Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8103 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7174/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso

lo studio dell’avvocato RIZZO Roberto, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7521/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA R.G.N.

10534/03 R.G.N. 10534/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, regolarmente notificato, C.S., assunta con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a. dal 13.7.1998 al 30.9.1998 “alle condizioni di legge e dell’art. 8 del CCNL del 26.11.1994 ed in particolare per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”, e dal 12.10.1999 al 29.2.2000 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevava la illegittimità della apposizione del termine. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del suddetto termine apposto al predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 28.11.2002 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello la C. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 10.12.2004, accoglieva il gravame e dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto istauratosi il 13.7.1998, condannando la società convenuta alla riammissione in servizio dell’appellante ed al pagamento in favore della stessa della retribuzione, con accessori, dalla data di offerta delle prestazioni.

In particolare la Corte territoriale, premesso che la L. n. 56 del 1987 all’art. 23 aveva introdotto una ulteriore ipotesi di contratto a termine, non prevista dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, quale la sostituzione di un lavoratore assente per ferie, rilevava che tale ipotesi soggiaceva alla indicazione del nome del lavoratore sostituito prescritta dalla legge citata, art. 1, lett. b), restando a carico del datore di lavoro la prova dello specifico rapporto causale fra la stipula del contratto a termine e l’esigenza di sostituzione di uno o più lavoratori in ferie. Il mancato adempimento dei suddetti oneri comportava la nullità del contratto a termine in questione.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane s.p.a. con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la lavoratrice intimata.

Diritto

Col primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 230 del 1962; violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23.

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che le ipotesi di contratti a termine previste dalla contrattazione collettiva ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, dovessero essere interpretate alla luce della L. n. 230 del 1962, art. 1, sicchè si sarebbe posta l’esigenza della stretta interdipendenza causale tra l’assenza del lavoratore sostituito con l’assunzione di altro lavoratore con contratto a termine, mediante la prescrizione dell’obbligo dell’indicazione del nome del lavoratore sostituito. Per contro la portata del rinvio operato dalla predetta L. n. 56 del 1987, art. 23, alla contrattazione collettiva per l’individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste dalla L. n. 230 del 1962, comportava una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne erano destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe rispetto a quelle già previste dalla legge. Ne consegue che la società era tenuta a provare soltanto che l’assunzione a termine era stata necessitata da esigenze di espletamento del servizio che non potevano essere soddisfatte in conseguenza delle assenze per ferie del personale nel periodo giugno-settembre, essendo la prova di tale esigenza insita nel fatto stesso, rilevabile dal testo del contratto, che il lavoratore era stato assunto nel suddetto lasso di tempo. In ogni caso la società si era offerta di provare sin dal primo atto difensivo l’effettività della sostituzione del lavoratore assunto a termine rispetto ai dipendenti assenti per ferie, ma le richieste istruttorie erano state disattese dai giudici di merito.

Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1217 e 1233 c.c..

Rileva in particolare che erroneamente la Corte territoriale aveva condannato la società al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data delle pretesa messa in mora, incorrendo in tal modo nella palese violazione dei principi e delle norme di legge sulla corrispettività delle prestazioni, avendo la giurisprudenza evidenziato che in caso di trasformazione in unico rapporto a tempo indeterminato di più contratti a termine, gli intervalli non lavorati fra l’uno e l’altro rapporto, in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propria prestazione o di tenersi disponibile ad effettuarla, non implicavano diritto alla retribuzione. E rileva altresì che la Corte territoriale aveva immotivatamente disatteso le richieste istruttorie formulate dalla società datoriale di esibizione della documentazione (modelli 101 e 740 della ricorrente) al fine di consentire una corretta determinazione degli eventuali corrispettivi percepiti dalla lavoratrice per attività svolte alle dipendenze di terzi e delimitare quindi l’obbligo risarcitorio posto a carico della società.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La Corte territoriale sostiene che la sostituzione di un lavoratore assente per ferie debba rispettare la prescrizione dell’obbligo di indicare il nome del lavoratore sostituito, in analogia a quanto prescritto dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. b) per il caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

L’assunto dei giudici di appello è destituito di fondamento. E’ pacifico che nel caso di specie il termine al contratto di lavoro è stato apposto con riferimento all’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 C.C.N.L. 26.11.1994: “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”. Il contratto collettivo ha previsto quest’ipotesi di assunzione a termine ai sensi del disposto della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 4588/2006, hanno affermato che la L. n. 56 del 1987, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, e dal D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 79 del 1983 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge. A questi principi si è adeguata la successiva giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. sez. lav., 2.3.2007 n. 4933).

La Corte di merito, nell’affermare che anche nel caso di specie trova applicazione la L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. b), la quale prevede l’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito, si è discostata dai suddetti principi ed è incorsa in violazione di norme di diritto. Ed invero la statuizione del giudice di appello, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo potesse contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; il quadro legislativo di riferimento avrebbe infatti imposto l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio facesse riferimento a circostanze oggettive, o esprimesse solo le ragioni che avevano indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza.

Il suddetto motivo di ricorso, in esso assorbito l’ulteriore motivo concernente il consequenziale risarcimento del danno, è, dunque fondato e la sentenza impugnata merita di essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma la quale provvedere a valutare l’appello proposto dalla lavoratrice attenendosi al suddetto principio di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA