Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8108 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresentata e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

G.F., M.F.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 474/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/04/2005 r.g.n. 338/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega ROBERTO PESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 1 – 5.4.2005 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca del 28.10.2003, resa nella causa promossa da G.F. e M.F. nei confronti delle Poste Italiane ed impugnata dalle prime, dichiarava sussistere fra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 24.12.1997 per la G. e dal 12.10,1998 per la M..

Osservava la corte territoriale che, pur ritenendo che la L. n. 56 del 1987, art. 23 avesse conferito alle parti collettive una “delega in bianco” al fine di individuare ipotesi di contratti a termine ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, si doveva riconoscere che, una volta che tale autonomia fosse stata esercitata con la previsione di specifiche e delimitate ipotesi, incombesse sul datore di lavoro l’onere di dimostrare le condizioni obiettive che, nel singolo caso, avevano giustificato la clausola del termine (onere nella fattispecie non osservato: essendo stato solo richiamato il processo generale di ristrutturazione operato dall’azienda sul territorio nazionale, senza alcuna dimostrazione in ordine alla effettiva necessita’ delle assunzioni nella specifica situazione dell’ufficio ove le lavoratrici erano state assegnate) e che, comunque, con riferimento al contratto stipulato dalla M., facesse difetto anche la prescritta contrattazione autorizzatoria, non reperendosi, negli accordi sindacali succedutisi nel tempo, una proroga ulteriore al 30.5.1998. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con un unico motivo.

Non si sono costituite le intimate. Hanno depositato memoria le Poste Italiane.

E’ stata inoltre depositata copia dei verbali di conciliazione sindacale stipulati fra le parti il (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformita’ alle previsioni dell’accordo collettivo del 13.1.2006, in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale la G. e la M. sono state assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonche’ ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la societa’, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341). Nulla sulle spese stante la mancata costituzione delle intimate.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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