Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8107 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 09/03/2017, dep.29/03/2017),  n. 8107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28651/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTIOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA A.

CAPPONI 16, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO GIORGINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLA PANTAUZZI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. A.G. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un immobile acquistato in data 5.6.2001. L’atto impositivo era motivato dal fatto che la contribuente non aveva trasferito la sua residenza nel comune ove era sito l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.

La commissione tributaria provinciale di Viterbo accoglieva il ricorso. La CTR del Lazio accoglieva l’appello dell’Ufficio. La contribuente proponeva ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza n. 3500 pronunciata il 2.12.2010 e depositata in data 11.2.2011, lo accoglieva rilevando l’omessa pronuncia della CTR sulla questione relativa allo svolgimento di attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell’immobile.

Riassunto il giudizio, la CTR rigettava l’appello sul rilievo che la contribuente aveva provato di esercitare attività lavorativa nel comune ove era sito l’immobile.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1, nota 2 bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Sostiene che la contribuente aveva dichiarato in atto di voler stabilire la residenza nel comune ove era sito l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto sicchè l’agevolazione si intendeva essere stata richiesta in relazione alla sussistenza di tale presupposto. Irrilevante era, dunque, lo svolgimento di attività lavorativa da parte della contribuente nel comune stesso.

4. Con il secondo motivo deduce insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR motivato in ordine all’irrilevanza della sussistenza di un presupposto per l’agevolazione che non era stato indicato in atto.

5. Osserva la Corte che entrambi i motivi debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono entrambi fondati. Invero mette conto evidenziare che non risulta contestata la circostanza che la contribuente aveva dichiarato nell’atto di acquisto che intendeva trasferire la residenza nel comune ove era sito l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.

La corte di legittimità ha già avuto modo di osservare (Sez. 5, Sentenza n. 8355 del 2016; Sez. 5-6, Ordinanza n. 2777 del 2016) che, per quanto l’art. 1, nota 2 bis, D.P.R. n. 131 del 1986, prescriva indefettibilmente, ed a pena di decadenza, che sia dichiarata in atto la sola intenzione della parte acquirente di trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile entro il termine di 18 mesi, e nulla di analogo preveda a proposito della sussistenza degli altri requisiti alternativi ai quali è pure subordinato il riconoscimento del requisito, purtuttavia, non vi è dubbio alcuno che la prospettazione nell’atto di acquisto di detto specifico requisito a fondamento della richiesta di applicazione del beneficio non sia surrogabile a posteriori a mezzo della dimostrazione dell’esistenza di un qualsivoglia altro tra quelli analogamente previsti. Dunque è da escludere che la medesima agevolazione, originariamente invocata in ragione dell’esistenza di uno specifico presupposto, possa poi essere recuperata in ragione di un differente presupposto, una volta che si sia accertato inesistente quello su cui si confidava. Ciò in quanto da un lato la necessità della specifica indicazione dei presupposti dai quali consegue il diritto all’agevolazione discende dai principi generali in tema di dichiarazione fiscale e, segnatamente, dalla generale subordinazione dell’agevolazione alla formulazione da parte del contribuente di specifica ed inequivoca istanza che ha contenuto di dichiarazione non di mera scienza, ma di volontà, in quanto orientata all’esercizio di un diritto soggettivo, dall’altro lato in quanto la natura provvisoria inizialmente attribuibile al riconoscimento dei benefici in questione implica la necessità che l’amministrazione finanziaria venga posta in condizione di successivamente verificare la sussistenza dei presupposti agevolativi, se ed in quanto questi ultimi siano stati dedotti nell’atto prima della sua sottoposizione a registrazione.

Tale sola considerazione, ovvero la mancata specificazione in atto del presupposto (l’intenzione di adibire l’immobile ad abitazione familiare) da cui la parte intende far conseguire l’agevolazione, determina da sola l’infondatezza del ricorso originario proposto dalla contribuente.

Non sussiste, poi, l’inammissibilità dei motivi proposti, come eccepito dalla controricorrente, in relazione all’art. 384 c.p.c., comma 2, sotto il profilo che la CTR si è attenuta al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità. Invero va rilevato che, con la sentenza rescindente, la Suprema Corte ha testualmente affermato: “Ciò posto, il secondo mezzo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., sembra fondato, tenuto conto che risulta correttamente denunciato, come omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 22897/2005, n. 375/2005, n. 9159/2002) e che la questione con lo stesso posta relativa allo svolgimento di attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell’immobile, sembra rilevante ai fini della decisione”. Dunque la Corte non ha affermato che la questione dello svolgimento di attività lavorativa nel comune era rilevante bensì che “sembrava rilevante”, con ciò demandando alla CTR l’accertamento sulla rilevanza stessa, che dipendeva dalla concreta indicazione nell’atto del presupposto dell’agevolazione. Ne consegue che la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi sul punto dichiarando che la questione non era rilevante perchè la dichiarazione relativa allo svolgimento dell’attività lavorativa non era stata resa nell’atto.

6. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione dell’affermarsi dei principi giurisprudenziali sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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