Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8105 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 23/04/2020), n.8105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24576/2017 proposto da:

CIRIO HOLDING SPA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei

commissari straordinari proff.ri F.L., FA.LU. e

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA

GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ZACCHEO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CESI 72,

presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

nonchè da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CESI 72,

presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

CIRIO HOLDING SPA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA in persona dei

commissari straordinari proff.ri F.L., FA.LU. e

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA

GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ZACCHEO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 5674/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto e assorbimento

incidentale condizionato;

udito l’Avvocato MASSIMO ZACCHEO;

udito l’Avvocato ACHILLE BUONAFEDE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Cirio Holding s.p.a., in amministrazione straordinaria, conveniva in giudizio P.G. esponendo che:

– aveva effettuato il pagamento di una somma in favore del convenuto su ordine della Centrofinanziaria s.p.a., società controllata dalla C. & Partners Capital Investment NV e, successivamente, fusa per incorporazione con la deducente che, parimenti, era controllata dalla medesima C. & Partners Capital Investment NV;

– le somme corrispondevano, come nel caso di altri analoghi pagamenti, agli importi oggetto di accordo fra alcuni giocatori di calcio, tra cui il convenuto, e la SS Lazio s.p.a., a sua volta controllata da Cirio Holding s.p.a., avente ad oggetto obbligazioni concernenti premi per prestazioni sportive;

– il pagamento era stato compiuto dalla deducente senza causa alcuna, non intercorrendo alcun rapporto obbligatorio tra la stessa società e P.;

– la società Centrofinanziaria aveva pagato apparentemente in esecuzione di un contratto di finanziamento mai posto in essere;

ciò posto, domandava la ripetizione dell’indebito;

il Tribunale di Roma, davanti al quale resisteva P. che in particolare negava e anzi contestava come tardiva mutazione dei fatti sottesi alla domanda l’ulteriore affermazione dell’attrice secondo cui l’accordo con i calciatori era stato in seguito annullato, rigettava la pretesa con pronuncia confermata dalla Corte di appello ad avviso della quale, in particolare:

– la Cirio Holding era stata delegata al pagamento dalla Centrofinanziaria;

– a seguito dell’incorporazione di quest’ultima da parte della prima, la Cirio Holding era legittimata a far valere giudizialmente i diritti già della Centrofinanziaria;

– la delegazione di pagamento escludeva la spontaneità del pagamento e, quindi, impediva potersi ravvisare un adempimento dell’obbligo del terzo quale ricostruito e affermato dal giudice di primo grado, da parte della Cirio Holding e in favore della società Lazio, per l’estinzione del debito verso P.;

– tuttavia, il requisito della spontaneità doveva ritenersi sussistente in capo alla s.p.a. delegante proprio perchè pacificamente priva di proprie obbligazioni verso il calciatore, attesa l’inesistenza del contratto di finanziamento;

– la delegante, al contempo, doveva ritenersi consapevole di provvedere al pagamento di un debito della società Lazio nei confronti del calciatore, come desumibile presuntivamente dal fatto che il presidente della Centrofinanziaria, firmatario dell’ordine di pagamento, C.S., era anche il presidente della società sportiva in parola che risultava aver inviato alla Lega Nazionale Professionisti una nota avente ad oggetto la regolamentazione dei premi per le prestazioni dei calciatori coinvolti;

– quanto al preteso annullamento dell’impegno negoziale al pagamento dei suddetti premi, il documento volto ad attestarlo, prodotto con richiesta di rimessione in termini per causa non imputabile, consistente nella sua sopravvenuta scoperta, disattesa in primo grado, era comunque sprovvisto di decisività posto che la nota inviata dalla stessa società Lazio alla medesima Lega, con questo contenuto, era unita materialmente a un foglio con le firme dei calciatori privo di una qualunque intestazione che permettesse di concludere che le sottoscrizioni fossero riconducibili alla menzionata nota e, dunque, espressive della manifestazione della volontà di porre nel nulla l’obbligazione di pagamento dei premi;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Cirio Holding s.p.a., in amministrazione straordinaria, articolando due motivi;

resiste con controricorso P.G., che ha altresì proposto ricorso

incidentale condizionato contenente due motivi;

le parti hanno depositato memorie;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1180,1269 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato sussumendo la fattispecie concreta in quelle legali della delegazione e dell’adempimento del terzo, atteso che:

– la Centrofinanziaria non era debitrice di P., sicchè non avrebbe potuto ipotizzarsi alcuna delegazione di pagamento, presupponente un’obbligazione passiva del delegante;

– la società Lazio era estranea al rapporto trilatere Centrofinanziaria – Cirio – P.;

-l’assunta obbligazione della società Lazio non avrebbe potuto giustificare il pagamento, atteso che la Cirio aveva saldato P. su ordine della Centrofinanziaria che, a sua volta, aveva disposto il saldo in ragione di un inesistente contratto di finanziamento;

-il preteso terzo, Centrofinanziaria, non era effettivamente tale proprio perchè, come indicato dalla Corte di appello, le posizioni apicali della stessa società e della società sportiva coincidevano; il “solvens” non avrebbe esplicato quindi attività in modo autonomo;

