Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 810 del 13/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.13/01/2017), n. 810
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22649/2015 proposto da:
Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CARLO
ALBERTO RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA
PALANZONA, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCA PIETRA
CAPRINA e FRANCESCA GALIUTO, giusta memoria speciale in calce alla
memoria difensiva;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 317/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI FIRENZE – SEZIONE DISTACCATA Dl LIVORNO, emessa il
22/09/2014 e depositata il 18/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;
udito l’Avvocato Francesca Pietra Caprina, per il ricorrente, che si
riporta agli scritti e deposita copia della memoria con procura
speciale.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
Z.F. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Livorno. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il “diniego della definizione della lite pendente”, da parte dell’Amministrazione.
Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la sentenza n. 64/01/11, pronunciata il 14/02/2011, depositata in segreteria il 22/02/2011, era stata notificata al contribuente il 4/05/2011 ed era divenuta definitiva il 3/07/2011, ossia prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, sicchè la richiesta di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, era tardiva.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 e della L. n. 289 del 2012, art. 16, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
Assume il ricorrente che egli avrebbe adempiuto a tutti i presupposti richiesti dalla norma.
L’intimata si è costituita.
Il motivo è infondato.
In tema di condono fiscale, il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, nel consentire la definizione delle “liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio”, ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari (Sez. 5, n. 13306 del 28/06/2016; Sez. 6-5, n. 272 del 09/01/2014).
In altri termini, il D.L. n. 98 del 2011, è entrato in vigore il 6 luglio 2011 e, non avendo effetto retroattivo, poteva regolare solo i rapporti, già pendenti al 1 maggio 2011, che però non fossero, medio tempore divenuti definitivi, come è pacificamente invece accaduto nel caso di specie. Nulla per le spese, in mancanza della costituzione della controricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017