Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8102 del 29/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 09/03/2017, dep.29/03/2017),  n. 8102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2122/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO GARAVOGLIA

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/2010 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 25/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO che si riporta agli

atti;

udito per la controricorrente l’Avvocato LUCISANO che si riporta agli

atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. G.A.M. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione all’atto di acquisto di un immobile stipulato il 30.6.2003. L’atto impositivo era motivato dal fatto che la contribuente aveva già beneficiato delle agevolazioni connesse all’acquisto della prima casa ed aveva rivenduto l’immobile entro il quinquennio dall’acquisto per poi acquistare, entro l’anno, l’immobile per cui è causa chiedendo nuovamente di beneficiare delle agevolazioni e del credito di imposta previsto dalla L. n. 448 del 1998, art. 7. La contribuente, tuttavia, non aveva adibito il nuovo immobile acquistato a propria abitazione principale dato che esso risultava locato a terzi e, dunque, secondo l’Ufficio, non aveva diritto alle agevolazioni ed al credito di imposta. La commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Piemonte.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a tre motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1, nota 2 bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 ed all’art. 76 dello stesso D.P.R.. Sostiene che la CTR è incorsa in errore di diritto per non aver considerato che la norma di cui all’art. 1, nota 2 bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, prevede che, per non decadere dalle agevolazioni, il contribuente deve non solo acquistare altro immobile entro un anno dalla vendita di quello per il quale ha già beneficiato delle agevolazioni ma deve altresì adibire l’immobile stesso a sua abitazione principale.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR, con motivazione riferita al credito di imposta, ha erroneamente affermato che la L. n. 448 del 1998, art. 7, richiama la sola prima parte dell’art. 1, non 2 bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, che prevede come condizione per l’agevolazione che il contribuente acquisti un immobile nel comune di residenza e non anche che egli lo adibisca ad abitazione principale. Ed il richiamo operato alla ordinanza della Corte Costituzionale n. 46 del 2009 avrebbe consentito di affermare un principio opposto rispetto a quello affermato dalla CTR.

5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1, nota 2 bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Sostiene che, benchè la questione sia stata ritenuta assorbita, sono in ogni caso dovute le sanzioni irrogate.

6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero, come già affermato dalla Corte di legittimità (Cass n. 8847 del 30/04/2015;Cass. n. 2266 del 03/02/2014), la norma di cui all’art. 1, nota 2 bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, laddove prevede che la decadenza dalle agevolazioni non si verifica se il contribuente riacquista altro immobile da adibire ad abitazione principale, va interpretata nel senso che il contribuente è tenuto a trasferirvi la residenza anagrafica. Dunque il contribuente che, venduto l’immobile nei cinque anni dall’acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all’acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l’agevolazione solo se fornisce la prova che l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell’unità abitativa correlata.

Del resto, qualora si interpretasse la norma citata nel senso di ritenere sufficiente la mera dichiarazione in atto di voler adibire l’immobile ad abitazione principale senza affermare l’obbligatorietà del trasferimento della residenza anagrafica nei tempi necessari per l’espletamento delle pratiche amministrative, si consentirebbe l’elusione della norma agevolativa, dato che anche operazioni di natura meramente speculativa consentirebbero la fruizione delle agevolazioni. Nè si può ritenere che, in considerazione del fatto che la norma non pone espressamente un limite temporale per l’adibizione della casa ad abitazione principale, così come invece previsto per il trasferimento della residenza nel comune ove è sito l’immobile acquistato per primo, sia consentito ad libitum al contribuente di trasferire la residenza nell’immobile perchè ciò significherebbe svuotare la norma di contenuto concreto per l’ostacolo temporale che si frapporrebbe all’azione accertatrice dell’Ufficio.

7. Il secondo motivo è parimenti fondato. Va premesso che, in generale, i motivi che deducono “violazione di legge e difetto e vizio della motivazione” appaiono inammissibili per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, sia sostanziale che processuale e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011). Deve, peraltro, ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione in cui si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto qualora, come nel caso di specie, ciascuna questione rinvii all’altra al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009).

Ciò premesso, si osserva che la L. n. 448 del 1998, art. 7, prevede: “Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota 2^ bis all’art. 1 della tariffa, parte 1, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato”. Il richiamo alle condizioni di cui alla nota 2^ bis all’art. 1 della tariffa, parte 1, della tariffa non può che essere riferito, in difetto di esplicita esclusione, anche al comma 4 della nota stessa, laddove prevede la condizione che la casa oggetto di riacquisto sia adibita ad abitazione principale.

8. Il terzo motivo rimane assorbito.

9. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei tre gradi di giudizio si compensano tra le parti in considerazione dell’affermarsi dei principi giurisprudenziali sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali dei tre gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA