Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8100 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.29/03/2017),  n. 8100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 607-2011 proposto da:

ELDO ITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE ALPI 30, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE CAIANIELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO CORVINO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 19 rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 141/2010 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis l’Agenzia delle Entrate effettuava il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi presentata dalla società TLC spa, procedendo al recupero del credito di imposta Ires anno 2004 per Euro 45.837, non spettante in base ai dati esposti nella dichiarazione. Seguiva l’emissione della corrispondente cartella di pagamento.

Contro la cartella la società TLC spa, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza n. 502 del 2009, sul rilievo che la società aveva provato in giudizio l’esistenza del credito di imposta per riconoscimento delle agevolazioni previste dalla L. n. 388 del 2000.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 21.6.2010. Il giudice di appello osservava che la società non aveva provveduto alla compilazione del quadro RU della dichiarazione e non vi aveva indicato alcun credito di imposta, il quale pertanto non poteva essere portato in compensazione.

Contro la sentenza di appello la società Eldo Italia spa, già TLC spa, propone ricorso per due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha presentato atto di costituzione tardiva al solo fine di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che il credito di imposta potesse essere negato alla contribuente per il solo fatto di non avere compilato il quadro RU.

Il motivo è fondato. In materia di emendabilità della dichiarazione, questa Corte ha stabilito il principio di diritto secondo cui, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata: non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 se diretta ad evitare un danno per la P.A. a norma del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8; non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, se diretta, ai sensi del successivo art. 2, copmma 8 bis ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente. In ogni caso, il contribuente, indipendentemente dalla modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria allegando errori od omissioni commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sulla obbligazione tributaria (Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 – 01). La decisione impugnata non è conforme a tale principio, avendo negato al contribuente la possibilità di dimostrare in sede giurisdizionale la sussistenza dei requisiti per beneficiare del credito di imposta utilizzato in compensazione per il solo fatto che esso (per errore nella compilazione della dichiarazione) non era stato indicato nell’appositotguadro RU.

2. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte in cui ha affermato che la dichiarazione integrativa sarebbe l’unico rimedio concesso al contribuente per correggere l’errore commesso allorchè ha omesso la compilazione del quadro RU.

Il secondo motivo è assorbito.

In accoglimento del primo motivo la sentenza deve essere cassata. Poichè dal testo della decisione impugnata risulta che l’Ufficio appellante ha dedotto, oltre alla omessa indicazione del credito di imposta nell’apposito quadro della dichiarazione, anche l’insufficienza dei documenti prodotti dal contribuente a dimostrare la sussistenza di un credito di imposta di entità corrispondente a quello utilizzato in compensazione, la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo giudizio.

Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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