Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8103 del 29/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 09/03/2017, dep.29/03/2017),  n. 8103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2216/2012 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 163,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CROCE’, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. E.M. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione al trasferimento di un immobile effettuato a suo favore nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso con sentenza che era riformata dalla CTR del Lazio sul rilievo che la revoca dei benefici era stata disposta poichè l’acquirente non aveva trasferito la residenza nel comune ove era sito l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, contravvenendo all’impegno preso all’atto della richiesta di beneficiare delle agevolazioni. Ed era irrilevante il fatto che con il ricorso il contribuente avesse affermato e documentato che sussisteva comunque il presupposto per l’agevolazione in quanto esercitava attività lavorativa nel comune ove si trovava il fabbricato.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi. Si è costituita in giudizio con controricorso l’agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce “omissione di pronuncia”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR ha omesso di pronunciarsi in ordine alla eccepita tardività della notifica dell’appello basata sul fatto che occorreva tener conto non già della data di spedizione a mezzo posta dell’atto ma della data di effettiva ricezione.

4. Con il secondo motivo deduce “vizio della motivazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene che la CTR ha errato nel non considerare che si era comunque verificata una delle condizioni per beneficiare dell’agevolazione, posto che egli esercitava la propria attività lavorativa nel comune ove era sito l’immobile.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile, oltre che infondato. E’ inammissibile in quanto l’omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo (Cass. n. 13482 del 13/06/2014). Il motivo è, poi, infondato per la ragione che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, prevede che qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione.

7. In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva che la parte ha indicato la norma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, indicandone il contenuto come “vizio della motivazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto”. Da ciò non può, tuttavia, farsi derivare l’inammissibilità del ricorso in quanto dal motivo proposto è dato evincere inequivocabilmente che con esso si intendeva censurare l’errata applicazione di norma giuridica. Invero l’erronea indicazione del motivo non determina “ex se” l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass. n. 14026 del 03/08/2012).

Ciò posto, il motivo è infondato in quanto la corte di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 8355 del 2016; Sez. 5-6, Ordinanza n. 2777 del 2016) ha già avuto modo di osservare che, per quanto l’art. 1, nota 2 bis, D.P.R. n. 131 del 1986, prescriva indefettibilmente, ed a pena di decadenza, che sia dichiarata in atto la sola intenzione della parte acquirente di trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile entro il termine di 18 mesi e nulla di analogo preveda a proposito della sussistenza degli altri requisiti alternativi ai quali è pure subordinato il riconoscimento del requisito, purtuttavia, non vi è dubbio alcuno che la prospettazione nell’atto di acquisto di detto specifico requisito a fondamento della richiesta di applicazione del beneficio non sia surrogabile a posteriori a mezzo della dimostrazione dell’esistenza di un qualsivoglia altro tra quelli analogamente previsti. Dunque è da escludere che la medesima agevolazione, originariamente invocata in ragione dell’esistenza di uno specifico presupposto, possa poi essere recuperata in ragione di un differente presupposto, una volta che si sia accertato inesistente quello su cui si confidava. Ciò in quanto da un lato la necessità della specifica indicazione dei presupposti dai quali consegue il diritto all’agevolazione discende dai principi generali in tema di dichiarazione fiscale e, segnatamente, dalla generale subordinazione dell’agevolazione alla formulazione da parte del contribuente di specifica ed inequivoca istanza che ha contenuto di dichiarazione non di mera scienza, ma di volontà, in quanto orientata all’esercizio di un diritto soggettivo, dall’altro lato in quanto la natura provvisoria inizialmente attribuibile al riconoscimento dei benefici in questione implica la necessità che l’amministrazione finanziaria venga posta in condizione di successivamente verificare la sussistenza dei presupposti agevolativi, se ed in quanto questi ultimi siano stati dedotti nell’atto prima della sua sottoposizione a registrazione.

8. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA