Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8099 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. I, 23/03/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18605/2015 proposto da:

L.G. S.r.l., già L.G. & C. S.n.c., in

persona del procuratore pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato De Franciscis Carmela, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Quarrata, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Attilio Friggeri n. 106, presso lo studio

dell’avvocato Tamponi Michele, rappresentato e difeso dall’avvocato

Giovannelli Mauro, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6871/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2021 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il lodo arbitrale sottoscritto il 4 e 10 giugno 2008, avente ad oggetto la controversia insorta tra la L.G. s.r.l. ed il Comune di Quarrata in ordine all’esecuzione di un contratto di appalto stipulato inter partes il 15 marzo 2000, relativo a lavori di costruzione dell’impianto fognario comunale, ha pronunciato la risoluzione del contratto medesimo, condannando la società al pagamento della somma di Euro 50.024,00, oltre accessori, con compensazione delle spese di lite nella misura dei quattro quinti e condanna della soccombente al rimborso del restante quinto.

La Corte d’appello di Roma con sentenza del 10 novembre 2014 decidendo in sede rescindente – ha accolto l’impugnazione del lodo arbitrale, proposta dal Comune di Quarrata, dichiarandone la nullità parziale, e – decidendo in sede rescissoria – ha condannato la L.G. s.r.l. alla restituzione della somma di Euro 205.670,00, oltre interessi legali dalla domanda, fermo il resto, ponendo le spese arbitrali a carico della medesima nella misura dei quattro quinti, nella misura già liquidata dal collegio stesso, rimanendo il residuo quinto a carico del Comune.

Avverso la suddetta pronuncia la L.G. s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

Il Comune di Quarrata resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso vanno così riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, nonchè della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, del reg. di cui al R.D. 25 maggio 1895, n. 350, degli artt. 23, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 52, 53, 54, 56 del contratto di appalto, art. 3 e art. 10, lett. a), del capitolato speciale di appalto, art. 11 del capitolato generale di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26 segg. (di testo normativo imprecisato), nonchè omesso esame di fatto decisivo: infatti, le riserve iscritte nel registro di contabilità il 9 ottobre 2002 erano tempestive, non essendo applicabile D.M. 19 aprile 2000, n. 145, art. 31, successivo alla gara di appalto ed alla conclusione del contratto, onde si applica il reg. n. 350 del 1895 ed il capitolato generale, con conseguente esigenza di redigere il c.d. libretto delle misure, da essi previsto, prodromico ed indispensabile al fine della redazione del registro di contabilità, e di cui invece la corte territoriale non si occupa; ne deriva che l’impresa non avrebbe potuto iscrivere precedentemente nessuna riserva, in mancanza del libretto stesso;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, nonchè dell’art. 23 reg. di cui al R.D. 25 maggio 1895, n. 350 ed omesso esame di fatto decisivo, in quanto la corte territoriale ha omesso di esaminare le note dell’impresa in data 10 settembre 2001, 13 dicembre 2001 e 1 luglio 2002, e non richiama il contenuto dello schema dell’atto di sottomissione dell’11 settembre 2001 e le risultanze del collaudo; inoltre, R.D. n. 350 del 1895, art. 23, impone un c.d. verbale delle circostanze contestate, che manca, onde le riserve devono ritenersi tempestive; infatti, la sentenza impugnata afferma che, alla data del 3 SAL del 15 ottobre 2001, “i lavori erano ormai quasi finiti”, laddove, invece, al gennaio 2002 era completato solo il 30% delle opere, dunque non erano affatto quasi finiti nell’ottobre del 2001; ne deriva la tempestività delle riserve iscritte in occasione del 4 SAL, almeno nella misura del 70%;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, nonchè della L. n. 109 del 1994, art. 24, comma 5, D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 88, 142 e 143, D.P.R. n. 384 del 2001, art. 5, nonchè omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile, in quanto involgente un apprezzamento in fatto, il motivo di impugnazione incidentale, con il quale ivi la società aveva inteso censurare il quantum dell’importo ritenuto necessario alla eliminazione dei vizi dell’opera, per non avere gli arbitri esaminato più preventivi dei lavori, sebbene l’art. 24 citato imponga, nella trattativa privata, una gara informale con almeno quindici concorrenti e l’art. 143 cit. escluda una spesa superiore ad Euro 50.000,00, mentre l’art. 5 cit. richieda almeno cinque preventivi per l’esecuzione a cottimo fiduciario;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, nonchè della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 340 e 341, R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 30 e 31, L. n. 109 del 1994, art. 10, comma 1-ter, ed omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla decisione assunta dalla corte territoriale circa il secondo motivo di impugnazione, relativo alla pronuncia di risoluzione per inadempimento del contratto, operata dagli arbitri: infatti, il collaudatore aveva ritenuto le opere eseguite dalla ricorrente secondo il progetto, ed il c.t.u. ritenuto il progetto stesso errato, come pure il direttore dei lavori, mentre le prove idrauliche avevano dato esito positivo; quindi, non vi era ragione di ritenere l’inadempimento della appaltatrice, tanto è vero che il Comune non ha disposto la risoluzione del contratto, a norma dell’art. 29 del contratto di appalto, onde i lavori devono reputarsi eseguiti a regola d’arte;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, nonchè dell’art. 1667 c.c., ed omesso esame di fatto decisivo, non essendosi la sentenza impugnata pronunciata sulla tardività della denunzia dei vizi da parte del Comune;

6) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, nonchè dell’art. 1467 c.c., L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 348, dell’atto di sottomissione e degli ordini di servizio, oltre ad omesso esame di fatto decisivo, in quanto tutti questi documenti non sono stati esaminati dalla corte d’appello, che si è limitata a giudicare le riserve intempestive, senza considerare che l’impresa non può comunque sospendere i lavori, ed i lavori ordinati con gli ordini di servizio non sono stati contabilizzati e pagati, nè per essi era necessario iscrivere riserve;

7) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, nonchè degli artt. 91 e 92 c.p.c., D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, artt. 4 e 9, L. n. 109 del 1994, art. 32, ed omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte territoriale accolto il quarto avverso motivo di impugnazione, concernente le spese arbitrali, posto che la ricorrente aveva contestato il quantum degli importi liquidati dagli arbitri nella propria comparsa di costituzione.

2. – La Corte territoriale – rilevata l’applicabilità alla controversia delle disposizioni di cui agli artt. 827 c.p.c. e segg., nel testo anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006 – ha deciso quanto segue.

2.1. – Con riguardo all’impugnazione principale, ha accolto il primo motivo, proposto dal Comune, concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il collegio arbitrale omesso di pronunciare sull’eccezione di tardività delle riserve apposte dall’appaltatrice nei registri di contabilità e negli atti ufficiali di appalto: ha ritenuto, al riguardo, che l’eccezione fosse stata regolarmente formulata e non vi sia stata, al riguardo, la pronuncia degli arbitri, in violazione dell’art. 823 c.p.c., n. 3.

Quindi – in sede di giudizio rescissorio – ha ritenuto che, in base al D.M. 19 aprile 2000, n. 145, art. 31, comma 2, le riserve debbano essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle successivo all’insorgenza del fatto ed anche nel registro di contabilità: pertanto, concernendo la riserva de qua eventi a conoscenza dell’impresa sin dal luglio 2001, o almeno dall’11 settembre di quell’anno, esse avrebbero dovuto essere iscritte al momento del 3 SAL del 15 ottobre 2001; al contrario, esse non furono iscritte non solamente in tale occasione, ma neppure nel verbale di sospensione dei lavori del 20 dicembre 2001, nè nel verbale di ripresa dei lavori del 13 maggio 2002. Dunque, non essendo stata apposta una riserva tempestiva, quella avanzata solo nel 4 SAL in data 1 ottobre 2002 risulta tardiva.

Ha concluso, di conseguenza, per la fondatezza dell’eccezione di tardività nella formulazione delle riserve, avanzata dal Comune, e per la non debenza del pagamento dei costi sostenuti per le relative opere, condannando la società alla restituzione di quanto ottenuto in eccesso.

Quanto al secondo motivo d’impugnazione del Comune, concernente la violazione dell’art. 1458 c.c. e art. 112 c.p.c., ha ritenuto inammissibile una diversa prospettazione in fatto circa gli effetti restitutori della risoluzione del contratto e non contemplato dall’art. 829 c.p.c., il vizio di ultrapetizione.

Il terzo motivo dell’impugnazione del Comune è stato del pari reputato inammissibile, in quanto volto a criticare, in punto di fatto, la determinazione del danno.

In relazione al quarto motivo, concernente la compensazione delle spese di lite nella misura dell’80%, l’ha ritenuta illegittima, considerata la soccombenza integrale della società quanto alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ed al risarcimento del danno: pertanto, ha provveduto ad invertire le dette percentuali, ponendo le spese per l’80% a carico della società e per il residuo lasciandole in capo al Comune.

2.2. – L’impugnazione incidentale della L.G. s.r.l. è stata disattesa dalla corte territoriale.

Il primo motivo, concernente la nullità del lodo per tardivo deposito, è stato respinto.

Il secondo motivo di impugnazione” concernente la decisione di risoluzione contrattuale per inadempimento assunta dagli arbitri, è stato dichiarato inammissibile, perchè aspecifico.

Il terzo motivo, con il quale si lamentava che il lodo avesse accertato un importo eccessivo come necessario all’eliminazione dei difetti dell’opera, avendo essi tenuto conto di un unico preventivo e non di altri due presentati dall’impresa nel corso del giudizio, è stato del pari ritenuto inammissibile, in quanto volto a censurare accertamenti in fatto.

3. – Ciò posto, tutti i motivi di ricorso sono affetti, anzitutto, dal medesimo vizio di inammissibilità.

Invero, essi giustappongono argomenti e critiche, violazioni di legge processuale e sostanziale, censure di preteso omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3-4-5, tutti confusi nel medesimo motivo; confondono le nozioni di omessa pronuncia e di omesso esame di fatti; errano nei riferimenti normativi (basti considerare la stessa enunciazione del primo motivo, dove i singoli articoli sono sistematicamente riferiti al testo normativo sbagliato, come risulta dalla sintesi sopra riportata, ove il punto e virgola dovrebbe permettere di attribuire gli articoli al testo normativo corretto, mentre così non è); sono redatti con insistenti riferimenti a fatti e circostanze concrete, non pertinenti al giudizio di legittimità.

Va ricordato come, invece, il giudizio di cassazione sia un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; onde il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità, ed esige una precisa ed autonoma enunciazione, di modo che ciascun vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c..

Resta, pertanto, inammissibile la critica della sentenza impugnata, formulata secondo modalità che, nell’unico motivo, racchiuda una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati.

4. – A ciò si aggiungano ulteriori ragioni di inammissibilità, posto che:

– è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (e multis, Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476): nella specie, il ricorso pretende di affermare – contrariamente agli accertamenti in fatto compiuti dal giudice del merito – che le riserve fossero state tempestivamente proposte, come risulta dalla stessa formulazione, in particolare, del primo, del secondo e del sesto motivo;

– secondo il costante insegnamento di legittimità, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 2 aprile 2014, n. 7694; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 31 agosto 2007, n. 18440), in quanto i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, di modo che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (cfr. Cass. 13 aprile 2004, n. 6989): nella specie, non risulta mai affrontata, nel precedente grado di giudizio, la questione dell’applicabilità alla controversia del D.M. n. 145 del 2000, nè la questione della necessità del c.d. libretto delle misure, nè il tema del potere del Comune di pronunciare la risoluzione del contratto ex art. 29 del capitolato speciale di appalto, nè, infine, i presunti maggiori oneri incontrati dalla stessa impresa nel corso della esecuzione dell’appalto, onde tali questioni sono affette da ulteriore vizio di inammissibilità;

– la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata ne comporta l’inammissibilità, risolvendosi in un “non motivo”: l’esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti (tra le tante, Cass. 21 luglio 2020, n. 15517; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125): e il terzo motivo dell’odierno ricorso si duole di una dichiarazione di inammissibilità, operata dalla corte del merito quanto alla liquidazione dell’importo per la eliminazione dei vizi dell’opera, ma non tiene conto dell’apprezzamento di fatto ivi preteso, con cui essa non si confronta, ed, inoltre, il motivo non considera che non si trattava di una procedura di affidamento di opere pubbliche, ma della mera valutazione dei vizi dell’opera appaltata; del pari, il quarto motivo dell’odierno ricorso, laddove vorrebbe confutare l’esistenza dei presupposti per la risoluzione per inadempimento del contratto inter partes, non tiene conto della decisione della corte del merito, la quale ha reputato il motivo de quo aspecifico, decisione non impugnata e non censurata, restando essa quindi idonea a sostenere la relativa decisione al riguardo;

– il motivo che censuri affermazioni ad abundantiam o irrilevanti nell’economia della decisione impugnata è inammissibile, come più volte precisato (si veda, per tutte, Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840; e, nello stesso senso, e multis, Cass. 17 gennaio 2019, n. 1093; 17 ottobre 2019, n. 26296; 26 gennaio 2018, n. 2037; 27 dicembre 2017, n. 30951, in motivazione; 20 agosto 2015, n. 17004; 19 dicembre 2014, n. 27049; 22 ottobre 2014, n. 22380; sez. un., 30 ottobre 2013, n. 24469; sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110; Cass. 27 settembre 2011, n. 19754): onde il secondo motivo, laddove intende censurare l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui al 15 ottobre 2001 “i lavori erano ormai quasi finiti”, è affetto da ulteriore ragione di inammissibilità;

– il vizio di omessa pronuncia esige, perchè venga considerato, che sia riportato in modo sufficientemente specifico l’oggetto del motivo non deciso: in mancanza, sussiste violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., quando non venga riportando il motivo di appello che sarebbe stato trascurato, noto essendo che (e multis, Cass. 13 marzo 2018, n. 6014; Cass. 20 luglio 2012, n. 12664) “(anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali”: e, nella specie, il quinto motivo incorre in questa ulteriore ragione di inammissibilità;

– più in generale, quale ulteriore motivo di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., giova ancora ricordare che le questioni riguardanti le riserve sono incompatibili con l’intervenuta risoluzione del contratto: questa Corte, invero, ha già puntualizzato, al riguardo, che la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (per tutte, Cass. 3 novembre 2016, n. 22275; e v. Cass. 6 maggio 2020, n. 8517);

– del pari, con riguardo al quinto motivo, esso non tiene conto del principio secondo cui l’art. 1667 c.c., non si applica in relazione agli appalti pubblici, nei quali viene in rilievo il collaudo (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1050);

– infine, con particolare riguardo al settimo motivo dell’odierno ricorso, esso è ancora inammissibile, perchè censura un’affermazione ed una decisione della corte del merito – relativa al quantum dell’importo liquidato per spese dagli arbitri – non fatte oggetto di impugnazione del lodo da parte della società, ma unicamente (e sotto diverso profilo, ossia la compensazione) dal Comune.

5. – Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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