Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8105 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 09/03/2017, dep.29/03/2017),  n. 8105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13913/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M., P.T., elettivamente domiciliati in

ROMA PIAZZA GIOVINE ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato

RICCARDO CARNEVALI, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO DI

GIACOMO giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 212/2012 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 20/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per i controricorrenti l’Avvocato DI GIACOMO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. P.M. e P.T. proponevano ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione all’atto di acquisto di un immobile in corso di costruzione stipulato il 3.2.2005. L’atto impositivo era motivato dal fatto che i contribuenti non avevano trasferito la loro residenza nel comune ove era sito l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.

La commissione tributaria provinciale di Perugia accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR dell’Umbria sul rilievo che, in caso di acquisto dell’immobile in corso di costruzione, il termine di 18 mesi decorreva dal momento in cui era certificata l’ultimazione dei lavori attraverso la richiesta di agibilità.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. I contribuenti si sono costituiti in giudizio con controricorso.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1, nota 2 bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Sostiene che la CTR è incorsa in errore di diritto per non aver considerato che la norma di cui all’art. 1, nota 2 bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, prevede che, per non decadere dalle agevolazioni, il contribuente deve trasferire la residenza nel comune ove è sito l’immobile, per il che non rileva il fatto che esso non sia ancora abitabile allo scadere del termine dei 18 mesi.

4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

5. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è fondato. Va rilevato che l’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, lett. a), Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 cit. subordina il riconoscimento del diritto all’agevolazione alla condizione che l’abitazione si trovi nel comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nel comune in cui sì trova l’abitazione entro il termine di mesi diciotto dall’acquisto. Si tratta, quindi, di un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. n. 13148 del 2016; Cass. n. 25 del 2016) e la disposizione è di favore in quanto permette al contribuente di vedersi riconosciuta l’agevolazione anche nel caso in cui, per i più diversi motivi, la prima casa non possa essere ancora abitata, bastando invece, per conservare il beneficio, semplicemente trasferire la residenza nel comune dove la stessa è ubicata. La fattispecie all’esame non contempla, dunque, quale suo elemento costitutivo quello del tempestivo trasferimento della residenza nella prima casa, bensì che la prima casa si trovi nel comune dl residenza o, in alternativa, che il trasferimento di residenza nel comune avvenga entro diciotto mesi dall’acquisto. Ne deriva che non rileva la circostanza della agibilità dell’immobile al fine di individuare la data cui ancorare la decorrenza del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza.

6. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario dei contribuenti va rigettato. Le spese processuali dei tre gradi di giudizio si compensano tra le parti in considerazione dell’affermarsi dei principi giurisprudenziali sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali dei tre gradi di giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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