Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8106 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22679/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., L.D., già elettivamente

domiciliate in ROMA, VIALE MONTE SANTO 25, presso lo studio

dell’avvocato AURICCHIO FEDERICA, rappresentate e difese dagli

avvocati CANNIZZARO Giusy, SACCO MARIA ANTONIETTA, FANARA CRISTINA,

giusta delega a margine del controricorso e da ultimo domiciliate

d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

e contro

D.F., P.C.F., S.

C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 677/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/07/2005 R.G.N. 435/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega GRANOZZI GAETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per inammissibilità per i

conciliati, rigetto nel resto.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Catania, depositato il 26.7.2003, P.G., G.R., M. S., C.P., A.A., L.D., D.F., P.C.F., S. C., e S.G., assunti con contratti a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a. negli anni 1999 e 2000, e specificamente nei periodi specificamente indicati in ricorso, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevavano la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, i contratti si erano convertiti in contratti a tempo indeterminato. Chiedevano pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 7.12.2004 il Tribunale adito rigettava le domande.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli originari ricorrenti, ad eccezione della S.G., lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 19.7.2005, accoglieva il gravame e dichiarava la natura a tempo indeterminato dei rapporti in questione, condannando la società convenuta al ripristino dei rapporti stessi ed al pagamento in favore dei ricorrenti della retribuzione, con accessori, dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.

In particolare la Corte territoriale rilevava che successivamente all’accordo attuativo per le assunzioni a termine stipulato il 16.1.1998 dalle organizzazioni sindacali che fissava al 30.4.1998 il termine finale per procedere a tali assunzioni, non era stato stipulato alcun ulteriore accordo autorizzatorio, e pertanto per i contratti individuali stipulati successivamente al 30.4.1998 non si giustificava l’apposizione della clausola di durata, visto che la deroga consentita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, trovava espressione nell’accordo integrativo del 25.9.1997 che tali assunzioni consentiva sino al 31.1.1998, termine successivamente prorogato al 30.4.1998.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane s.p.a. nei confronti di P.G., L.D., D.F., P.C. F., S.C. con tre motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso le lavoratrici intimate P. G. e L.D.. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 25.9.2008 concernente la controversia fra Poste Italiane e L.D.;

e sono stati depositati analoghi verbali in data 23.10.2008 e 19.11.2008 concernenti la controversia fra Poste Italiane e, rispettivamente, P.G. e S.C.; dai suddetti verbali di conciliazione, debitamente sottoscritti dalle lavoratrici interessate, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Ad avviso del Collegio i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti delle lavoratrici sopra indicate in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso nei confronti dei predetti dipendenti deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

Il giudizio prosegue pertanto esclusivamente nei confronti dei lavoratori D.F. e P.C.F..

Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c., art. 100 c.p.c.), nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato l’eccezione concernente l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso in relazione al tempo trascorso tra la scadenza dell’ultimo contratto a termine e la manifestazione della volontà del lavoratore di ripristinare la funzionalità di fatto del rapporto.

Ed invero il rapporto di lavoro a tempo determinato, connotato da illegittimità del termine, poteva, al pari di tutti i contratti, risolversi per mutuo consenso, anche in forza di fatti e comportamenti concludenti; e nel caso di specie la prolungata inerzia degli intimati, a fronte della unicità del rapporto contrattuale intercorso, alla breve durata del medesimo ed alle ulteriori circostanze delle quali la società datoriale aveva, sin dal primo grado del giudizio, sollecitato l’accertamento, avevano rilievo determinante al fine di far ritenere tali comportamenti come espressione di un definitivo disinteresse a far valere la presunta nullità parziale del contratto e, quindi, come tacito consenso alla definitiva risoluzione del rapporto.

Il motivo non è fondato.

Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr, in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554), nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto. Orbene, nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che l’intervallo fra l’estromissione dal lavoro e la proposizione dell’azione, come pure il reperimento di altra occupazione, non consentivano di ritenere l’esistenza di una volontà dismissiva del rapporto, atteso che l’inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non era sufficiente a far ritenere la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, non avendo alcun valore sintomatico in tal senso; e tale conclusione, in quanto priva di vizi logici o errori di diritto, resiste alle censure mosse in ricorso.

Col secondo motivo di gravame lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 1362 c.c., e segg.), nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare osserva che in maniera contraddittoria la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che l’ampio mandato conferito dalla legge alle organizzazioni sindacali non trovava alcun limite di carattere temporale posto che l’unica prescrizione imposta dal legislatore all’autonomia collettiva era quella di stabilire una percentuale di lavoratori assunti a termine rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, aveva di seguito tuttavia ritenuto la presenza di una limitazione temporale alla facoltà di assunzione a termine, facendo derivare dalla violazione di tale limitazione l’illegittimità della apposizione del termine medesimo e la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato.

Il motivo non è fondato.

Deve premettersi, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997.

Partendo dal detto principio questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia viziate quelle decisioni dei giudici di merito nella parte in cui hanno affermato la natura meramente ricognitiva dei c.d. accordi attuativi e conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate – ed in particolare di quella secondo cui per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr.

accordo del 16 gennaio 1998); ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. sez. lav., 28.8.2003 n. 12245; Cass. sez. lav., 25.8.2003 n. 12453).

La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866).

La giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378) ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo circa due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione deve comunque ritenersi conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. sez. lav., 12.3.2004 n. 5141).

Il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito e quelle oggi proposte all’attenzione della Corte non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti.

Col terzo motivo di gravame, concernente le conseguenze economiche della illegittima apposizione del termine, la ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, artt. 1206, 1217, 1219, 1223, 1453, 1460 e 2697 c.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Rileva in particolare che erroneamente il giudice d’appello, dichiarando l’illegittimità del termine apposto ai contratti dedotti in giudizio, aveva condannato la società datoriale al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dalla data della notifica del ricorso introduttivo; ciò in quanto la nullità dell’apposizione del termine non comportava che il lavoratore avesse diritto alla retribuzione per gli intervalli in cui non aveva reso la propria prestazione, nè la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro implicava di per sè una offerta di prestazione ai fini della messa in mora del datore di lavoro.

Neanche tale motivo è fondato.

Sul punto ritiene il Collegio di dover richiamare il costante insegnamento di questa Corte Suprema (cfr. Cass. S.U. 8 ottobre 2002 n. 14381 nonchè, da ultimo, Cass. 13 aprile 2007 n. 8903) che, con riferimento all’analoga ipotesi della trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della L. n. 230 del 1962, ha affermato che il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilità della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione – qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell’art. 1217 cod. civ..

Nè è fondato l’assunto di parte ricorrente secondo cui la Corte territoriale avrebbe apoditticamente ritenuto che la notifica del ricorso giudiziale comportasse automaticamente la messa in mora del datore di lavoro. Ed invero sul punto la Corte territoriale ha ritenuto che i lavoratori, con la richiesta di declaratoria dell’esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato e, al contempo, di riammissione in servizio, “hanno manifestato senz’altro la propria disponibilità a riprendere l’attività lavorativa con la società, offrendo di rendere la prestazione lavorativa che avevano prestato sino alla disdetta loro intimata, così rilevando di avere interesse alla prestazione di controparte (consistente nella riammissione al lavoro) e quindi, ragionevolmente, alla continuità del rapporto ed alla retribuzione”.

Tale motivazione si appalesa assolutamente corretta, coerente e logica, e pertanto il ricorso neanche sotto questo profilo può trovare accoglimento.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna statuizione va adottata in merito alle spese di giudizio, non avendo i predetti lavoratori D.F. e P. C.F. svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di P. G., L.D. e S.C. e compensa fra le stesse e la società Poste Italiane s.p.a. le spese processuali;

rigetta il ricorso nei confronti di D.F., P. C.F.; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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