Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8106 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 09/03/2017, dep.29/03/2017),  n. 8106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24428/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 03/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. D.M. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione all’atto di acquisto di un immobile stipulato il 20.2.2006. L’atto impositivo era motivato dal fatto che il contribuente non aveva trasferito la residenza nel comune ove era sito l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.

La commissione tributaria provinciale di Pavia accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Lombardia sul rilievo che era ravvisabile la forza maggiore, che imponeva di ritenere rispettato il termine di 18 mesi, consistente nel fatto che l’immobile era stato oggetto di lavori di ristrutturazione che si erano protratti oltre il termine previsto.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1, nota 2 bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Sostiene che il termine di 18 mesi è perentorio, per il che non rilevano cause di forza maggiore.

4. Con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR non ha dato conto delle ragioni per le quali il protrarsi dei lavori di ristrutturazione era da ritenersi riconducibile a cause di forza maggiore.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Va rilevato che l’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, lett. a), Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 cit. subordina il riconoscimento del diritto all’agevolazione alla condizione che l’abitazione si trovi nel comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nel comune in cui si trova l’abitazione entro il termine di mesi diciotto dall’acquisto. Si tratta, quindi, di un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. n. 13148 del 2016; Cass. n. 25 del 2016) e la disposizione è di favore in quanto permette al contribuente di vedersi riconosciuta l’agevolazione anche nel caso in cui, per i più diversi motivi la prima casa non possa essere ancora abitata, bastando invece per conservare il beneficio semplicemente trasferire la residenza nel comune dove la stessa è ubicata. La fattispecie all’esame non contempla, dunque, quale suo elemento costitutivo quello del tempestivo trasferimento della residenza nella prima casa, bensì che la prima casa si trovi nel comune dl residenza o, in alternativa, che il trasferimento di residenza nel comune avvenga entro diciotto mesi dall’acquisto. Ne deriva che non rileva la circostanza della impossibilità, per causa di forza maggiore, di trasferire la residenza nell’immobile acquistato, posto che, avendo assunto il contribuente l’obbligo di trasferire la residenza nel comune, l’esimente della forza maggiore dovrebbe concretarsi nell’impossibilità di stabilire la residenza nel comune, ad esempio in caso di eventi sismici (cfr. Cass. n. 13148 del 2016).

7. Il secondo motivo rimane assorbito.

8. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario del contribuente va rigettato. Le spese processuali dell’intero giudizio si compensano tra le parti in considerazione dell’affermarsi della giurisprudenza sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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