Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8103 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. I, 23/03/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18383/2019 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Antonino Novello del foro di Catania;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

26/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

Con decreto del 26/4/2019, comunicato in pari data, il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso proposto per ottenere la protezione internazionale, nonchè in subordine, la protezione umanitaria.

Ricorre avverso detta pronuncia il soccombente per tre motivi.

Il Ministero ha depositato memoria, ai soli fini della eventuale partecipazione alla udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

– che il ricorso è stato presentato in virtù di una procura priva dei riferimenti al provvedimento impugnato;

– che, invero, la procura non indica gli estremi del provvedimento impugnato, menzionando un decreto recante un altro numero e relativo a causa avente un diverso R.G.;

– che, in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, sicchè deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorchè rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi esattamente gli estremi di tale provvedimento, nè altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poichè tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. (e multis, Cass. 16 luglio 2020, n. 15211);

– che la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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