Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8100 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 8100 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 7072-2011 proposto da:
COLOMBO

BRUNO

VIRGINIO

(c.f.

CLMBNV39B24F205W),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 44,
presso l’avvocato GIOVANNI CORBYONS, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE

Data pubblicazione: 21/04/2016

DE MATTEI, GIULIO TREDICI, MARIO CARNEVALE BARAGLIA,
2016

giusta procura in calce alla memoria;
– ricorrente –

660

contro

FALLIMENTO DELLA I VIAGGI DEL VENTAGLIO S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

1

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO;

Intimati

avverso la sentenza n. 294/2011 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 04/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

DIDONE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIOVANNI CORBYONS
che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 25/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO

2

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Il 13.1.2010 la s.p.a “I Viaggi del Ventaglio” in
liquidazione (IVV) presentò al Tribunale di Milano domanda
di ammissione ad un complesso concordato preventivo “con
ristrutturazione”, che coinvolgeva anche altre Società del

gruppo Ventaglio.
La domanda fu accolta dal Tribunale il 18.2.2010 ma
successivamente uno dei membri del collegio dei liquidatori
di IVV presentò una “Memoria integrativa” alla domanda di
ammissione al concordato, contenente una modifica
all’iniziale proposta già ammessa.
Il Commissario Giudiziale depositò una relazione ai sensi
dell’art. 173 1. fall. nella quale, assumendo
l’illegittimità della modifica proposta (in quanto la

“postergazione” dei ereditari privilegiati al rango dei
chirografari da soddisfare con la conversione del loro
credito in azioni non era sostenuta dalla dimostrazione prescritta dall’art. 160 c. 2 ° 1. fall. – che, in caso di
liquidazione fallimentare, essi avrebbero ottenuto un
trattamento peggiore), la ritenne inammissibile.
L’originaria proposta, in applicazione del nuovo art 160
comma l, l. fall. (sulla scorta del precedente “Parmalat”)
prevedeva la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei erediti chirografari mediante la loro conversione in
capitale (azioni) della IVV destinata così ad essere
risanata (e riammessa alla quotazione in borsa). La
3

modifica proposta il 5.7.2010 estendeva tale modo di
soddisfacimento del credito anche ai creditori privilegiati
muniti di privilegio generale con grado più “basso”.

Il

commissario,

poi,

evidenziò

altre

“criticità”

(attinenti, però, alla proposta originaria), e rilevò che i

liquidatori della società ammessa al concordato non avevano
versato il deposito di cui all’art. 163 c. 2 ° l. fall.
nella misura stabilita dal Tribunale (della quale. peraltro
liquidatori avevano chiesto la rideterminazione) e
concluse facendo “rapporto al Tribunale” su “fatti ed atti
rilevanti ai fini di eventuali provvedimenti di cui
all’art. 173, 1. fall.
Alla luue di

detta relazione; il Tribunale; con decreto

emesso in data 15.7.2010, all’esito dell’udienza in camera

di consiglio convocata e tenuta in quella data, con la
partecipazione del debitore e del p.m., per discutere sulla
modifica richiesta e sulla relazione del commissario,
dispose, «in applicazione dell’art. 173 L.F.», la revoca
dell’ammissione al concordato preventivo. Contestualmente,
a seguito di tale revoca, ed in accoglimento dell’istanza
che il p.m. aveva formulato a verbale dell’udienza stessa,
il Tribunale, con sentenza deliberata nella stessa data del
15.7.2010, dichiarò il fallimento della società debitrice.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano IVV
rigettò il reclamo proposto dalla società fallita
disattendendo le doglianze relative alla ritualità del
4

2-e

procedimento e al diritto di difesa nonché quelle relative
.

al merito della decisione del tribunale.
Contro la sentenza di appello la società fallita ha
proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Non ha svolto difese il curatore intimato.

