Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8099 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. un., 23/04/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 23/04/2020), n.8099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. D�ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14614/2019 proposto da:

A.S.L. NAPOLI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNA BUONAVOGLIA, rappresentata e difesa

dagli avvocati ALBERTO PIRONTI ed AMALIA CARRARA;

– ricorrente –

contro

IL NESTORE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA’ COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1782/2019 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di NAPOLI.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPICDLITANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale PAOLA

MASTROBERARDINO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

cassazione accolgano il ricorso, affermando la giurisdizione del

giudice ordinario.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Azienda sanitaria Locale (ASL) Napoli (OMISSIS), convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania da Nestore Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale ONLUS (di seguito Consorzio) – il quale ha chiesto al giudice amministrativo, previa l’adozione di misure cautelari, pronunciarsi l’annullamento dei seguenti atti: 1. nota del 27.2.20019 dell’ASL Napoli (OMISSIS) avente ad oggetto: “servizio di gestione inerente la R.S.A. (OMISSIS) sita nel comune di (OMISSIS) – richiesta note di credito”; 2. Nota del 7.2.2019 dell’ASL Napoli (OMISSIS) avente ad oggetto: “servizio di gestione inerente la R.S.A. (OMISSIS) sita nel comune di (OMISSIS); 3. Nota dell’11.3.2019 dell’ASL Napoli (OMISSIS) avente ad oggetto: “servizio di gestione inerente la R.S.A. (OMISSIS) sita nel comune di (OMISSIS). Provvedimenti”, nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale – ha proposto, in pendenza del giudizio dinanzi al TAR, regolamento preventivo di giurisdizione notificato alla controparte il 16 maggio 2019, chiedendo dichiararsi la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, osservando che gli atti impugnati attengono alla fase esecutiva del rapporto conseguito all’appalto del servizio, vertendo dunque la controversia su questioni di natura meramente patrimoniale, che non investono modalità di esercizio dei pubblici poteri.

Il Consorzio non ha svolto difese.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

L’ASL Napoli (OMISSIS) ha altresì depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Nel giudizio di merito il Consorzio ha dedotto l’illegittima unilaterale modifica, da parte dell’ASL Napoli (OMISSIS), delle originarie condizioni contrattuali stabilite in forza dell’affidamento al Consorzio, quale aggiudicatario del relativo appalto, del servizio di gestione della RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) e del servizio semiresidenziale del CDA (Centro Diurno Anziani), entrambi ubicati nel Comune di (OMISSIS).

1.1. Ciò avrebbe comportato, secondo il Consorzio, in regime di “proroga tecnica” del precedente appalto, non solo “una decurtazione economica retroattiva delle prestazioni rese (…) sulla base dell’effettiva occupazione dei posti letto” – ciò che aveva provocato non solo la mancata corresponsione in favore del Consorzio, per il periodo dal dicembre 2017 al gennaio 2019, della somma di Euro 711.365,20 – ma anche l’interruzione del servizio CDA dal primo aprile 2019, la qualcosa aveva indotto il Consorzio a comunicare l’imminente licenziamento di una dozzina di dipendenti.

1.2. Gli atti plurimi menzionati avrebbero violato, secondo parte ricorrente nel giudizio di merito, la lex specialis del bando di gara, del principio d’immutabilità e del divieto di rinegoziazione.

2. La domanda di cui al regolamento preventivo di giurisdizione proposta dall’ASL Napoli (OMISSIS) è fondata.

2.1. Gli atti dei quali il Consorzio ha chiesto l’annullamento dinanzi al giudice amministrativo attengono certamente alla fase esecutiva del rapporto avente fonte nell’aggiudicazione della gara d’appalto, rapporto anzi addirittura in regime di proroga tecnica nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara. Si tratta, pertanto, di fase nella quale non viene in rilievo, come chiarito da queste Sezioni Unite in fattispecie similari, (cfr., tra le altre, Cass. SU ord. 21 maggio 2019, n. 13660; Cass. SU ord. 5 ottobre 2018, n. 24411), l’esercizio di poteri autoritativi da parte dell’ente pubblico, per cui si esula dai limiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. e), (Codice del Processo Amministrativo), risultando le modifiche richieste dall’Amministrazione riconducibili a specifiche condizioni di legge (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 106, comma 1, lett. b, n. 2).

3. Deve essere, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e le parti vanno rimesse dinanzi al Tribunale competente per territorio, il quale provvederà altresì sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al tribunale competente per territorio, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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