Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8099 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/03/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 21/03/2019), n.8099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 17721-2018 proposto da:

INDATA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE N. 161,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO ANGLANI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FABIO MARELLI, ELENA SANTORO;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE FALLIMENTO, in persona del Curatori,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO GOBIO CASALI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 289/2018 del

TRIBUNALE di NIANTOVA, depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr STANISLAO DE MATTEIS che chiede

che la Corte, riunita in camera di consiglio, determini la

competenza dell’arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale della

CCIAA – competente per territorio – a decidere sull’opposizione al

decreto ingiuntivo del 22.532016 emesso, ai sensi della L. Fall.,

art. 150, dal giudice delegato del tribunale di Mantova nei

confronti della Indata Srl ed a favore del Fallimento (OMISSIS) Srl

in liquidazione, a titolo di esecuzione della delibera di aumento

del capitale sociale assunta dalla (OMISSIS) in bonis in data

20/12/2010. Conseguenze di legge.

Fatto

PREMESSO

che:

il giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ha ingiunto a Indata s.r.l., ai sensi della L. Fall., art. 150,di versare la somma di 150.000,00 Euro ancora dovuta in base a una delibera di aumento di capitale assunta dalla società in bonis; Indata ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., e ha pregiudizialmente eccepito la carenza di giurisdizione o di competenza del giudice statale in base alla clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, previdente l’arbitrato rituale per ogni controversia inerente ai rapporti sociali;

nella resistenza della curatela, l’adito tribunale di Mantova ha rigettato la pregiudiziale e ha rigettato altresì l’opposizione nel merito;

la società Indata ha impugnato la decisione con regolamento facoltativo ex art. 43 c.p.c., nella parte in cui è stata esclusa la competenza arbitrale in relazione alla controversia instaurata con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

è ad avviso del collegio opportuno rimettere la causa in pubblica udienza dinanzi alla prima sezione civile, con specifico riferimento alla questione del rapporto tra la fattispecie di cui alla L. Fall., art. 150, e la previsione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, in ordine al limite di arbitrabilità costituito dall’avere la controversia a oggetto “diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.

PQM

La Corte dispone la rimessione della causa in pubblica udienza dinanzi alla prima sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA