Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8105 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. II, 08/04/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 08/04/2011), n.8105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26094/2009 proposto da:

COMUNE DI RIPARBELLA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4,

presso lo studio dell’avvocato TURCO ALESSANDRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VICICONTE Gaetano, giusta Delib. Giunta 13

novembre 2009, n. 112 e giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.P. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 190/2008 del TRIBUNALE di LIVORNO – Sezione

Distaccata di CECINA, depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Accogliendo l’opposizione proposta da P.P., il giudice di pace di Cecina ha dichiarato inefficaci due verbali di contestazione, di violazione del codice della strada per “superamento dei limiti di velocità”, elevati dalla polizia municipale del comune di Riparbella. Il 30 settembre 2008 il tribunale di Livorno, sez. staccata di Cecina ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal comune di Riparbella.

La sentenza del giudice di pace è stata notificata il giorno 8 febbraio 2008. L’appello è stato proposto con atto di citazione notificato l’8 marzo 2008, pervenuto al destinatario l’11 marzo e depositato il 18 marzo 2008. Il tribunale ha rilevato che alle controversie in materia di opposizione a sanzione amministrativa anche in grado di appello è applicabile il rito previsto dalla L. L. n. 689 del 1981, art. 23, che prevede l’introduzione del giudizio con ricorso da depositare presso la cancelleria del giudice adito. Ne ha desunto la tardività del gravame, in quanto il deposito dell’atto introduttivo risulterebbe avvenuto oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c..

2) Il Comune di Riparbella è insorto contro questa sentenza con due motivi di ricorso. Il ricorso è stato ritualmente notificato.

L’opponente è rimasta intimata.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

3) I due motivi di ricorso, che si concludono con rituale quesito ex art. 366 bis c.p.c., chiedono alla Corte di affermare che l’appello poteva e doveva essere introdotto anche mediante atto di citazione da notificare ex art. 339 c.p.c., o quanto meno che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, in caso di notifica della citazione d’appello, il termine di cui all’art. 325 c.p.c., si debba riferire alla notifica della citazione.

Nelle more del giudizio, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. N. 23285 del 2010), pronunciandosi in ordine alla applicabilità, per i giudizi di appello in materia di opposizione a sanzione amministrativa, del foro erariale ex art. 25 c.p.c., hanno chiarito quale sia il rito applicabile in detti giudizi.

Hanno osservato che con il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 23, il legislatore si è limitato ad assoggettare ad appello le sentenze e le ordinanze di cui si tratta, senza null’altro disporre. Ne hanno desunto che “nel giudizio di gravame vanno osservate, in quanto applicabili e nei limiti della compatibilità, le norme ordinarie che disciplinano lo svolgimento di quello di primo grado davanti al tribunale, come dispone l’art. 359 c.p.c.. L’introduzione di una deroga a questo generale principio – mediante l’estensione al procedimento di appello di tutte o alcune delle speciali regole dettate per il primo (e allora unico) grado di merito delle cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative – avrebbe potuto essere ravvisata soltanto in presenza di un’esplicita disposizione in tal senso”.

Dall’applicazione di questo insegnamento deriva che bene aveva fatto il comune ad introdurre l’atto di appello mediante citazione, ritualmente notificata all’appellato entro i trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado (8 febbraio – 8 marzo 2008).

E’ quindi errata la sentenza del tribunale di Livorno, che ha ritenuto violato il termine per l’impugnazione, facendo riferimento alla data di deposito dell’atto di appello e non alla data di notifica dello stesso.

Deve infatti affermarsi che nei giudizi di appello aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni amministrative introdotte con il rito di cui alla L. n. 689 del 1981, si applica il rito ordinario, restando esclusa l’ultrattività del rito speciale di cui alla legge citata.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Livorno, per lo svolgimento del giudizio di appello e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice del tribunale di Livorno, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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