– Cirio, al contempo, non aveva nè libera unilateralità nè consapevolezza di adempiere un’obbligazione della società Lazio, e avrebbe pagato per conto e su disposizione della Centrofinanziaria di cui non sarebbe stato conclusivamente comprensibile il ruolo;

con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. e art. 215 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il documento prodotto tardivamente per causa non imputabile consistente nella sua sopravvenuta scoperta, contenente il concordato annullamento dell’impegno a pagare i premi sportivi, non avrebbe potuto essere obliterato affermando che le firme non fossero riferibili al suddetto contenuto, atteso che ciò avrebbe significato concludere che sarebbe stato posto in essere un abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, affermazione la quale, però, avrebbe imposto l’accoglimento di una richiesta querela di falso per essere adottata;

con il primo motivo di ricorso incidentale, si prospetta l’omessa pronuncia sull’eccezione di tardività della produzione documentale afferente all’assunto annullamento dell’impegno negoziale al pagamento dei premi e, nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi che la Corte di appello abbia implicitamente valutato l’ammissibilità della stessa, si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 184 bis c.p.c., “ratione temporis” applicabile, poichè il giudice di secondo grado avrebbe in tal caso errato mancando di considerare che si trattava di documento accessibile con mera richiesta alla Lega Nazionale Professionisti, cui era stato inviato dalla società sportiva Lazio, e di notizia facilmente acquisibile dalla Cirio Holding, coinvolta nel relativo contenzioso, trattandosi di nota predisposta da una società del gruppo;

con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si prospetta, nella medesima ipotesi di cui appena sopra, l’omessa pronuncia o, nel caso di ritenuta pronuncia implicita, la violazione e falsa applicazione degli artt. 183,184,345 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe mancato di delibare o considerare correttamente l’eccezione, tempestivamente articolata nelle fasi di merito dal deducente, secondo cui il documento in parola era stato vagliato scrutinando un’allegazione tardiva che avrebbe mutato inammissibilmente quanto cristallizzato nelle preclusioni assertive, posto che la Cirio Holding aveva dapprima assunto che il pagamento era privo di causa non correlabile all’esistente ma altrui obbligazione di pagamento dei premi sportivi, e poi affermato, solo nella comparsa conclusionale di primo grado, che la stessa obbligazione, originariamente esistente, sarebbe venuta meno in via sopravvenuta, solo così determinando l’indebito;

Rilevato che:

il primo motivo di ricorso principale è in parte inammissibile, in parte infondato;

va premesso che è infondata l’eccezione di efficacia c.d. riflessa del giudicato esterno formulata in memoria dalla parte controricorrente in relazione alle pronunce della Corte di appello di Roma nelle sovrapponibili vicende che hanno visto coinvolti altri calciatori della SS Lazio e la Cirio Holding qui ricorrente;

si tratta di pronunce non solo tra soggetti diversi ma titolari di diritti autonomi e non subordinati a quello oggetto dell’accertamento riversato nella sentenza qui in scrutinio (Cass., 04/07/2019, n. 17931, pagg. 10-11);

resta invece impregiudicata, siccome non utilmente deducibile in questa sede e pertanto, ricorrendone eventualmente tutti i presupposti, proponibile in sede di rinvio, ogni questione sull’efficacia nel presente giudizio degli accertamenti fattuali del separato procedimento penale ai danni del legale rappresentante di almeno due delle società coinvolte nei fatti presupposti dalla presente controversia: e tanto perchè nel giudizio di rinvio possono essere sollevate questioni collegate a fatti sopravvenuti non utilmente deducibili nelle fasi pregresse (per tutte Cass. 29/08/2011, n. 17690, ovvero Cass. 20/03/2003, n. 4070) e non potendosi una sentenza penale definitiva sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità addurre dalle parti nemmeno ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass., Sez. U., 02/02/2017, n. 2735, ovvero Cass. 19/11/2010, n. 23483);

la prima censura da scrutinare, dunque, travisa e per altri versi rielabora la ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello, e qui come tale non riesaminabile, per addebitarle un vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella legale assunta a supporto delle statuizioni;

la Corte territoriale, ricostruiti i rapporti tra Cirio Holding e Centrofinanziaria con accertamenti non attinti da idonea censura in questa sede, in relazione alle deduzioni quali svolte e riassunte ha affermato che:

a) Centrofinanziaria ha delegato Cirio Holding al pagamento di una obbligazione della SS Lazio, sicchè:

b) la delegazione di pagamento avvenne, secondo questo accertamento, in adempimento dell’obbligo di un terzo, trattandosi di società di capitali distinte;

c) come soggetto giuridico distinto, il “solvens” agì quindi spontaneamente, non potendo sovrapporsi tale valutazione a quella relativa alla persona fisica che rivestiva posizioni apicali nella Centrofinanziaria e nella SS Lazio;

d) al contempo, la circostanza di fatto sub c) era indice della consapevolezza dell’adempimento di un’obbligazione di un terzo rispetto alla s.p.a. delegante questo adempimento;

