Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8106 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1443-2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA

CARPI, 6, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PIETROPAOLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 818/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 818/2017 aveva dichiarato che M.F. era stato esposto professionalmente all’amianto per il periodo 1 ottobre 1087 – 31 dicembre 2002 ed aveva così conseguito il diritto alla rivalutazione contributiva ai fini pensionistici della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, come modificato dal D.L. n. 269 del 2003 convertito in L. n. 326 del 2003 (coefficiente 1,25%); aveva poi condannato l’Inps ad attuare la medesima rivalutazione oltre al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta decisione il M. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione della L. n. 247 del 2007, della L. n. 247 del 1992 e del D.M. n. 110 del 2008 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) per la mancata applicazione, da parte della corte di appello, del coefficiente dell’1,50% ai fini dell’accesso anticipato alla pensione.

Deduceva il ricorrente che il Giudice di appello si era soffermato solo sul periodo ultradecennale della esposizione all’amianto, omettendo di occuparsi della disciplina applicabile quanto al coefficiente di rivalutazione.

In proposito rileva che la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 20, recita:

“Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Il ricorrente richiama anche la Circolare Inps n. 49/3.4.2009 secondo la quale per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti all’amianto per oltre 10 anni e sono in possesso della certificazione Inail rilasciate secondo il L. n. 247 del 2007, predetto art. 1, comma 20.

Sulla base di tali presupposti il ricorrente rileva la erronea decisione della Corte territoriale quanto al coefficiente di rivalutazione applicato.

Il motivo è infondato.

Nella sentenza attualmente impugnata la corte territoriale, nell’esporre la decisione del tribunale chiariva che quel giudice aveva ritenuto in ipotesi applicabile la disciplina della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (come modificata e convertita da ultimo in L. n. 326 del 2003) e quindi il coefficiente 1,25% attesa la domanda amministrativa presentata all’Inail nel giugno 2005. Esponeva ancora che il M. aveva impugnato la decisione del tribunale censurandola con un unico motivo relativo alla limitazione del periodo della esposizione all’amianto in virtù della quale il tribunale aveva rigettato la domanda.

Sulla base del motivo di censura così articolato, la Corte di appello aveva accertato l’esposizione ultradecennale all’amianto e riformato la decisione del tribunale con applicazione del coefficiente di rivalutazione 1,25%.

La decisione risulta coerente con il dato normativo anche richiamato dal ricorrente. A tal riguardo infatti questa Corte ha chiarito che ” In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, che, in riferimento alla disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 1, conv. con modif. nella L. n. 326 del 2003, ha fatto salva l’applicabilità della precedente normativa di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, va interpretato nel senso che per maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ivi previsto, si intende il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui al suindicato art. 13, con la conseguenza che la clausola di salvezza concerne tutti gli assicurati che a quella data abbiano maturato il diritto a pensione, seppure per effetto della rivalutazione contributiva prevista dall’articolo da ultimo citato”(Cass. n. 32882/2018).

Il principio chiarisce che il mantenimento del precedente regime più favorevole quanto a coefficiente applicato, è consentito solo per gli assicurati che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano già maturato il diritto a pensione, se pur per effetto della rivalutazione contributiva prevista dallo stesso articolo richiamato (Cass. n. 777885/2015; Cass. n. 22857/2015; Cass. n. 17131/2016), cosa da escludersi nel caso di specie.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

 

 

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