Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8105 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. I, 23/03/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26901/2015 proposto da:

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge

dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi, 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore, legale

rappresentante p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6209/2014,

depositata il 10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Roma ne ha rigettato l’impugnazione del lodo del 20 dicembre 2005 pronunciato su attivazione dell’accertamento arbitrale operato dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. che aveva condannato l’Amministrazione al risarcimento danni per inadempimento del “Disciplinare” concluso tra le parti, al pagamento degli interessi legali sulla somma erogata in ritardo alla società a titolo di contributo D.L. n. 8 del 1987, ex art. 8, punti 1 e 2, convertito in L. n. 120 del 1987 e di una ulteriore somma a titolo di arricchimento ingiustificato.

2. Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso il Ministero dello Sviluppo Economico deduce il difetto di giurisdizione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3 e insufficiente/contraddittoria motivazione.

L’imprenditore beneficiario dei contributi concessi ex T.U. n. 218 del 1978, non è titolare di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo. Il ritardo nell’erogazione del contributo era insussistente e l’impresa beneficiata aveva ottenuto proroga in sanatoria del termine di ultimazione dei lavori, alla cui scadenza mancava ancora del tutto l’impianto per la produzione di carbone attivo, circostanze incompatibili con il ritenuto grave inadempimento

dell’Amministrazione.

2. Il ricorso per cassazione è inammissibile perchè tardivamente proposto oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., da valere tra le parti perchè la sentenza impugnata non risulta notificata.

La sentenza impugnata infatti è stata pubblicata dalla Corte di appello di Roma il 10 ottobre 2014 ed il ricorso notificato il 7 marzo 2016.

Dopo un primo tentativo di notifica” infruttuosamente operato nell’intervenuto cambio del domicilio eletto dal legale dell’intimato fallimento (e quindi presso lo studio dell’avvocato Filippo Gargallo trasferitosi da (OMISSIS), a (OMISSIS)), l’Amministrazione ricorrente ha raggiunto, con “Ricorso per cassazione in rinnovazione”, il procuratore dell’altra parte presso il nuovo domicilio il 7 marzo 2016 (con sottoscrizione a detta data apposta sull’avviso di ricevimento) inoltrando il plico raccomandato solo il 27 febbraio 2016 e quindi ben oltre l’indicato termine.

Senza che, d’altra parte, l’adempimento connesso al mutamento dell’indirizzo di studio dell’avvocato domiciliatario della parte possa assumere, per caratteristiche sue proprie, natura di impedimento oggettivo ad un adempimento tempestivo dell’incombente evidenza, questa, neppure qui denunciata, con istanza di restituzione in termini da parte del notificante o, comunque, un avvio dell’incombente destinato a segnalare una rilevante attivazione del soggetto onerato, impeditiva della decadenza.

3. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile per tardività.

Nulla sulle spese essendo il fallimento rimasto intimato.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, trattandosi di Amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 29/01/2016 n. 1778).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per tardività.

Contributo del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, esente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA