Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8103 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 23/04/2020), n.8103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 5226 del ruolo generale dell’anno 2016

proposto da:

C.S.F.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Luigi

Albisinni (C.F.: LBSLGU45S23L049F) e Achille Buonafede (C.F.:

BNFCLL58T16F839M);

– ricorrente –

nei confronti di:

CIRIO HOLDING S.p.A., in amministrazione straordinaria (C.F.:

(OMISSIS)), in persona dei Commissari Straordinari, legali

rappresentanti pro tempore, F.L., Fa.Lu. e

Z.A., rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

controricorso, dall’avvocato Giuseppe Niccolini (C.F.: NCCGPP50R04

H501X);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

3145/2015, pubblicata in data 21 maggio 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7

novembre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

l’avvocato Achille Buonafede, per il ricorrente;

l’avvocato Massimo Zaccheo, per delega dell’avvocato Giuseppe

Niccolini, per la società controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Cirio Holding S.p.A. in amministrazione straordinaria ha agito in giudizio nei confronti del calciatore C.S.F.M. (tesserato della S.S. Lazio S.p.A. durante il campionato di calcio (OMISSIS)), per ottenere la restituzione di una somma di danaro allo stesso corrisposta nel 2001, sostenendo che il pagamento, effettuato da Cirio Holding S.p.A. su richiesta di Centro Finanziaria S.p.A. (le due società si sono successivamente fuse, assumendo la denominazione di Cirio Holding S.p.A.) per dare attuazione ad un’operazione finanziaria da quest’ultima concordata con il calciatore, era in realtà privo di titolo, in quanto la suddetta operazione finanziaria non aveva mai avuto effettivo corso.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, condannando il convenuto a restituire l’importo ricevuto.

Ricorre il C., sulla base di un unico motivo, articolato in distinte censure.

Resiste con controricorso Cirio Holding S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Il ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia in vista dell’udienza pubblica inizialmente fissata per il 5 febbraio 2018, sia in vista dell’odierna udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o errata interpretazione e, quindi, falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1180,1414,1415,1416,1417,2727,2729,2730,2697,2033 c.c., in relazione agli artt. 112,113 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando la violazione delle rubricate disposizioni anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.

Il ricorso è fondato.

L’illustrazione del motivo espone varie censure così riassumibili:

– la Corte d’appello ha accolto la domanda attorea sul presupposto che la Cirio Holding non avesse adempiuto alcuna pregressa obbligazione, allorchè versò la somma di 600 milioni di Lire nelle mani di C.F., affermando che la società pagante non adempì nè un debito proprio, perchè essa non era debitrice del C.; nè adempì un debito altrui, perchè l’adempimento dell’obbligo altrui presuppone la spontaneità del pagamento, mentre nel caso di specie il pagamento compiuto da Cirio Holding non era avvenuto spontaneamente, ma per ordine della società Centrofinanziaria;

– tale valutazione fu erronea, perchè era stata la stessa attrice a dichiarare che invece una obbligazione di cui C.F. era creditore esisteva, ed aveva ad oggetto il pagamento, da parte della società sportiva Lazio, del premio-scudetto;

– aveva comunque errato la Corte d’appello nel ritenere che Cirio Holding non avesse adempiuto spontaneamente;

– aveva errato la Corte d’appello nel non attribuire il corretto significato agli accordi simulati posti in essere tra la società sportiva Lazio, la Centrofinanziaria e la Cirio Holding, tutti finalizzati a “mascherare” l’avvenuto pagamento del premio-scudetto;

– aveva errato la Corte d’appello nel ritenere opponibili tali accordi simulati al terzo in buona fede, ovvero l’odierno ricorrente;

– aveva errato la Corte d’appello nel trascurare di considerare che Cirio Holding, Società Sportiva Lazio e società Centrofinanziaria s.p.a. erano compagini sociali appartenenti al medesimo gruppo finanziario; che l’importo versato da Cirio Holding era esattamente corrispondente al premio scudetto dovuto all’odierno ricorrente; che tutte e tre le suddette società avevano per presidente o per componente del consiglio d’amministrazione la medesima persona, Cr.Se.; che tutte le suddette circostanze dovevano indurre la Corte d’appello a ricavare, per presunzione ex art. 2727 c.c., la prova del fatto che Cirio Holding, versando la suddetta somma, aveva inteso adempiere l’obbligo del terzo, nel quadro di un accordo infragruppo.

2. La Cirio Holding ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per varie ragioni:

– sia per difetto di autosufficienza, sul presupposto che il ricorso si limita a riprodurre le censure svolte in appello;

– sia perchè non sarebbe consentito prospettare contemporaneamente, con riferimento alla medesima decisione, sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo;

– sia perchè, sotto le vesti del vizio di violazione di legge, il ricorrente prospetta in realtà una censura che investe la ricostruzione dei fatti;

– sia perchè il fatto storico che il ricorrente essere stato trascurato (la sussistenza di un debito verso di lui da parte della S.S. Lazio) è stato in realtà esaminato dalla Corte d’appello.

Le suddette eccezioni sono infondate.

2.1 Quanto alla prima, la società controricorrente è nel vero quando rileva la struttura “ridondante” e “defatigante” del ricorso. Ma una tecnica scrittoria imperfetta od inadeguata non basta, da sola, a rendere inammissibile un ricorso per cassazione. Questo esito estremo può proclamarsi solo dinanzi ad un ricorso il quale o non rispetti i requisiti c.d. di “contenuto-forma” imposti dalla legge (esposizione dei fatti, esposizione dei motivi, indicazione dei documenti su cui si fonda), oppure quando la sintassi del ricorso sia inestricabilmente contraddittoria od insanabilmente circonvoluta.

L’ambiguità o la ridondanza del ricorso non ne comportano invece l’inammissibilità, tutte le volte che esse possano essere agevolmente superate dal giudicante facendo ricorso ad una interpretazione complessiva dell’atto. Ciò in ossequio al principio sovranazionale secondo cui nell’interpretazione non solo delle norme processuali, ma anche degli atti processuali, il giudice nazionale ha il dovere di preferire le interpretazioni tali da consentire una pronuncia sul merito, piuttosto che quelle tali da imporre una pronuncia di inammissibilità (Corte EDU 7.6.2012, Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano c. Italia, in causa n. 38433/09, p. 140; Corte EDU 17.5.2016, Karàcsony ed al. c. Ungheria, in cause nn. 42641/13 e 44357/13; e soprattutto Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, p.p. 42-44, e Corte EDU, sez. I, 24.4.2008, Kemp c. Lussemburgo, in causa n. 17140/05).

2.2 Anche la seconda eccezione di inammissibilità è infondata. Non è, infatti, la contemporanea prospettazione del vizio di violazione di legge e di quello di omesso esame d’un fatto decisivo che rende inammissibile un ricorso per cassazione, ma solo la inconciliabilità di tali censure, come avverrebbe, ad esempio, ove il ricorrente deducesse contemporaneamente sia che l’esistenza d’un certo fatto è stata erroneamente esclusa dal giudice, sia che al fatto non avvenuto si sarebbe dovuta applicare una certa norma.

Non è questo il caso, dal momento che il ricorrente ha prospettato il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo (l’esistenza d’un debito della S.S. Lazio nei suoi confronti) quale fondamento della collegata censura di violazione di legge.

2.3 La terza e la quarta delle censure di inammissibilità sopra elencate restano superate od assorbite da quanto si dirà circa la fondatezza del ricorso.

3. La società controricorrente ha poi eccepito l’improcedibilità del ricorso, sostenendo che l’onere di indicazione ed allegazione dei documenti e degli atti su cui il ricorso si fonda, imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non può essere assolto – come invece ha fatto il ricorrente – semplicemente depositando i fascicoli di parte prodotti nelle fasi di merito.

L’eccezione è infondata, giacchè il suddetto onere – come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte – è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali anche solo mediante la produzione del fascicolo nel quale gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di esso (Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317 01): e, nel caso di specie, il contenuto degli atti processuali indispensabile per la comprensione delle censure risulta evincibile, sia pure con qualche speciale attenzione, dal coacervo delle difese del ricorrente.

4. Sempre in via preliminare, va rilevata l’infondatezza o l’inammissibilità delle deduzioni svolte dal ricorrente in ambedue le memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ivi il ricorrente ha invocato sia “l’efficacia riflessa” del giudicato formatosi tra la società Cirio Holding ed altri due calciatori della S.S. Lazio, all’esito di controversie aventi ad oggetto fattispecie concrete identiche a quella oggetto del presente giudizio; sia la “inequivocabile conferma” dei fatti posti a fondamento delle proprie difese (ed in particolare, che il pagamento da parte della Cirio Holding venne architettato al fine di mascherare l’effettivo pagamento del premio scudetto) scaturente dalla “condanna intervenuta in sede penale nei confronti di Cr.Se.”.

4.1 Per quanto attiene la invocazione degli effetti del “giudicato riflesso” (che è ammissibile, perchè il preteso giudicato si è formato dopo la proposizione del ricorso per cassazione), non è chiaro se il ricorrente, con tale allegazione, abbia inteso invocare:

(a) la possibilità che l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza pronunciata inter alios possa essere utilizzato in questo giudizio, ai fini della ricostruzione dei fatti;

(b) la possibilità che la sentenza pronunciata inter alios produca effetti giuridici nei suoi confronti.

E tuttavia, nel primo caso, la “efficacia riflessa del giudicato” invocata dal ricorrente riguarderebbe l’accertamento dei fatti, e non può essere prospettata in questa sede.

Nel secondo caso, la deduzione sarebbe infondata, in quanto nella giurisprudenza di questa Corte, affinchè una sentenza passata in giudicato possa produrre effetti riflessi, si richiedono tre requisiti:

(a) che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo (Cass. 2515/63; 2112/71; 444/74; 6178/81; 970/86; 7375/86), per tale dovendosi intendere o il diritto scaturente da un diverso rapporto giuridico (Cass. 3928/68; 5320/03); oppure un diritto “la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio” (Cass. 16969/02);

(b) che i terzi non ne possano risentire un “pregiudizio giuridico” (1895/65; 2112/71; 11213/07);

(c) che l’efficacia riflessa investa solo l’affermazione di una “situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento”.

In virtù di questi principi si è ammessa, in particolare e con particolare frequenza, l’efficacia “riflessa”:

– della sentenza che dichiara il fallimento, erga omnes;

– della sentenza che accerta la proprietà, rispetto al terzo detentore;

– della sentenza che accerta l’invalidità del lavoratore, rispetto all’ente previdenziale;

– della sentenza che accerta la comproprietà in capo al venditore che ha venduto l’intero, rispetto alla lite tra acquirente e comproprietari;

– della sentenza che accerta la falsità d’un atto;

– della sentenza che accerta il fatto indicativo della capacità contributiva.

E’ evidente come nessuna di queste ipotes, e nessuno dei tre requisiti più sopra indicati, ricorra nel caso di specie.

Il ricorrente, infatti, invoca l’efficacia di un giudicato pronunciato tra altre parti, avente ad oggetto un diritto di obbligazione e non un diritto reale, e soprattutto rispetto al quale il proprio diritto non è incompatibile. E’ infatti astrattamente concepibile che una holding si risolva a pagare alcuni soltanto dei debitori della propria controllata, ed altri no.

4.2 Per quanto attiene, infine, “l’accertamento dei fatti” contenuto nella sentenza penale di condanna dell’amministratore della Cirio Holding, la deduzione è inammissibile per la sua genericità: il ricorrente, infatti, non indica nè se la sentenza penale di cui si discorre sia passata in giudicato; nè se sia stata pronunciata all’esito del dibattimento; nè se intenda invocare gli effetti di cui all’art. 654 c.p.p.; nè se si sia costituito parte civile in quel giudizio.

Resta, di conseguenza, impregiudicata – siccome non utilmente deducibile in questa sede, ma proponibile in sede di rinvio ogni questione relativa all’efficacia nel presente giudizio degli accertamenti in punto di fatto eventualmente compiuti nel procedimento penale a carico del legale rappresentante di almeno due delle società coinvolte nei fatti presupposti dalla presente controversia. E’ noto infatti che nel giudizio di rinvio possono essere sollevate questioni collegate a fatti sopravvenuti non utilmente deducibili nelle fasi pregresse (per tutte Cass. 29/08/2011, n. 17690, ovvero Cass. 20/03/2003, n. 4070) e non potendosi una sentenza penale definitiva sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità addurre dalle parti nemmeno ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. S.U. 02/02/2017, n. 2735, ovvero Cass. 19/11/2010, n. 23483).

5. Può ora passarsi all’esame del merito del ricorso, il quale è fondato nella parte in cui con esso si sostiene che la Corte d’appello, accogliendola domanda di parte attrice, abbia violato l’art. 1180 c.c..

5.1 La Corte d’appello di Roma era infatti chiamata a giudicare una domanda di ripetizione di indebito oggettivo.

In punto di fatto, la Corte d’appello ha accertato in punto di fatto, e comunque non era controverso tra le parti, che:

a) la società Centrofinanziaria avesse impartito alla Cirio Holding l’ordine di pagare a C.F. “per proprio ordine e conto” una somma di denaro (così la sentenza impugnata, p. 3, secondo capoverso, in fine);

b) era stata la stessa società attrice ad allegare che tale somma corrispondesse esattamente all’importo “concordato quale premio scudetto” tra C.F. e la S.S. Lazio;

c) la società Cirio Holding abbia adempiuto il mandato impartitole.

Dinanzi a questa lineare situazione di fatto, prospettata dalla stessa parte attrice, la Corte d’appello ha così ragionato:

– la Cirio Holding ha effettuato il pagamento di cui si discute per ordine di Centrofinanziaria, e dunque non spontaneamente,

– l’art. 1180 c.c., attribuisce efficacia solutoria all’adempimento del terzo solo quando tale adempimento sia spontaneo;

– ergo, il pagamento effettuato dalla Cirio Holding non ebbe effetto solutorio e, non sussistendo alcun vincolo obbligatorio tra solvens (Cirio Holding) ed accipiens ( C.F.), esso doveva ritenersi sine causa.

5.2 Questa valutazione costituisce una falsa applicazione degli artt. 1180 e 2033 c.c..

L’adempimento dell’obbligo del terzo, così come di qualsiasi altra obbligazione fungibile, può avvenire sia personalmente, sia per il tramite di un terzo, che può assumere la veste di un mero rappresentante (art. 1387 c.c.) o di un mandatario (art. 1703 c.c.).

Dunque per mezzo di un mandatario o rappresentante è possibile adempiere sia l’obbligazione propria, sia l’obbligazione altrui.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato in fatto (e la statuizione non è stata impugnata da alcuno) che Cirio Holding versò la somma di 600 milioni di Lire a C.F. “su ordine e per conto” della società Centrofinanziaria, e dunque su mandato, nell’interesse ed in rappresentanza di quest’ultima. Cirio Holding ha dunque effettuato il pagamento nella veste di mandataria e per conto altrui, non nomine proprio e per proprio conto.

Da questo accertamento in fatto discendono due conseguenze.

La prima è che il pagamento effettuato da Cirio Holding a C.F. non fu affatto sine causa, perchè la causa di esso era da individuare nel mandato conferito dalla Centrofinanziaria alla Cirio Holding. A tal riguardo questa corte ha infatti già stabilito che “il mandatario che esegua un pagamento ad un terzo per conto del mandante non è assimilabile al terzo che adempie per il debitore ai sensi dell’art. 1180 c.c.” (Sez. 3, Sentenza n. 9472 del 19/05/2004, Rv. 572948-01).

La seconda è che erroneamente la Corte d’appello ha negato l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1180 c.c., affermando che il pagamento eseguito da Cirio Holding “non fu spontaneo”: la spontaneità, ai fini dell’applicazione dell’art. 1180 c.c., andava infatti accertata rispetto al mandante (Centrofinanziaria), non certo rispetto al mandatario (Cirio Holding).

Tanto esime dal rilievo – che neppure potrebbe di ufficio in questa sede operarsi, non risultando la relativa questione affrontata dalla qui gravata sentenza con passaggio motivazionale adeguatamente censurato – che comunque, finanche nell’ipotesi in cui il pagamento di Centrofinanziaria non fosse stato spontaneo, legittimato a domandarne la restituzione sarebbe stato il mandante in nome e per conto del quale fu effettuato, e non il mandatario che lo eseguì. Il mandatario che esegua un pagamento alla persona indicatagli dal mandante, ma in tesi non dovuto, potrebbe infatti essere legittimato a proporre l’azione di indebito soltanto in nome e per conto del mandante: ma nel presente giudizio la Cirio Holding non ha mai prospettato che la Centrofinanziaria abbia eseguito un pagamento non dovuto sotto questo specifico profilo, nè risulta – dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte accertato o presupposto nella qui gravata sentenza che essa avesse dichiarato di proporre la domanda di restituzione in nome o per conto di quella.

5.3 La sentenza impugnata va dunque cassata in applicazione dei seguenti principi di diritto:

“(a) legittimato a domandare la restituzione di un pagamento che si assume indebito, effettuato per il tramite di un mandatario alla persona e per l’importo indicati dal mandante, è quest’ultimo e non il mandatario, a meno che il mandato non abbia attribuito al mandatario anche la suddetta facoltà, e sempre che, in quest’ultimo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo tale sua qualità”;

(b) l’adempimento del debito altrui ex art. 1180 c.c., può avvenire sia direttamente, sia per il tramite d’un mandatario. In tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario”.

6. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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