazione del titolo della pretesa, da corrispettivo integrale della
compravendita a saldo di tale corrispettivo, effettuata dall’attore
all’udienza del 13/5/2005, costituisse una mera precisazione della
domanda, e non un suo mutamento, escludendo altresì che la
precisazione in oggetto dovesse ritenersi tardiva.
Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe doppiamente errato
in quanto la “precisazione” in oggetto consisteva nell’introduzione nel
giudizio di nuovi elementi di fatto, contraddittori e inconciliabili
rispetto a quelli originariamente esposti nell’atto introduttivo, dando
ingresso pertanto ad una domanda nuova. Inoltre tale precisazione
sarebbe avvenuta non nella prima udienza dell’8/4/2005, bensì
all’udienza successiva del 13/5/2005, non potendosi ritenere che con
tale rinvio sia consentita al giudice l’alterazione del sistema delle
preclusioni, che è sottratto al potere dispositivo non solo delle parti ma
anche del giudice.

Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ud. 05-04-2016 -5-

c.p.c. in relazione alla previsione di cui al n. 3 dell’articolo 360 c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione ovvero
la falsa applicazione dell’articolo 320 c.p.c. nonché l’omessa ed
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in
quanto sarebbe stata esclusa la tardività della deduzione da parte

corrispettivo della vendita, bensì solo il saldo.
Infatti, come sopra evidenziato, ciò è avvenuto non alla prima
udienza di comparizione, ma ad una seconda udienza che era stata
fissata per consentire all’attore di poter esaminare la comparsa di
costituzione della controparte e per la precisazione dei mezzi istruttori,
nonché per la comparizione personale delle parti.
In realtà la prima udienza del 8/4/2005 non era stata un’udienza
di mero rinvio, con la conseguenza che alla successiva udienza del
13/5/2005 non era consentita nemmeno una semplice emendati° libelli.
Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per
violazione del combinato disposto degli articoli 183, 184 e 320 c.p.c. in
relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c.
Infatti l’attore avrebbe articolato i mezzi istruttori soltanto nel
corso della quarta udienza del 30/9/2005, laddove la disciplina del
procedimento dinanzi al giudice di pace prevede che possa avvenire un
solo rinvio per la definitiva articolazione dei mezzi di prova, i quali
vanno pertanto dedotti entro la seconda udienza. Nella fattispecie
Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ud. 05-04-2016 -6-

dell’attore che la somma richiesta non costituiva l’integrale

invece le richieste istruttorie sarebbero state formulate ben oltre la
celebrazione della seconda udienza.
Conseguentemente il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare
d’ufficio l’illegittimità dell’ammissione degli avversi mezzi istruttori.

applicazione dell’articolo 116 c.p.c. nonché l’omessa ed insufficiente
motivazione della sentenza per l’erronea valutazione delle risultanze
istruttorie su punti decisivi della controversia.
Nella formulazione del motivo, oltre a richiamarsi la
contraddittorietà tra la versione iniziale dei fatti fornita dall’attore e
quella successivamente elaborata all’esito dell’udienza del 13/5/2005,
circostanza questa suscettibile di poter essere valutata ai sensi
dell’articolo 116 secondo comma c.p.c., si denuncia che il giudice
avrebbe raggiunto il proprio convincimento avvalendosi di
dichiarazioni di testi tutte de relato ex parte actoris, prive come tali di
valore probatorio, e ciò sia per quanto attiene alla prova della proprietà
dei veicoli in capo all’attore, sia per quanto concerne l’individuazione
dell’effettivo corrispettivo della compravendita.
Si denunzia altresì che le deposizioni prese in considerazione
sarebbero fra loro contraddittorie ed inoltre, pur affermando che il
teste addotto dal convenuto non poteva essere preso in
considerazione, riferendo esclusivamente fatti conosciuti da
Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ucl, 05-04-2016 -7-

