Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8105 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7402/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresentata e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., C.G., C.C.,

I.M., già tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLE MEDAGLIE D’ORO 157, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI

ROMOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato BARSACCHI Lucia, giusta

delega in calce al controricorso e da ultimo domiciliati d’ufficio

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

e contro

S.A., L.V.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 302/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/03/2005 R.G.N. 1911/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per inammissibilità per i

conciliati, rigetto nel resto.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Arezzo, regolarmente notificato, C.M. S.A., L.V.M., C.G., C.C. e I.M., assunti con diversi contratti a tempo determinato nel corso dell’anno 1999 dalla società Poste Italiane s.p.a., per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevavano la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, i contratti si erano convertiti in contratti a tempo indeterminato. Chiedevano pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 8.6.2004 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli originari ricorrenti lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 18.2.2005, accoglieva il gravame e dichiarava la natura a tempo indeterminato dei rapporti in questione, condannando la società convenuta al ripristino dei rapporti stessi ed al pagamento in favore dei lavoratori della retribuzione, con accessori, dalla data di offerta delle prestazioni.

In particolare la Corte territoriale rilevava che le assunzioni in parola, effettuate ai sensi della disciplina legale vigente ed a norma dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 e dei successivi accordi integrativi, non contenevano alcuna concreta indicazione delle ragioni della stipulazione a termine sottese alla previsione astratta dell’accordo collettivo; ed in particolare mancava la necessaria specifica indicazione della incidenza della manovra riorganizzativa indicata nel predetto contratto con riferimento alla posizione di lavoro attribuita ai lavoratori interessati. Rilevava inoltre che successivamente all’accordo attuativo per le assunzioni a termine stipulato il 16.1.1998 dalle organizzazioni sindacali che fissava al 30.4.1998 il termine finale per procedere a tali assunzioni a termine, non era stato stipulato alcun ulteriore accordo autorizzatorio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a con due motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso i lavoratori intimati C.M., C.G., C.C. e I.; i lavoratori S. e L.V. non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Col secondo motivo di gravame lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare osserva che in maniera assolutamente arbitraria la Corte territoriale aveva ritenuto che, per ridurre a razionalità il sistema, l’ipotesi prevista dalla L. n. 57 del 1987, art. 23, dovesse essere necessariamente correlata ad una precisa limitazione temporale. In tal modo l’interpretazione fornita dai giudici di merito aveva introdotto nella normativa contrattuale un ulteriore elemento assolutamente non previsto dalle parti contraenti; per contro, la corretta applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale avrebbe dovuto portare la Corte di merito a valutare i suddetti accordi attuativi nella loro effettiva natura di atti ricognitivi di una determinata situazione di fatto, senza alcuna volontà negoziale di porre limite alcuno se non quello della intrinseca temporaneità di qualsiasi processo di ristrutturazione, e quindi anche di quello della società Poste Italiane s.p.a..

Posto ciò, rileva il Collegio che in corso di causa sono stati depositati i verbali di conciliazione in sede sindacale concernenti la controversia fra Poste Italiane ed i lavoratori I.M., S.A. e C.M.; dai suddetti verbali di conciliazione, debitamente sottoscritti dai lavoratori interessati, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Ad avviso del Collegio i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti dei lavoratori sopra indicati in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso nei confronti dei predetti dipendenti deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

Il giudizio prosegue pertanto nei confronti di L.V.M., C.G. e C.C..

Il ricorso non è fondato.

Deve premettersi, in linea generale, che la L. L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997.

Partendo dal detto principio questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia viziate quelle decisioni dei giudici di merito nella parte in cui hanno affermato la natura meramente ricognitiva dei c.d. accordi attuativi e conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate – ed in particolare di quella secondo cui per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr.

accordo del 16 gennaio 1998); ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. sez. lav., 28.8.2003 n. 12245; Cass. sez. lav., 25.8.2003 n. 12453).

La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866).

La giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378) ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo circa due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione deve comunque ritenersi conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. sez. lav., 12.3.2004 n. 5141).

Il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito e quelle oggi proposte all’attenzione della Corte non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravitàda esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Trattandosi di controversia concernente una problematica sulla quale questa Corte ha espresso un orientamento assolutamente consolidato, si ritiene conforme a giustizia applicare il criterio della soccombenza e per l’effetto la società ricorrente viene condannata al pagamento, nei confronti di C.G. e C.C., delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo;

nessuna statuizione in relazione alle spese va adottata nei confronti della L.V., non avendo quest’ultima svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di C. M., S.A. e I.M. e compensa fra le stesse e la società Poste Italiane s.p.a. le spese processuali. Rigetta il ricorso nei confronti degli altri lavoratori. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di C.G. e C. C., delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida complessivamente in Euro 20,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Nulla per le spese nei confronti di L.V.M..

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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