Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8101 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. I, 23/03/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10772/2019 proposto da:

S.R.M., elettivamente domiciliato presso l’avv.

Antonino Novello, del foro di Catania;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

Con decreto del 14/2/2019, comunicato in pari data, il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso proposto per ottenere la protezione internazionale, nonchè in subordine, la protezione umanitaria.

Ricorre avverso detta pronuncia il soccombente per due motivi.

Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RITENUTO

1. – Col primo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), affermando che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, risulta una incontestata situazione di violenza indiscriminata in diverse aree e regioni del Pakistan.

Col secondo, si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, misura atipica e residuale, non concessa dal Tribunale, sebbene essa possa fondarsi sulle stesse ragioni dedotte per le altre misure.

2. – Il Tribunale ha rilevato che, anche a prescindere da ogni valutazione di inattendibilità della narrazione del ricorrente, i fatti denunciati erano circoscritti ad un determinato territorio, non riconducibili a ragioni legate alla religione o all’impegno sociale o politico, ma collegati ad una ritorsione riferita ad episodio specifico risalente nel tempo, da cui la reiezione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

Il Tribunale ha escluso le condizioni per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria, non ravvisando pericolo di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, avuto riguardo alle più aggiornate notizie sull’attuale contesto socio-politico-religioso del Pakistan ed in particolare della regione di provenienza, il Punjab, ricavabili dai documenti elaborati dalle più accreditate organizzazioni internazionali non governative, nonchè dalle informazioni raccolte dall’EASO, da cui risulta che la situazione di generale insicurezza è propria di altre regioni del Pakistan, ed è significativamente minore nel Punjab, dove peraltro i soggetti destinatari di episodi di aggressione terroristica appartengono alla religione musulmana sciita (rapporti EASO, Amnesty International, sino ai più recenti del 2018 dello Human Rights Watch).

Infine, è stata esclusa la protezione umanitaria, avuto riguardo all’età del ricorrente, all’assenza di comprovate patologie non suscettibili di adeguato trattamento nel paese di origine, nè sussistendo alcuna prova di inserimento e radicamento nel tessuto sociale dello Stato italiano.

3. – Ciò posto, è inammissibile il primo motivo, laddove censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che neppure indica in cosa si sarebbe sostanziata la omissione di pronuncia.

Per il resto, il motivo si duole del fatto che la valutazione del Tribunale, ai fini del riscontro di una situazione di violenza indiscriminata in uno stato di conflitto armato, è avvenuta sulla base di dati parziali.

Dunque, le doglianze del ricorrente si sostanziano nella mera richiesta di riesame del merito, a fronte di una valutazione circostanziata, supportata da fonti di informazione riconosciute.

4. – Il secondo motivo è inammissibile.

Quanto alla protezione umanitaria, il ricorrente si è limitato a delle indicazioni meramente generiche, sulla natura della protezione umanitaria, dolendosi in via del tutto apodittica della motivazione resa a riguardo dal Tribunale di Palermo, che ha invece indicato le ragioni del rigetto.

Ai fini del riconoscimento della tutela umanitaria, invece, è onere del richiedente allegare in modo puntuale e specifico i profili di vulnerabilità, che possono anche trarre origine da trattamenti inumani o degradanti subiti, ma che vanno adeguatamente dedotti.

5. – In conclusione, come in casi analoghi (da ultimo, Cass. 16 dicembre 2020, n. 28711; Cass. 10 settembre 2019, n. 22604), il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. – Nulla sulle spese di lite, non svolgendo difese l’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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