Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8100 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 23/04/2020), n.8100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 13715/2018 proposto da:

Azienda Agricola D.G., in persona del titolare D.G.,

elettivamente domiciliato in Roma alla Via Taro n. 35, presso lo

studio dell’AVVOCATO CLAUDIO MAZZONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Investimenti Immobiliari S.r.l, in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via F.

Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’AVVOCATO ANDREA MANZI che

lo rappresenta e difende unitamente agli AVVOCATI STEFANIA GIROTTO e

MAURO PIZZIGATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00313/2018 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2019 da Dott. Cristiano Valle;

udita l’Avvocato Claudio Mazzoni per la ricorrente e gli Avvocati

Stefania Girotto e Mauro Pizzigati per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

e in subordine per il rigetto del ricorso, osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Venezia, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza n. 00313 del 01/03/2018 ha confermato la sentenza del Tribunale Padova, Sezione Specializzata Agraria, in tema di cessazione di contratto di affitto agrario per mancato pagamento dei canoni, patto commissorio e negozio simulato tra l’Azienda agricola D. e la Investimenti immobiliare S.r.l..

Avverso la sentenza d’appello ricorre con sei motivi l’Azienda Agricola D..

La Investimenti Immobiliari S.r.l. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso deducono: il primo violazione o falsa applicazione dell’art. 426 c.p.c., per mancata ammissione della documentazione allegata alla consulenza tecnica del P.M.; il secondo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nei fatti di cui al primo motivo; il terzo violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e art. 337 c.p.c., comma 2, per non essere stata disposta la sospensione del processo; violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e della L. n. 203 del 1982, in quanto sarebbe stata omessa l’analisi delle contestazioni in ordine al mancato pagamento dei canoni effettuate ritualmente; il quinto per violazione o falsa applicazione artt. 1414 c.c., per mancato rilievo della simulazione, pur sussistendo un principio di prova scritto; il sesto, infine, violazione o falsa applicazione degli artt. 2744 e 1344 c.c., sulla nullità della compravendita immobiliare per illiceità della causa riconducibile a patto commissorio.

I primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamente valutati, in quanto essi lamentano entrambi, sebbene sotto i diversi profili dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la mancata acquisizione degli allegati alla consulenza tecnica del Pubblico Ministero. Gli atti sarebbero, in tesi, rilevanti in quanto dimostrerebbero, in particolare le intercettazioni, la sussistenza di un negozio in frode alla legge posto in essere dal G. ed altri in danno dei D.. A prescindere da quanto si rileverà in seguito sugli ulteriori motivi di ricorso, deve qui rilevarsi che i primi due mezzi si dolgono del mancato accoglimento di richieste puramente esplorative della difesa dell’Azienda Agricola D., in quanto tendenti a dare ingresso ad atti che la parte non dimostra non essere stati, prima del termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 426 c.p.c., nella sua disponibilità, e tanto traspare anche dalla formulazione del primo motivo di ricorso, laddove, alle pagg. 15, 16 e 17, è tentato un ampliamento dei termini della parte che intendeva valersi della produzione documentale. Inoltre i primi due motivi di ricorso non indicano specificamente i momenti processuali, con le relative date, cosicchè essi sono entrambi carenti di specificità e vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.

Il terzo motivo è inammissibile, richiedendosi in questa sede un riesame di circostanze processuali non esattamente esposte e riguardanti il processo asseritamente pregiudicante, ossia quello civile dinanzi il Tribunale di Padova, vertente, in parte, anche tra parti diverse da quelle in questa sede coinvolte e nella quale, peraltro, in astratto, l’accertamento di un eventuale patto commissorio poteva essere compiuto anche ai fini meramente incidentali. Il precedente (Cass. n. 09478 del 11/06/2012 Rv. 622650-01) di questa Corte, ove compulsato per intero, non è utilmente richiamato (ed anzi ivi venne disposto l’annullamento dell’ordinanza sospensiva).

Il quarto mezzo di ricorso è, nella sua stessa titolazione, privo di specificità, richiamando, al fine di dedurne la violazione o la falsa applicazione, l’art. 115 c.p.c. e l’intero disposto della L. n. 203 del 1982, salvo, poi, nel corpo del motivo, dedurre violazione della L. n. 203 del 1982, art. 45, per mancata partecipazione al procedimento di formazione del contratto di affitto agrario delle organizzazioni sindacali o, o anche in aggiunta, ma senza alcun adeguato corredo argomentativo, se non in termini di pura aspirazione ad una diversa decisione, la mancata stipula di un canone equo.

Il quarto mezzo è, quindi, anch’esso inammissibile.

Il quinto ed il sesto motivo attengono a violazione o falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. e degli artt. 2744 e 1344 c.c..

I due motivi, stante la loro stretta connessione, possono essere in parte congiuntamente scrutinati.

La Corte di appello ha affermato che l’operazione divisata dall’Azienda agricola D. e dalla Investimenti Immobiliari S.r.l. non era una vendita simulata al fine di aggirare il divieto del patto commissorio, bensì un’operazione economica effettivamente voluta dalle parti contraenti e che si inseriva in un’operazione di più ampio contesto, finalizzata al procacciamento di liquidità per l’Azienda D., escludendo che l’esiguità del prezzo pattuito potesse essere indice della sussistenza di un patto commissorio, in quanto la detta pattuizione poteva trovare spiegazione nella non florida situazione economica dell’Azienda D.. La motivazione della Corte territoriale ha, inoltre, correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità in punto di prova dell’accordo simulatorio con riferimento ai contratti che devono concludersi in forma scritta (Cass. n. 7093 del 20/03/2017 Rv. 643528-01), affermando che nel caso di specie la lettera d’intenti non poteva, in quanto proveniente da un soggetto terzo, costituire principio di prova per iscritto.

Il motivo di ricorso specificamente dedicato alla violazione del divieto di patto commissorio pure non incrina il complessivo argomentare della Corte di appello, che ha pure preso in esame la figura della vendita con patto di retrovendita, per escluderne la ricorrenza nel caso in esame, non essendovi un rapporto di credito-debito tra il proprietario alienante e l’acquirente dei beni, in quanto la Investimenti Immobiliari S.r.l. non era il soggetto erogante il mutuo e ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 021042 del 11/09/2017 Rv. 645552-01): “Lo schema contrattuale del “sale and lease back” è, in linea di massima ed almeno in astratto, valido, in quanto contratto d’impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l’assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio e, pertanto, sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ex art. 1344 c.c., in relazione all’art. 1418 c.c., comma 2. L’accertamento del carattere fittizio di tale contratto, per la presenza di indizi sintomatici di un’anomalia nello schema causale socialmente tipico (quali l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente), costituisce un’indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata”.

I due ultimi motivi di ricorso si limitano, in breve, a contrapporre, senza adeguato sostegno argomentativo, alla motivazione logica e coerente della sentenza d’appello, una diversa ricostruzione della complessiva vicenda contrattuale.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

La natura agraria della controversia esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 7.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge;

rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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