Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8099 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 8099 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 19301-2009 proposto da:
FALLIMENTO IL BUDELLO S.S.

(C.F. 95005110044), in

persona del Curatore rag. SILVANA PELLEGRINO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 3,
presso l’avvocato GUIDO ROMANELLI, rappresentato e

Data pubblicazione: 21/04/2016

difeso dagli avvocati CLARA BLUA, FRANCO LAZZARONE,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrentecontro

IL BUDELLO S.S. (C.F. 95005110044), in persona del
legale rappresentante pro tempore, BONINO RICCARDO,

1

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39,
presso l’avvocato ADRIANO GIUFFRE I , che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PIERO ARAGONA,
giusta procura a margine del controricorso;
– controri correnti –

di TORINO, depositata il 13/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ROMANELLI CHIARA,
con delega avv. ROMANELLI GUIDO, che si riporta;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato ARAGONA
PIETRO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso. ——

avverso la sentenza n. 706/2009 della CORTE D’APPELLO

2

Ragioni in fatto e in diritto della decisione
I.- Con sentenza del 20.1.2005 il Tribunale di Cuneo
dichiarò il fallimento della s.s. IL BUDELLO e di Riccardo
Bonino, su istanza del curatore del fallimento della s.r.l.
C.R.D. e, con sentenza del 19.9.2007 dichiarò inammissibile

procura ex art.

83 c.p.c.,

l’opposizione proposta dai falliti per nullità della
rilasciata all’estero e

irregolarmente autenticata.
Con la sentenza impugnata (depositata il 13.5.2009) la
Corte di appello di Torino, in riforma della decisione di
primo grado, ha ritenuto validamente costituiti gli
opponenti e ha dichiarato la nullità della sentenza
dichiarativa di fallimento per violazione del
contraddittorio, rimettendo le parti dinanzi al tribunale
ai sensi dell’art. 354 c.p.c.
Ricorre per cassazione contro la sentenza di appello il
curatore del fallimento formulando due motivi.
Resistono con controricorso la s.s. IL BUDELLO e Riccardo
Bonino.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia
violazione degli artt. 137 e 151 c.p.c. Si censura
l’affermazione che il rispetto della regolarità formale del
procedimento notificatorio non sarebbe sufficiente
all’instaurazione del contraddittorio, ma occorrerebbe
ricercare l’effettività della comunicazione.

3

Il motivo sarebbe fondato solo se fosse stato rispettato il
procedimento formale. Ma il motivo stesso – così come il
quesito ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.,
applicabile ratione temporis – difetta di specificità
perché non dice quando, come e dove la notificazione

sarebbe stata eseguita. Neppure la sentenza, che riferisce
dettagliatamente tutto quello che è stato fatto, consente
di rispondere a queste domande essenziali. Si che la prima
censura è inammissibile.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la
violazione dell’art. 2703 c.c. nonché vizio di motivazione.
Deduce che l’autentica consolare non conteneva
l’attestazione che la firma era stata apposta in presenza
del funzionario.
Il motivo – come ha pure rilevato il P.G. – è inammissibile
quanto al vizio di motivazione perché non si conclude con
la sintesi prescritta dall’art. 366 bis cod. proc. civ.
Nel resto la censura è infondata perché, come si desume
dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, la
presenza del soggetto di cui si autentica la firma è
desumibile dalla sua identificazione per mezzo del
passaporto. Certamente non può parlarsi di mero visto come
ne caso esaminato da Cass., sez. 1, 30 settembre 2005, n.
19214, m. 584006.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

4

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in
dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità,

oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo
2016

liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,

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