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa

quest’ultimo, non aveva svolto analoghe considerazioni per i testi
indicati dall’intimato.
Inoltre era stata del tutto omessa la valutazione della deposizione

ad inficiare totalmente la ricostruzione dei fatti fornita dagli altri testi.
Infine era stato del tutto omesso l’esame del punto decisivo
costituito dal fatto che del trasferimento della proprietà del veicolo da
parte della precedente proprietaria in favore dell’attore, il quale, così
come riferito dalle testi indicate dal Cretaro, sarebbe avvenuto
mediante atto stipulato da un notaio, mancava qualsivoglia traccia
documentale.
2. Ad avviso del Collegio si palesa l’opportunità di una disamina

congiunta dei primi due motivi di ricorso ( dovendosi a tal fine
precisare che in realtà gli stessi appaiono sussumibili nella previsione di
cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., e non anche del n. 3, venendo prospettato
in effetti un error in procedendo, ma senza che tale imprecisione
determini l’inammissibilità dei motivi stessi) con i quali nel complesso
il ricorrente intende contestare l’ammissibilità della domanda così
come in concreto accolta da parte del Tribunale, sia in considerazione
di un preteso ampliamento della causa petendi, al di fuori dei limiti
consentiti per la semplice precisazione della domanda, sia in
considerazione, nella diversa prospettiva che comunque si sia trattato

Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 ud. 05-04-2016 -8-

testimoniale resa dalla moglie del convenuto, la quale appariva idonea

di una mera emendano, della intervenuta preclusione processuale anche
al compimento di tale più contenuta modificazione del

thema

decidendum.
Come si rileva dagli atti di causa, l’attore in citazione ha richiesto

di un veicolo di sua proprietà effettuata in favore del convenuto.
Tuttavia, a seguito della costituzione dello stesso convenuto, il quale in
tale occasione ha altresì proposto domanda riconvenzionale finalizzata
ad ottenere il versamento della somma di curo 1.500,00 pari alla
differenza tra il valore di una propria auto ceduta allo stesso attore ed il
prezzo invece dovuto per la vendita posta a fondamento della
domanda introduttiva, all’udienza del 13/5/2005 l’intimato deduceva
che la somma richiesta con la citazione in realtà costituiva il saldo del
prezzo fissato per la vendita della propria autovettura, prezzo che era
pari ad euro 3.500,00, assumendo altresì che aveva già incassato, in più
soluzioni, la somma di curo 2.500,00.
Li

Ritiene la Corte che la conclusione alla quale sira pervenuto il
giudice di appello, circa l’impossibilità di ravvisare nell’allegazione di
tali fatti la proposizione di una nuova domanda sia del tutto
condivisibile, atteso che gli elementi costitutivi della domanda,
individuati comunemente nella causa petendi e nel penturn sono rimasti
sostanzialmente immodificati, atteso che, quanto a quest’ultimo, la
Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 ud. 05-04-2016 -9-

il pagamento della somma di euro 1.000,00, quale prezzo della vendita

somma richiesta è rimasta inalterata nel suo importo pecuniario,
mentre quanto alla prima, il titolo giustificativo del credito dell’attore
risiede comunque nel diritto al corrispettivo scaturente dal contratto di
compravendita così come originariamente allegato in citazione,

costituirebbe l’intero corrispettivo, bensì il solo saldo del prezzo, già in
precedenza parzialmente versato.
Le allegazioni integrative compiute da parte dell’attore i non
determinando una radicale innovazione del thema decidendum non
possono pertanto essere ritenute idonee ad integrare la proposizione

4.
deila domanda nuova, non palesandosi pertanto nemmeno idonee a
determinare il pericolo di disorientamento dell’avversa difesa,
rimanendo in ogni caso la pretesa ancorata alla verifica circa l’esistenza
del contratto di compravendita, occorrendo unicamente riscontrare se
ed in che misura fosse stato effettivamente corrisposto il prezzo da
parte dell’acquirente.
2.1 Quanto invece al secondo motivo, assume il ricorrente che all’esito
della prima udienza tenutasi in data 8/4/2005, nella quale si era
costituito il convenuto, il difensore del Cretaro aveva chiesto un
termine per poter meglio esaminare la comparsa di costituzione di
controparte nonché per la precisazione dei mezzi istruttori e per
permettere la comparizione personale delle parti.

Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ud. 05-04-2016 -10-

mutando unicamente la deduzione secondo cui la somma richiesta non

Senza che vi fosse opposizione da parte della difesa del
convenuto, il giudice di pace aveva rinviato alla successiva udienza del
13/5/2005 per la precisazione dei mezzi istruttori e per la
comparizione personale delle parti.

quale sono intervenute le suddette precisazioni in ordine all’effettiva
entità del prezzo concordato ed al fatto che la somma richiesta
costituiva il saldo e non il versamento dell’intero corrispettivo, era
riservata unicamente alla precisazione dei mezzi istruttori, senza che
fosse quindi più consentita la precisazione dei fatti che l’attore poneva
a fondamento della domanda, trattandosi di attività preclusa una volta
celebratasi la prima udienza, che nella fattispecie, non poteva essere
ritenuta di mero rinvio, essendo stata per l’appunto teatro dello
svolgimento di significative attività processuali.
Avrebbe errato pertanto il Tribunale nel ritenere consentite,
anche nella considerazione che si tratti di mete precisazioni, le ulteriori
allegazioni da parte dell’attore, e ciò in considerazione del principio per
il quale il regime delle preclusioni, in quanto posto a tutela di interessi
pubblicistici, non potrebbe essere derogato ancorché in ragione di un
provvedimento adottato da parte del giudice di pace.
Anche tale deduzione deve essere disattesa.

Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ud. 05-04-2016 -11-

Si sostiene pertanto che tale seconda udienza, nel corso della

Invero, così come ricordato anche in ricorso dalla difesa del
Silaghi, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa
Corte, quello secondo cui ( Cass. 21 dicembre 2011 n. 27925) a norma
dell’art. 320 cod. proc. civ., nel procedimento davanti al giudice di pace

e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal
regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale, così
che le eventuali preclusioni maturate non possono essere derogate per
effetto del provvedimento con il quale il giudice di pace rinvii ad
un’udienza successiva al fine di consentire, nel caso di specie, la
produzione documentale non avvenuta tempestivamente.
Con specifico riferimento alle allegazioni concernenti il thema

decidendum, si veda negli stessi termini Cass. 4 gennaio 2010 n. 18,
nonché Cass. 16 maggio 2008 n. 12454, che ribadisce il limite al potere
di allegazione di nuovi fatti, trattandosi di una preclusione non
derogabile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza,
per consentire attività oramai precluse ( in termini si veda anche Cass.
6 dicembre 2006 n. 26066).
Tuttavia la rigidità del sistema di preclusioni, operante, come
visto, anche per il procedimento dinanzi al giudice di pace, ha ricevuto
un’attenuazione in ragione dell’intervento della Corte Costituzionale
con la sentenza interpretativa del 12/11/2002 n. 447, per la quale gli
Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ud. 05-04-2016 -12-

non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione

art. 319 e 320 c.p.c., interpretati in modo costituzionalmente corretto,
consentono che, nei casi di domande riconvenzionali o chiamate in
causa di terzi, l’udienza di trattazione possa essere rinviata, per

rinvio, contenuto nell’art. 311 c.p.c. per il procedimento davanti al
giudice di pace – che riguarda un tipo di “controversia semplice” – alle
norme che regolano il procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica, in quanto applicabili, la Consulta ha
affermato che il principio del contraddittorio comporta che anche nei
confronti dell’attore convenuto in riconvenzionale davanti al giudice di
pace debba essere assicurato “il leale svolgimento del procedimento”,
sicché la relativa normativa deve essere interpretata in armonia con il
suddetto principio. La norma di cui all’art. 320 comma 4 c.p.c. deve
infatti essere letta, conformemente a Costituzione, al di là della sua
letterale formulazione, come espressiva di una direttiva generale, pur
tenuto conto dell’obiettivo di una rapida soluzione del processo: il
giudice di pace risulta, dunque, obbligato a fissare una nuova udienza
qualora l’attore abbia necessità di apprestare le proprie difese,
comprendenti non soltanto ulteriori attività probatorie, ma anche
ulteriori attività assertive, in conseguenza della proposizione in prima
udienza di domanda riconvenzionale da parte del convenuto.

Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ud. 05-04-2016 -13-

consentire all’attore di precisare le proprie difese. Infatti, in virtù del

La vicenda in esame ha visto per l’appunto la proposizione da
parte del convenuto di una domanda riconvenzionale, la quale
investiva proprio il problema relativo alla corretta determinazione del

presupposto che il prezzo pattuito fosse in totale di soli curo 1.000,00,
richiedeva, per l’ipotesi in cui fosse stata rigettata la tesi difensiva
principale, circa l’impossibilità di poter attribuire all’attore la qualità di
venditore, la restituzione della differenza tra quanto già versato, pari ad
euro 2.500,00, ed il suddetto prezzo.
In tale ottica, le precisazioni compiute dall’attore alla successiva
udienza del 13/5/2005 appaiono obiettivamente conseguenziali alla
domanda riconvenzionale proposta, essendo necessarie al fine di
giustificare l’attualità di una pretesa creditoria ancora insoddisfatta,
evidenziandosi in tal modo le ragioni dell’infondatezza dell’avversa
domanda riconvenzionale.
In tal senso questa Corte in precedenti occasioni ha ritenuto di
dover dar seguito a quanto affermato nella suddetta sentenza
interpretativa della Corte Costituzionale, ammettendo pertanto la
possibilità, o addirittura la doverosità, per il giudice di pace di dover
concedere un rinvio su richiesta dell’attore al fine di consentirgli le
necessarie precisazioni, in replica alla domanda riconvenzionale del
convenuto ovvero alla richiesta di chiamata in causa del terzo. In tal

Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ud 05-04-2016 -14-

corrispettivo della compravendita, atteso che il ricorrente, sul

senso si veda Cass. 10 aprile 2008 n. 9350, a mente della quale, pur
essendo la regola generale, quella secondo cui nella prima udienza
risulta concentrata tutta l’attività processuale delle parti (quali la

istruttorie), il rinvio a successiva udienza essendo consentito solo
quando, in relazione all’attività svolta, risultino necessarie ulteriori
produzioni o richieste di prova ( udienza nella quale è, peraltro,
preclusa alle parti la possibilità di proporre nuove domande o eccezioni
ovvero di allegare nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi),
tuttavia, qualora il convenuto si costituisca alla prima udienza e chieda
la chiamata in causa del terzo, è consentito il rinvio ad una successiva
udienza su richiesta dell’attore, proprio al fine di poter allegare alle
deduzioni del convenuto.
In termini confotini, ed in motivazione si veda anche Cass. 6
marzo 2007 n. 5096, la quale, negando la possibilità di concedere detto
rinvio in presenza della semplice costituzione del convenuto, ha
ribadito che la citata pronunzia della Corte costituzionale debba essere
interpretata nel senso che il rinvio ad altra udienza non può non essere
disposto se l’attore abbia necessità di apprestare ulteriori attività
assertive in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal
convenuto.

Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ud. 05-04-2016 -15-

precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste

Pertanto, e ribadita l’avvenuta proposizione della domanda
riconvenzionale da parte del convenuto, come si ricava dalla lettura del
verbale della prima udienza del 8/4/2005, trascritto nel ricorso, deve

il conseguente accoglimento da parte del giudice di pace siano avvenuti
in sostanziale attuazione dei criteri interpretativi offerti dalla pronuncia
della Consulta, palesandosi in tal modo l’infondatezza della deduzione
di parte ricorrente circa la tardività della precisazione dei fatti compiuta
dalla difesa dell’intimato all’udienza di rinvio.
3. Parimenti infondato appare il terzo motivo di ricorso con il quale si
lamenta il fatto che l’articolazione dei mezzi istruttori sia avvenuta ad
opera dell’attore solo nel corso della quarta udienza del 30/9/2005,
allorché le preclusioni istruttorie, così come delineate dall’articolo 320
c.p.c., erano abbondantemente maturate.
Si sostiene pertanto che, essendo il regime delle preclusioni
sottratto alla disponibilità delle parti, l’inammissibilità doveva essere
rilevata d’ufficio da parte del giudice, con la conseguenza che tale
omissione determina un vizio della sentenza di primo grado nonché di
quella impugnata.
La deduzione tuttavia non considera che, pur dovendosi ribadire
la natura inderogabile e come tale sottratta alla disponibilità delle parti
del regime delle preclusioni istruttorie, anche nel procedimento dinanzi
Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ud. 05-04-2016 -16-

ritenersi che la richiesta di rinvio formulata dal difensore dell’attore ed

al giudice di pace, tuttavia l’omesso rilievo delle stesse da parte del
giudice di primo grado determina un vizio della sentenza che, in
mancanza di una previsione che espressamente ne consenta il rilievo in

mediante la proposizione di uno specifico motivo di appello, e ciò in
applicazione del più generale principio di conversione delle nullità in
motivi di gravame, di cui al primo comma dell’articolo 161 c.p.c.
Nella fattispecie pertanto il ricorrente avrebbe dovuto sottoporre
la questione al giudice d’appello e ciò non risulta sia avvenuto, con la
conseguenza ulteriore che il vizio in oggetto deve ritenersi ormai
sanato, non potendo essere denunciato per la prima volta dinanzi al
giudice di legittimità.
4. Egualmente immeritevole di accoglimento risulta il quarto
motivo di ricorso, il quale l ancorche formalmente volto a denunziare la
violazione dell’art. 116 c.p.c. nonché l’insufficienza della motivazione
per quanto concerne la valutazione dei mezzi istruttori, mira
sostanzialmente a sollecitare un’indebita rivalutazione dei fatti di causa,
attività questa preclusa al giudice di legittimità.
In tal senso, occorre ribadire che la deduzione con il ricorso per
Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per
omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al
giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera
Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ud. 05-04-2016 -17-

ogni stato e grado del giudizio, deve essere specificamente denunziato

vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di
controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,

possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una
interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata
dal giudice di merito.
La SC ha più volte affermato (Cass. 4.3.2014, n. 4980) che,
qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l’incongruità o
illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita
mancata valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di
consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della
risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente
precisi — mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso — la
risultanza che egli asserisce decisiva non valutata o non
sufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente
alla Corte, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di
delibare la decisività della risultanza stessa, ed in tale prospettiva non
può non evidenziarsi che sebbene si denunzi l’erronea valutazione della
deposizione resa dal teste Hanesi, nel ricorso non risulta riprodotta in
maniera integrale la deposizione resa dal medesimo, ancorché la
sentenza impugnata si fondi sulla stessa quanto alla ricostruzione delle

Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ud. 05-04-2016 -18-

restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione

vicende contrattuali ed in particolare per quanto attiene alla
determinazione del corrispettivo della vendita.
Inoltre la motivazione omessa o insufficiente’e configurabile

risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di
elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero
quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima
sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli
elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi
sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente
sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati,
risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza
di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa
all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea
alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, Sentenza n.
24148 del 25/10/2013).
Ancora, qualora le deposizioni testimoniali esaminate dalla Corte
di Cassazione comportino valutazioni ed apprezzamenti di fatto, quali
la maggiore o minore attendibilità dei testi, suffragata da non illogici
argomenti, ovvero presunzioni ex art. 2727 c.c., il motivo è
inammissibile, in particolare ove si chieda una valutazione delle
deposizioni prese singolarmente e non già in maniera complessiva

Ric. 2011 n, 28019 sez. 52 ud. 05-04-2016 -19-

soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come

(Cass., Sez. L, sentenza n. 15205 del 3 luglio 2014, Rv. 631686; Cass.,
Sez. L, sentenza n. 25608 del 14 novembre 2013, Rv. 628787; Cass.,
Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790). Inoltre,

nei gradi precedenti, non è configurabile il vizio di motivazione di cui
all’art. 360, n. 5, c.p.c. qualora siano richiesti apprezzamenti di fatto,
compresi quelli sulla maggiore o minore attendibilità dei testi, non
essendo consentito in sede di legittimità un nuovo esame di merito
(Cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 15205 del 3 luglio 2014, Rv. 631686).
Poste tali premesse che rispondono ai principi costantemente
seguiti da questa Corte, e restando alla disamina del motivo di ricorso,
va innanzi tutto esclusa la possibilità di poter trarre argomenti di prova
di segno negativo per la posizione dell’attore dal fatto che questi abbia
provveduto alla modificazione della domanda così come illustrato nella
(Esamina del primo motivo di ricorso, atteso che trattasi di un lecito
esercizio delle facoltà processuali della parte che non può pertanto
negativamente incidere sul diverso piano della valutazione delle
risultanze istruttorie.
Ancora quanto alla valutazione delle deposizioni testimoniali, il
motivo, oltre a sollecitare nei fatti una disamina non già complessiva
delle stesse, come invece correttamente fatto dal giudice di merito,
denunzia una non corretta valutazione delle deposizioni de relato che
Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ud. 05-04-2016 -20-

nel giudizio di cassazione, con riferimento alle testimonianze assunte

non trova conferma nella lettura della motivazione della snetenza
impugnata.
Ed, infatti, quanto alla questione della proprietà del veicolo in
capo al Cretaro, la sentenza del Tribunale, pur dando rilievo a

dallo stesso attore, tuttavia evidenzia come le stesse trovino anche
conforto in ulteriori circostanze di carattere obiettivo o istruttorio,
come appunto le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di
interrogatorio, di tal che appare possibile richiamare il principio
affermato da questa Corte, e ricordato anche dalla difesa del Silaghi,
secondo cui la testimonianza “de relato ex parte actoris” può assurgere
a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze
probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità ( da ultimo
Cass. N. 18352/2013).
Quanto invece alh diversa questione relativa ala determinazione
dell’effettivo prezzo della compravendita, rientra nella insindacabile
valutazione del giudice del merito stabilire quale delle varie deposizioni
rese sia da ritenere dotata di maggiore attendibilità e credibilità, non
senza ribadire che la dichiarazione resa sul punto dal teste Hanesi ( di
cui come detto non è stato nemmeno trascritto il contenuto integrale)
è il frutto di una diretta partecipazione del teste alle trattative, a
differenza della deposizione del teste Malanca, che ha riferito
Ric. 2011 n. 28019 sez. 52 – ud. 05-04-2016 -21-

deposizioni testimoniali che in parte si richiamano a quanto riferito

esclusivamente circostanze de relato, senza nemmeno il conforto di
diverse risultanze istruttorie.
Né appare sindacabile la valutazione di attribuire rilevanza alla

che ciò rientra nell’insindacabile potere di valutazione del giudice di
merito, così come del pari insindacabile è, come sopra ricordato, la
valutazione di attendibilità dei testi compiuta dal Tribunale, in presenza
di una motivazione del proprio convincimento che si palesa immune
da profili di illogicità ed incoerenza.
5. Il ricorso deve pertanto essere integralmente disatteso, ma nula
deve disporsi quanto alle spese del presente giudizio atteso il mancato
svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P. Q .M .
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione
Civile, il aprile 2016.

deposizione del detto teste Hancsi rispetto ad altre deposizioni, atteso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA