Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8099 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.N.;

– intimato –

e sul ricorso n. 17671/2006 proposto da:

T.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato ZAZZA ROBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TOSINI PALMIRO FRANCO, giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine

del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 686/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/01/2006 R.G.N. 107/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

uditi l’Avvocato TOSINI PALMIRO FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza non definitiva del 15.3 – 16.4.2005, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Poste Italiane spa avverso la sentenza di prime cure nella parte in cui era stata dichiarata la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro concluso da T.N. il 6.10.1998, dichiarando la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato; con la medesima sentenza non definitiva la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha accertato il diritto del T. al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni dovute dalla offerta della prestazione e costituzione in mora fino alla data di ripristino del rapporto; con sentenza definitiva in data 11.10.2005 – 19.1.2006, la stessa Corte territoriale, determinato l’aliunde perceptum, ha condannato il lavoratore alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso. Per la cassazione di tali sentenze la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su quattro motivi.

L’intimato T.N. ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su tre motivi, a cui la Poste Italiane spa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso principale per assenza di specificita’ ed attualita’ della procura alle liti, stante che quella apposta a margine non appare riferibile alle sentenze impugnate ed e’ priva di data.

L’eccezione e’ infondata, condividendo il Collegio il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per Cassazione e’ per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validita’ alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge; infatti, la specialita’ del mandato e’ con certezza deducibile, quando, dal relativo testo, sia dato evincere una positiva volonta’ del conferente di adire il giudice di legittimita’; il che accade nell’ipotesi in cui la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l’uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito e per il conferimento al difensore di poteri per tutti i gradi del procedimento (cfr, ex plurimis, Cass., n. 8060/2007).

3. T.N. e’ stato assunto con contratto a termine stipulato a norma dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. La Corte territoriale, premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ha attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, al fatto che, avendo (e parti raggiunto un’intesa originariamente priva di termine, le stesse avevano stipulato accordi attuativi che avevano fissato un limite temporale alla possibilita’ di procedere con assunzioni a termine, limite fissato inizialmente al 31 gennaio 1998 e successivamente al 30 aprile 1998; il contratto a termine in esame, stipulato in epoca successiva all’ultimo dei termini sopra indicati, era illegittimo in quanto privo del supporto derogatorio.

4. Con i primi tre motivi, tra loro connessi e da esaminare congiuntamente, la ricorrente ha ampiamente censurato la suddetta impostazione, contestando, in particolare, l’interpretazione data dalla Corte di merito al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997 ed agli accordi dalla stessa definiti come attuativi; deduce, in particolare, che questi ultimi accordi avevano natura meramente ricognitiva.

La censura della societa’ ricorrente e’ infondata. Con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr, ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione . .). dopo il 30 aprile 1998.

Premesso, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che, in forza della sopra citata delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, ha reputato che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da cio’ deriva che deve escludersi la legittimita’ dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

In particolare e’ stato osservato che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate e’ cosi’ evidente e univoco che non necessita di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti; infatti, nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, e’ precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr, ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

E’ stato altresi’ rilevato che tale interpretazione e’ rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facolta’ di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioe’ che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, cosi’ definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (cosi’ testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine e’ stata ritenuta corretta, nella ricostruzione della volonta’ delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga e, cioe’, quando il diritto del soggetto si era gia’ perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione e’ comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, ex plurimis, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

Il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato, atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito, quelle oggi proposte all’attenzione della Corte e, infine, le ragioni esposte nella sentenza impugnata, non sono sorrette da argomenti che non siano gia’ stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravita’ da esonerare la Corte dal dovere di fedelta’ ai propri precedenti.

5. Con il quarto mezzo del ricorso principale viene censurata la statuizione della sentenza non definitiva impugnata nella parte in cui ha condannato la societa’ al pagamento delle retribuzioni dalla data di messa in mora del datore di lavoro; la societa’ ricorrente denuncia in sostanza la violazione del principio di corrispettivita’ delle prestazioni oltre che della disciplina privatistica in tema di onere probatorio.

Il motivo e’ da ritenersi infondato in base all’insegnamento di questa Corte Suprema (cfr, Cass., SU, 8 ottobre 2002 n. 14381, nonche’, ex plurimis, Cass. 13 aprile 2007 n. 8903) che, con riferimento all’analoga ipotesi della trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di piu’ contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimita’ dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della legge n. 230 del 1962, ha affermato che il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto puo’ ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilita’ della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione – qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell’art. 1217 c.c.; posto che la Corte territoriale ha esplicitamente individuato l’atto col quale il lavoratore ha offerto la propria prestazione determinando cosi’, a carico del datore di lavoro, una situazione di mora accipiendi, la censura deve essere considerata inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stato riprodotto nel ricorso il testo del documento di cui viene contestata l’idoneita’ a costituire atto di costituzione in mora (cfr, ex plurimis, Cass. 10 agosto 2004 n. 15412).

6. Parimenti inammissibile e’ altresi’ il primo mezzo del ricorso incidentale, con cui viene dedotto che la Corte territoriale ha errato nell’individuazione della data di costituzione in mora, non avendola ravvisata in quella dell’invio della richiesta per il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Infatti, anche a prescindere da qualsivoglia ulteriore rilievo, il motivo non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, non essendo stato ivi riportato il contenuto dell’atto su cui la doglianza si fonda.

7. La richiesta del ricorrente incidentale di condanna della ricorrente principale per responsabilita’ aggravata ex art. 96 c.p.c. (secondo motivo) e’ infondata, vertendo l’impugnazione su questioni interpretative oggetto di difformi pronunce giurisprudenziali, sicche’ non e’ sicuramente ravvisatale a carico della ricorrente principale il richiesto elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, da intendersi come consapevolezza, ovvero ignoranza derivante dal mancato uso di una pur minima diligenza, dell’infondatezza delle proprie tesi.

8. Con il terzo mezzo il ricorrente incidentale si duole dell’avvenuta compensazione delle spese, a suo avviso non giustificata.

La censura e’ infondata, avendo la Corte territoriale, nell’esercizio del proprio potere discrezionale al riguardo, spiegato in termini lineari e scevri da vizi logici le ragioni per le quali ha ritenuto di non dovere accogliere il motivo di gravame proposto avverso la compensazione delle spese disposta in prime cure e di dovere, a sua volta, compensare totalmente quelle del giudizio di appello, sicche’, nell’ambito del controllo logico formale consentito in questa sede di legittimita’, tali statuizioni si sottraggono alla censura svolta.

9. I ricorsi vanno quindi rigettati.

La reciproca soccombenza conduce alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; spese compensate.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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