Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8107 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10123-2018 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GORIZIA 52,

presso lo studio dell’avvocato ELIO AFFENITA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FEDERICA BOLICI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2394/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 2394/2017 aveva rigettato il ricorso per revocazione della sentenza 329/2017 ritenendo in primo luogo inammissibile lo stesso per carenza della procura speciale idonea a conferire al difensore i poteri necessari per l’impugnativa in questione; nel merito della domanda revocatoria ne aveva rilevato la infondatezza poichè la dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso originario per ATP relativa al requisito reddituale, era stata correttamente ritenuta giuridicamente inesistente in quanto non menzionata nell’indice del ricorso introduttivo. Il tribunale aveva ritenuto pertanto corretta la condanna alle spese di lite, in quanto nulla era stato provato sul requisito reddituale utile ai fini della esenzione dal pagamento delle spese di lite.

Avverso detta decisione C.O. proponeva ricorso.

L’Inps allegava procura speciale in calce al ricorso introduttivo e non svolgeva attività processuale.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Parte ricorrente rileva la erronea statuizione del tribunale in ordine alla inammissibilità della domanda per carenza di procura, assumendo di aver regolarmente depositato istanza di revocazione corredata di procura speciale a margine.

Rileva altresì l’erronea statuizione circa la ritenuta “assenza” della documentazione relativa al requisito reddituale asserendo di aver depositato attestato dell’agenzia delle entrate datato 30.9.2013.

Il motivo ed il ricorso è inammissibile.

Deve preliminarmente osservarsi che il ricorso non contiene indicazioni su quali siano i vizi denunciati in un regime processuale in cui il ricorso per cassazione è a critica vincolata.

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito” (Cass.n. 11603/2018). E’ stato anche soggiunto che “In tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicchè è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, nè essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione” (Cass. n. 4905/2020).

I principi esposti impongono un onere di indicazione e specificazione dei vizi denunciati, nel quadro delle previsioni codicistiche, non ottemperato nel caso in esame.

Ulteriore profilo di inammissibilità è anche costituito dalla assenza nella procura allegata al ricorso di ogni riferimento al giudizio di cassazione (Cass. n. 4069/2020); infine inammissibile per carenza di specificazione quanto ai documenti richiamati nel ricorso.

Il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese, non avendo l’Inps svolto attività difensiva.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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