Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8107 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 03/10/2018, dep. 22/03/2019), n.8107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6288/2013 R.G. proposto da:

M.E., rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Elefante e

Antonio Tomassini, con domicilio eletto presso il loro studio sito

in Roma, via dei Due Macelli, 66;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 130/24/12, depositata il 6 settembre 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2018

dal Consigliere Paolo Catallozzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Sorrentino Federico, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 6 settembre 2012, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 2003, aveva accertato un maggior reddito in relazione alla sua partecipazione al capitale della S.M Imballaggi s.n.c. di S.G. e M. E., recuperate le imposte non versate e irrogate le relative sanzioni.

2. Il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, ha disatteso il gravame, in ragione della infondatezza dell’impugnazione proposta dalla società, accertata con sentenza di secondo grado, e nel rapporto di pregiudizialità esistente tra i due giudizi.

3. Il ricorso è affidato a dieci motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate non svolge alcuna attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la nullità del procedimento per violazione del litisconsorzio necessario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, nonchè per violazione dell’art. 101 c.p.c., e dell’art. 111Cost., comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla mancata partecipazione al giudizio della società e dell’altro socio illimitatamente responsabile, da considerarsi litisconsorti necessari.

1.1. Il motivo è fondato.

E’ principio consolidato quello per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815).

Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472).

1.2. Non vi è evidenza del fatto che gli avvisi di accertamento siano stati impugnati (anche) da parte di tutti i soci per cui difettano i presupposti per l’ipotetica operatività dell’istituto della riunione.

1.3. Conclusivamente, va dichiarata nella specie la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, procedere ad un nuovo esame dell’impugnazione originaria.

2. All’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento dei motivi restanti, in quanto strettamente dipendenti.

3. Appare opportuno, anche in considerazione del consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale solo successivamente all’introduzione del ricorso originario, disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Varese, in diversa composizione; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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