Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8108 del 08/04/2011
Cassazione civile sez. II, 08/04/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8108
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Avv. L.P., rappresentato e difeso da se medesimo,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale
Mazzini, n. 140;
– ricorrente –
contro
AURORA ASSICURAZIONI S.p.a. (già MEIEAURORA ASSICURAZIONI S.p.a.),
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, in forza di procura speciale notarile (atto 8 novembre 2007,
ai rogiti del notaio Dott.ssa Renata Mariella; rep. 20243 – racc.
5680), dall’Avv. SPINELLI GIORDANO Tommaso, elettivamente domiciliata
in Roma, Via Leonida Bissolati, n. 76;
– controricorrente –
e nei confronti di:
G.A.;
– intimato –
e sul ricorso proposto da:
AURORA ASSICURAZIONI S.p.a. (già MEIEAURORA ASSICURAZIONI S.p.a.),
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, in forza di procura speciale notarile (atto 8 novembre 2007,
ai rogiti del notaio Dott.ssa Renata Mariella; rep. 20243 – racc.
5680), dall’Avv. Tommaso Spinelli Giordano, elettivamente domiciliata
in Roma, Via Leonida Bissolati, n. 76;
– ricorrente in via incidentale condizionata –
contro
Avv. L.P. e G.A.;
– intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18734/06 depositata il
18 settembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso chiedendo
l’estinzione per intervenuta rinuncia.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Letto il ricorso proposto dall’Avv. L. P., difensore di G.A., per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma in data 10 settembre 2006 che, nell’accogliere l’appello principale avanzato dall’Avv. Marineo Roberto e nel dichiarare cessata la materia del contendere in relazione all’appello incidentale avanzato dalla Meie Assicurazioni s.p.a., ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell’appellato G.A.;
letto il controricorso e ricorso incidentale condizionato proposto dalla Maie Ass.ni in relazione al capo della decisione che l’ha condannata al pagamento delle spese di giudizio;
visti gli atti di integrazione del contraddittorio; visto che l’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 10425 del 2010, nel disporre il rinvio a nuovo ruolo, ha sollecitato un nuovo esame preliminare;
ritenuto che il primo motivo del ricorso principale, che denunzia la violazione degli artt. 112 e 93 cod. proc. civ., per non avere il giudice a quo condannato la Meie Ass.ni al pagamento delle spese direttamente in favore dell’attuale ricorrente che, quale procuratore della parte vittoriosa, si era dichiarato antistatario, sarebbe non solo ammissibile, ma anche fondato, non avendo il giudicante disposto la distrazione delle spese liquidate nonostante la dichiarazione del difensore di essere antistatario fatta fin dalla comparsa di costituzione; che il motivo del ricorso incidentale condizionato, che denunzia violazione degli artt. 101, 103, 105, 107 e 112 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere disposto la condanna della società di assicurazione alle spese di lite sul presupposto che la rinunzia al suo gravame era intervenuta dopo la costituzione in giudizio della controparte G., senza considerare invece che l’appello era inammissibile perchè non notificato in termini, appare fondato, perchè la non proposizione del gravame incidentale nelle forme di legge, ossia attraverso la notifica del relativo atto nel termine concesso dal giudice, ha determinato l’inesistenza dello stesso per decadenza dal diritto di proporlo, sicchè ha errato il giudice del merito, in sede di appello, a pronunciarsi ex officio in merito ad un gravame non proposto, liquidando somme a titolo di rimborso delle spese di lite a favore di chi, prevenendo la notifica, è intervenuto in giudizio;
che, sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione dei ricorsi in Camera di consiglio”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, preliminarmente, il ricorso principale e quello incidentale condizionato devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., per essere entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza;
che, successivamente al deposito della relazione ex art. 380 bis, le parti hanno depositato una memoria con la quale, premesso che tra esse è intervenuta una transazione, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione ed al controricorso con ricorso incidentale condizionato;
che, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia;
che, attesa la reciproca accettazione, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011