Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8103 del 08/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/04/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 08/04/2011), n.8103
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Asiago, con ordinanza n. R.G. 3/2010 dei 26.4.2010, depositata il
27.4.2010, nel procedimento pendente fra:
F.G., V.D., V.M., P.
L.; P.B.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa con sentenza del 12-11-2009 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale nella causa pendente tra F.G. più altri e P.B. “avente ad oggetto l’accertamento dell’esatta posizione dei confine tra le loro proprietà”, dichiarando la competenza per territorio del Giudice di Pace di Asiago, davanti al quale la causa medesima veniva ritualmente riassunta.
Quest’ultimo Giudice di Pace con ordinanza del 27-4-2010 ha richiesto d’ufficio a questa Corte il regolamento di competenza, sostenendo che sulla base della disamina degli atti ed in particolare delle conclusioni dell’atto di citazione si evinceva che era stata introdotta una domanda tesa all’accertamento “…dell’esatta posizione del confine delimitante la proprietà V. M…. F.G. rispetto a quello del convenuto P. B….”, e che quindi l’oggetto del presente giudizio e la conseguente pronuncia richiesta riguardavano una statuizione sull’esatto confine tra i due fondi, con esclusione quindi della competenza per materia del Giudice di Pace, ricorrente nella diversa ipotesi della domanda di apposizione di termini di cui all’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 1, cosicchè la controversia era devoluta alla competenza per materia del Tribunale di Bassano del Grappa.
Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c., del 25/10/2010 ha concluso per la declaratoria in Camera di consiglio della competenza per materia del Tribunale di Bassano De Grappa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La suddetta relazione ha ritenuto fondate le argomentazioni di cui alla menzionata ordinanza, considerato che il Giudice di Pace è competente, senza limite di valore, per le cause relative ad apposizione di termini, sempre che non sorga controversia sulla proprietà o sui confini, ipotesi appunto ricorrente nella fattispecie.
Questa Corte, condividendo tali conclusioni, dichiara la competenza del Tribunale di Bassano del Grappa dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nei termini di legge.
P.Q.M.
La Corte Dichiara la competenza del Tribunale di Bassano del Grappa dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nei termini di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011