Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8101 del 08/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/04/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 08/04/2011), n.8101
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso R.G. 3615/2010 proposto da:
R.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PUBLIO ELIO
13/A, presso lo studio dell’avvocato CASSIA GIUSEPPE, rappresentato e
difeso dall’avvocato RENNA Alessandro;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il provvedimento n. V.G. 824/09 del TRIBUNALE di BRINDISI del
9.10.09, depositato il 18/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 22-6-2009 il Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Mesagne rigettava la richiesta avanzata dall’avvocato Alessandro Renna relativa alla liquidazione del compenso professionale per l’attività svolta quale difensore d’ufficio di R.E. nell’ambito del procedimento penale R.G. n. 259/2003 a carico di quest’ultimo.
Con provvedimento del 18-11-2009 il Tribunale di Brindisi ha rigettato l’opposizione proposta ai suddetto decreto da parte di Alessandro Renna.
Avverso tale provvedimento quest’ultimo ha proposto un ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e non notificato a nessuna parte.
Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1.
Tanto premesso deve aderirsi a quanto espresso nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c., che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Camera di consiglio per mancata notifica.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011