Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8104 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 23/04/2020), n.8104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 14834 del ruolo generale dell’anno

2017 proposto da:

CIRIO HOLDING S.p.A., in amministrazione straordinaria (C.F.:

(OMISSIS)), in persona dei Commissari Straordinari, legali

rappresentanti pro tempore, F.L., Fa.Lu. e

Z.A.), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

ricorso, dall’avvocato Massimo Zaccheo (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

N.A. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura in calce controricorso, dall’avvocato Massimo Ranieri (C.F.:

RNRMSM57H02H501X);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

2781/2016, depositata in data 3 maggio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7

novembre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

l’avvocato Massimo Zaccheo, per la società ricorrente;

l’avvocato Massimo Ranieri, per il controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Cirio Holding S.p.A. in amministrazione straordinaria ha agito in giudizio nei confronti del calciatore N.A. (tesserato della S.S. Lazio S.p.A. nel corso del campionato di calcio (OMISSIS)), per ottenere la restituzione di una somma di danaro allo stesso corrisposta nel (OMISSIS), sostenendo che il pagamento, effettuato da Cirio Holding. S.p.A. su richiesta di Centro Finanziaria S.p.A. (le due società si sono successivamente fuse, assumendo la denominazione di Cirio Holding S.p.A., poi posta in amministrazione straordinaria) per dare attuazione ad un’operazione finanziaria da quest’ultima concordata con il calciatore, era in realtà privo di titolo, in quanto la suddetta operazione finanziaria non aveva mai avuto effettivo corso.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, sulla base di diversa motivazione.

Ricorre Cirio Holding S.p.A. in amministrazione straordinaria, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso N.A..

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1081 c.c. e dell’art. 1269 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Secondo la società ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato sussumendo la fattispecie concreta in quelle legali della delegazione e dell’adempimento del terzo, atteso che:

la Centrofinanziaria non era debitrice di N., sicchè non avrebbe potuto ipotizzarsi alcuna delegazione di pagamento, presupponente un’obbligazione passiva del delegante;

– la società Lazio era estranea al rapporto trilatere Centrofinanziaria – Cirio – N.;

– l’assunta obbligazione della società Lazio non avrebbe potuto giustificare il pagamento, atteso che la Cirio aveva saldato N. su ordine della Centrofinanziaria che, a sua volta, aveva disposto il saldo in ragione di un inesistente contratto di finanziamento;

– il preteso terzo, Centrofinanziaria, non era effettivamente tale proprio perchè, come indicato dalla Corte di appello, le posizioni apicali della stessa società e della società sportiva coincidevano;

il “solvens” non avrebbe esplicato quindi attività in modo autonomo;

– Cirio, al contempo, non aveva nè libera unilateralità nè consapevolezza di adempiere un’obbligazione della società Lazio, e avrebbe pagato per conto e su disposizione della Centrofinanziaria di cui non sarebbe stato conclusivamente comprensibile il ruolo.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Va premesso che è infondata l’eccezione di efficacia c.d. riflessa del giudicato esterno formulata in memoria dalla parte controricorrente in relazione alle pronunce della Corte di appello di Roma nelle sovrapponibili vicende che hanno visto coinvolti altri calciatori della SS Lazio e la Cirio Holding qui ricorrente: si tratta di pronunce non solo tra soggetti diversi ma titolari di diritti autonomi e non subordinati a quello oggetto dell’accertamento riversato nella sentenza qui in scrutinio (Cass., 04/07/2019, n. 17931, pagg. 10-11).

La prima censura da scrutinare, quindi, travisa e per altri versi rielabora la ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello, come tale qui non riesaminabile, per addebitarle un vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella legale assunta a supporto delle statuizioni.

La Corte territoriale ha affermato quanto segue:

a) Centrofinanziaria ha delegato Cirio Holding al pagamento di una obbligazione della SS Lazio, sicchè:

b) la delegazione di pagamento avvenne, secondo questo accertamento, in adempimento dell’obbligo di un terzo, trattandosi di società di capitali distinte;

c) come soggetto giuridico distinto, il “solvens” agì quindi spontaneamente, non potendo sovrapporsi tale valutazione a quella relativa alla persona fisica che rivestiva posizioni apicali nella Centrofinanziaria e nella SS Lazio;

d) al contempo, la circostanza di fatto sub c) era indice della consapevolezza dell’adempimento di un’obbligazione di un terzo rispetto alla società delegante questo adempimento.

E’ pertanto evidente che non sussiste alcun vizio di sussunzione e che, per il resto, le ipotizzate violazioni di legge tendono esclusivamente a un diverso apprezzamento dei fatti estraneo al giudizio di legittimità.

Va peraltro aggiunto che, ferma la distinzione soggettiva evidenziata sub b), la causa dell’obbligazione è stata accertata non solo come esistente, ma in conclusione come agevolmente individuabile in quanto riferibile al medesimo gruppo societario.

Si può evincere da quanto appena osservato che l’ambito dell’odierno giudizio è del tutto differente da quello di cui a Cass., 18/05/2016, n. 10140, che aveva al suo esame un accertamento fattuale diverso, non essendosi ricostruita e affermata, in fatto, la descritta e sussumibile delegazione di pagamento.

Nel caso qui in scrutinio resta dunque legittimamente accertato che la causa dell’obbligazione originariamente esisteva, fermo quanto si sta per dire in ordine al secondo motivo di ricorso, afferente all’allegazione secondo cui l’originario ed esistente impegno negoziale al pagamento dei premi per prestazioni sportive, sarebbe stato rescisso consensualmente in tempi logicamente successivi al suo insorgere.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento all’art. 2702 c.c. (in tema di efficacia della scrittura privata) e all’art. 215 c.p.c. (in tema di riconoscimento tacito della scrittura privata)”.

Secondo la società ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il documento regolarmente prodotto in atti, contenente il concordato annullamento dell’impegno a pagare i premi sportivi, non avrebbe potuto essere obliterato affermando che le firme non fossero riferibili al suddetto contenuto, atteso che ciò avrebbe significato concludere che sarebbe stato posto in essere un abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, affermazione la quale, però, avrebbe imposto l’accoglimento di una richiesta querela di falso (mai proposta) per essere adottata.

Il motivo è fondato.

Diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, la questione posta con il motivo di ricorso in esame non può ritenersi nuova.

Il documento di cui si controverte, la cui regolare produzione, operata dallo stesso convenuto N. in primo grado, non è in discussione, era stato già preso in esame dal tribunale, il quale aveva ritenuto che esso non potesse essere interpretato come una consensuale risoluzione dell’accordo sul “premio scudetto”. La corte di appello ha invece ritenuto che in realtà mancasse “la prova dell’adesione del N. all’accordo di annullamento”, in quanto “il foglio recante le firme dei calciatori è privo di una qualunque intestazione che consenta di ritenere che esse siano espressive dell’adesione alla volontà della società di annullare i premi”.

La società ricorrente contesta nella presente sede quest’ultima affermazione della corte di appello, sostenendo che – essendo il foglio di firme allegato al documento contenente la dichiarazione di annullamento dell’accordo sul “premio scudetto” – la relativa contestazione avrebbe richiesto una querela di falso da parte del calciatore, mai proposta. L’assunto contestato risulta espresso per la prima volta dai giudici di merito nella sentenza di secondo grado, onde la questione non può ritenersi affatto nuova.

Orbene, secondo il costante indirizzo di questa Corte, la denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis” e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo “contra pacta”.

Ciò che rileva, perciò, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un’operazione economica diversa da quella cui si riferisce l’autorizzazione ricevuta (cfr. Cass., 22/08/2019, n. 21587: nella specie è stata confermata la sentenza impugnata che aveva ritenuto necessaria la querela di falso per inficiare il valore documentale della dicitura “da restituire nel 2002” apposta in calce a due matrici di assegni, mentre il sottoscrittore deduceva di averle firmate solo per attestare il ricevimento dei titoli).

Nella fattispecie qui in esame non è in gioco l’autenticità delle firme, ma si prospetta, appunto, che le stesse erano state apposte ad altri fini, e materialmente congiunte per addurle quali sottoscrizioni del documento attestante il patto rescindente l’impegno negoziale al pagamento dei premi.

Per pronunciare tale falsità materiale sarebbe stata necessaria una querela di falso, in realtà mai proposta.

La corte di appello dovrà di conseguenza rivalutare la fattispecie, tenendo conto dell’avvenuta sottoscrizione del N. della dichiarazione di risoluzione consensuale dell’accordo con la S.S. Lazio S.p.A. sul “premio scudetto” depositata presso la F.I.G.C., impregiudicata peraltro la valutazione di eventuali preclusioni maturatesi in sede di merito, in relazione alla stessa allegazione, in fatto, della suddetta risoluzione consensuale da parte della società attrice.

Resta del pari impregiudicata, siccome non utilmente deducibile in questa sede e quindi eventualmente proponibile in sede di rinvio, ogni questione sull’efficacia nel presente giudizio degli accertamenti in punto di fatto operati nel corso del separato procedimento penale ai danni del legale rappresentante di almeno due delle società coinvolte nei fatti presupposti dalla presente controversia. Nel giudizio di rinvio, infatti, ben possono essere sollevate questioni collegate a fatti sopravvenuti non utilmente deducibili nelle fasi pregresse (per tutte Cass. 29/08/2011, n. 17690, ovvero Cass. 20/03/2003, n. 4070), mentre una sentenza penale definitiva sopravvenuta non può essere addotta dalle parti nel corso del giudizio di legittimità, nemmeno ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. S.U. 02/02/2017, n. 2735, ovvero Cass. 19/11/2010, n. 23483).

3. E’ accolto il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

rigetta il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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