è pertanto evidente che non sussiste alcun vizio di sussunzione e che, per il resto, le ipotizzate violazioni di legge tendono esclusivamente a un diverso apprezzamento dei fatti estraneo al giudizio di legittimità;

va peraltro aggiunto che, ferma la distinzione soggettiva evidenziata sub b), la causa dell’obbligazione è stata accertata non solo come esistente, ma in conclusione come agevolmente individuabile in quanto riferibile al medesimo gruppo societario;

si può evincere da quanto appena osservato che nell’ambito dell’odierno giudizio è del tutto differente da quello di Cass., 18/05/2016, n. 10140, che aveva al suo esame un accertamento fattuale diverso, non essendosi ricostruita e affermata, in fatto, la descritta e sussumibile delegazione di pagamento;

nel caso qui in scrutinio resta dunque legittimamente accertato che la causa dell’obbligazione originariamente esisteva, fermo quanto si sta per dire in ordine al secondo motivo di ricorso principale e, quindi, al correlato ricorso incidentale, afferenti all’allegazione secondo cui l’originario ed esistente impegno negoziale al pagamento dei premi per prestazioni sportive, sarebbe stato rescisso o risolto consensualmente in tempi logicamente successivi al suo insorgere;

il secondo motivo di ricorso principale è fondato;

preliminarmente va osservato, al riguardo, che non può accogliersi l’eccezione di violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sollevata sul punto da parte controricorrente, poichè il contenuto del foglio è stato sintetizzato per quanto di utilità ed è stato anche prodotto in questa sede, ferma l’indicazione (e discussione, come emerge dal ricorso incidentale) dei modi e tempi di produzione nel giudizio di merito;

secondo il costante indirizzo di questa Corte la denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis” e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo “contra pacta”; ciò che rileva, perciò, ai fini della querela è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un’operazione economica diversa da quella cui si riferisce l’autorizzazione ricevuta (Cass., 22/08/2019, n. 21587: nella specie è stata confermata la sentenza impugnata che aveva ritenuto necessaria la querela di falso per inficiare il valore documentale della dicitura “da restituire nel 2002” apposta in calce a due matrici di assegni, mentre il sottoscrittore deduceva di averle firmate solo per attestare il ricevimento dei titoli);

nella fattispecie non è in gioco l’autenticità delle firme, ma si prospetta, appunto, che le stesse erano state apposte ad altri fini, e materialmente congiunte per addurle quali sottoscrizioni del documento attestante il patto rescindente l’impegno negoziale al pagamento dei premi;

per pronunciare tale falsità materiale necessitava una querela di falso;

l’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale rende necessario lo scrutinio del ricorso incidentale volto a dedurre che non era nè delibabile l’allegazione di risoluzione dell’impegno negoziale, nè vagliabile il documento prodotto a supporto della stessa;

tale ricorso incidentale è fondato;

è fondato il primo motivo perchè la Corte di appello, escludendo la riferibilità in fatto delle firme alla nota della società sportiva Lazio, con statuizione per quanto appena detto erronea, ha omesso la pronuncia invece necessaria sull’eccepita tardività della produzione del documento in questione, dovendosi poi apprezzare che la scoperta di un documento non è di per sè motivo di rimessione in termini correlabile, invece, solo all’impossibilità di acquisirlo per tempo con l’ordinaria diligenza;

fondata è al contempo la seconda censura perchè, parimenti, è mancata la pronuncia sull’intempestività dell’allegazione di sopravvenuta risoluzione consensuale, potenzialmente rilevante poichè altro è affermare di non aver assunto impegni di pagamento, altro è prospettare che quelli presi sarebbero stati rescissi o risolti, come eccepito sia in primo grado sia ex art. 346 c.p.c., nella comparsa di costituzione in appello, con modalità, quest’ultima, sufficiente, poichè, secondo quanto indica senza contestazioni il ricorrente incidentale, il Tribunale aveva ritenuto tardiva la produzione del documento sul prospettato annullamento non statuendo esplicitamente o univocamente sulla tempestività o meno dell’allegazione sottesa (cfr. la ricostruzione di Cass., Sez. U., 12/05/2017, n. 11799, punto 9.3.3.1);

tale allegazione, secondo quanto affermato anche in memoria dalla Cirio (pag. 3, anche se il riferimento è alla sola citazione, ma senza ulteriori precisazioni), non sarebbe stata fatta per tempo in prime cure perchè la suddetta società non sarebbe stata a conoscenza del sotteso fatto: ciò non implica, però, di per sè, la possibilità di superare la confermata preclusione se non instando per una rimessione in termini da dimostrare, e delibare, come correlata, in tesi, all’impossibilità di conoscere per tempo il fatto, ovvero il documento sopra menzionato, secondo l’ordinaria diligenza (cfr. Cass., 30/12/2015, n. 26108);

all’accoglimento del solo secondo motivo di ricorso principale ed a quello del ricorso incidentale consegue la corrispondente cassazione della gravata sentenza, con rinvio alla stessa Corte territoriale, ma in diversa composizione, pure per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso principale, accoglie il secondo, e accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma perchè pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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