2.- Con i primi due motivi la ricorrente denuncia
violazione di norme di diritto lamentando che il fallimento
sia stato dichiarato senza instaurazione del procedimento
prescritto dall’art. 15 1. fall. e senza che vi fosse
l’istanza di un soggetto legittimato, non essendolo il
pubblico ministero al di fuori delle ipotesi previste
dall’art. 7 1. fall.
Le censure sono infondate perché il pubblico ministero è
legittimato a formulare la richiesta di fallimento a
. seguito della comunicazione del decreto con il quale il
tribunale abbia revocato l’ammissione al concordato
preventivo, essendo egli, nel sistema della legge,
informato sia della domanda di concordato ai fini
dell’intervento nella procedura e dell’eventuale richiesta
di fallimento (art. 161 legge fall.), sia della procedura
d’ufficio per la revoca dell’ammissione al concordato (art.
173 legge fall.), onde è anche il naturale e legittimo
destinatario della comunicazione dell’esito di tale
procedimento (sez. I 16 marzo 2012, n. 4209).
Quanto al diritto di difesa, va ricordato che il subprocedimento diretto alla declaratoria di fallimento, che

5

si apre all’esito della dichiarazione di inammissibilità
.

della proposta di concordato preventivo, si inserisce

.,

nell’ambito di una procedura unitaria, nella quale il
debitore ha già formalizzato il rapporto processuale
innanzi al tribunale e il cui eventuale sbocco nella

momento della proposizione della domanda, soprattutto dopo
avere preso conoscenza del decreto ex art. 162, secondo
comma, legge fall., cui consegue la trasmissione degli atti
al pubblico ministero. In tale contesto, salva l’ipotesi in
cui la parte pubblica non adduca, in sede di richiesta e a
dimostrazione dello stato di insolvenza, elementi ulteriori
rispetto a quelli già acquisiti al procedimento, non è
necessaria l’ulteriore convocazione in camera di consiglio
del debitore ai fini della dichiarazione di fallimento,
potendo questi predisporre comunque i mezzi di difesa più
adeguati al caso, tenuto conto delle esigenze proprie dei
procedimenti concorsuali (presentazione di memorie, istanze
di convocazione personale e simili), per contrastare
l’eventuale richiesta di fallimento (Sez. 1, Sentenza n.
9730 del 06/05/2014).
3.- Con i restanti motivi la ricorrente censura il rigetto
dei motivi di reclamo con i quali aveva contestato la
revoca dell’ammissione alla procedura di concordato
preventivo con particolare riferimento al requisito della
fattibilità sia della proposta originaria che di quella

dichiarazione di fallimento deve essergli noto sin dal

modificata.

infine,

Censura,

con

l’ultimo

motivo

l’affermazione che il mancato deposito della somma
originariamente stabilita per le spese di procedura
costituisse motivo di revoca dell’ammissione.
Quest’ultimo

motivo

è

infondato

e

ciò

comporta

della proposta di concordato posto che, a fronte del
mancato deposito della somma per le spese, stante, altresì,
il mancato accoglimento dell’istanza di rideterminazione,
il tribunale non avrebbe potuto fare a meno di revocare
l’ammissione al concordato.
Invero, il termine fissato dal tribunale, ai sensi
dell’art. 163 legge fall., per il deposito della somma che
si presume necessaria per l’intera procedura ha carattere
perentorio, atteso che la prosecuzione di quest’ultima
richiede la piena disponibilità, da parte del commissario,
dell’importo a tal fine destinato e questa esigenza può
essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione
del fondo nel rispetto del predetto termine, da
considerarsi quindi improrogabile, con conseguente
inefficacia del deposito tardivamente effettuato (Sez. l,
Sentenza n. 20667 del 22/11/2012). Il nuovo terzo comma
dell’art. 163 1. fall. prevede, infatti, che, qualora non
sia eseguito il deposito prescritto, il commissario
giudiziale provvede a norma dell’ articolo 173, primo
coma. Talché il mancato deposito della somma costituisce

l’assorbimento di tutte le altre censure relative al merito

causa di revoca dell’ammissione al concordato.

contraddice tale conclusione la pronuncia Sez. 1, Sentenza
n.

18236 del 12/08/2009, resa in una fattispecie nella

quale il concordato era stato revocato con dichiarazione
d’ufficio del fallimento nella vigenza della disciplina
riformata ma prima dell’intervento del d.lgs. correttivo.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo
2016

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