Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8102 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. I, 23/03/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14666/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato presso l’Avv. Antonino

Novello, del foro di Catania;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

Con decreto del 21/3/2019, comunicato in pari data, il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso proposto per ottenere la protezione internazionale, nonchè in subordine, la protezione umanitaria.

Ricorre avverso detta pronuncia il soccombente per tre motivi.

Il Ministero ha depositato memoria, ai soli fini della eventuale partecipazione alla udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per avere il Tribunale ritenuto non credibile il richiedente, che pur aveva fornito un racconto del tutto verosimile ed essendo la situazione sociopolitica del Pakistan insicura e compromessa.

Col secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), affermando che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, risulta una incontestata situazione di violenza indiscriminata in diverse aree e regioni del Pakistan.

Col terzo motivo, si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, misura atipica e residuale, non concessa dal Tribunale, sebbene essa possa fondarsi sulle stesse ragioni dedotte per le altre misure.

2. – Il Tribunale ha rilevato che il racconto del ricorrente non è credibile, ampiamente motivandone le ragioni; ha aggiunto che, anche a prescindere da ciò, i fatti denunciati erano riconducibili essenzialmente a ragioni economiche o, comunque, risalenti nel tempo e non ascrivibili ai rischi dedotti, da cui la reiezione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

Il Tribunale ha escluso le condizioni per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria, non ravvisando pericolo di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, avuto riguardo alle più aggiornate notizie sull’attuale contesto socio-politico-religioso del Pakistan ed in particolare della regione di provenienza, il Punjab, ricavabili dai documenti elaborati dalle più accreditate organizzazioni internazionali non governative, nonchè dalle informazioni raccolte dall’EASO, da cui risulta che la situazione di generale insicurezza è propria di altre regioni del Pakistan, ed è significativamente minore nel Punjab, dove peraltro i soggetti destinatari di episodi di aggressione terroristica appartengono alla religione musulmana sciita (rapporti recenti EASO, Amnesty International, Human Rights Watch).

Infine, è stata esclusa la protezione umanitaria, avuto riguardo all’età del ricorrente, all’assenza di comprovate patologie non suscettibili di adeguato trattamento nel paese di origine, nè sussistendo alcuna prova di inserimento e radicamento nel tessuto sociale dello Stato italiano, non essendo a ciò idoneo un lavoro di volantinaggio per tre mesi.

3. – Ciò posto, è inammissibile il primo motivo, laddove censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che neppure indica in cosa si sarebbe sostanziata la omissione di pronuncia.

Inoltre, anche per il resto, il motivo è inammissibile, avendo radicalmente il provvedimento impugnato ritenuto il ricorrente non credibile: al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord.: 30 ottobre 2018, n. 27503) e che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; v. pure Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3340).

4. – Il secondo motivo è inammissibile.

Esso si duole del fatto che la valutazione del Tribunale, ai fini del riscontro di una situazione di violenza indiscriminata in uno stato di conflitto armato, è avvenuta sulla base di dati parziali.

Dunque, le doglianze del ricorrente si sostanziano nella mera richiesta di riesame del merito, a fronte di una valutazione circostanziata, supportata da fonti di informazione riconosciute.

5. – Il terzo motivo è inammissibile.

Ancora, esso è inammissibile il primo motivo, laddove censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., non indicando affatto i presupposti dell’omissione di pronuncia.

Inoltre esso, quanto alla protezione umanitaria, si limita a delle indicazioni meramente generiche, sulla natura della protezione umanitaria, dolendosi in via del tutto apodittica della motivazione resa a riguardo dal Tribunale di Palermo, che ha invece indicato le ragioni del rigetto.

Ai fini del riconoscimento della tutela umanitaria, invece, è onere del richiedente allegare in modo puntuale e specifico i profili di vulnerabilità, che possono anche trarre origine da trattamenti inumani o degradanti subiti, ma che vanno adeguatamente dedotti.

6. – In conclusione, come in casi analoghi (da ultimo, Cass. 16 dicembre 2020, n. 28711; Cass. 10 settembre 2019, n. 22604), il ricorso va dichiarato inammissibile.

7. – Nulla sulle spese di lite, non svolgendo difese l’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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