Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8098 del 29/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 21/03/2017, dep.29/03/2017),  n. 8098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23990/2012 R.G. proposto da:

COLLE D’ORO AZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.P., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.

S.S., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Giuseppe Spada, sito in Roma, alla via Piemonte, n. 32;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 359/34/11, depositata il 18

luglio 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2017

dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

che la società ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia n. 359 del 18 luglio 2011, di rigetto dell’appello proposto avverso la sentenza della CTP di Ragusa che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla predetta società contribuente avverso l’avviso di accertamento di una maggiore IVA per l’anno di imposta 2002 che l’amministrazione finanziaria aveva emesso sulla scorta delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto in data 2 aprile 2003 dall’Agenzia delle dogane di Siracusa, contestando alla società contribuente di aver effettuato acquisti in esenzione dell’IVA, ai sensi della L. n. 28 del 1997, art. 2, comma 2, in mancanza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 essendo emersa l’illegittima costituzione del c.d. plafond in quanto le operazioni che avevano concorso alla formazione dello stesso non avevano raggiunto il dieci per cento del volume degli affari relativo al periodo di riferimento;

che ha replicato l’Agenzia intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile per diversi ma convergenti ragioni;

che, anche a voler prescindere dal rilievo che la ricorrente omette di corredare il ricorso con la rubrica dei motivi proposti, contenenti la puntuale indicazione delle ragioni per cui ogni motivo tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. oposto (Cass. n. 18421 del 2009), dal contenuto complessivo delle argomentazioni svolte nella parte del ricorso dedicata all’esposizione dei “motivi di ricorso” si evince chiaramente che la decisione di merito viene impugnata “per carente, insufficiente e contraddittoria motivazione” oltre che per “non conformità a diritto” (così a pag. 6 del ricorso);

– che questa Corte ha da sempre sostenuto e recentemente ribadito (cfr. Cass. n. 5130 del 2016) che è motivo di inammissibilità del ricorso per cassazione l’impropria mescolanza di censure tra loro eterogenee, ovvero la contestuale deduzione del vizio di violazione di legge e quello di motivazione e, quest’ultimo, anche sotto i tre diversi profili contemplati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro” (Cass. n. 398/15; 54/15; 8350/12);

– che, infatti, “l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (ex multis, Cass. n. 19943 del 2011);

– che, pur se “la cumulativa denuncia con il medesimo motivo di vizi attinenti alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) (id est singolo motivo articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo), non impedisce l’accesso del motivo all’esame di legittimità allorchè esso, comunque, evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 9793 del 23/04/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015), così da consentire alla Corte di individuare agevolmente e riferire ciascuna autonoma critica formulata alla sentenza impugnata” (Cass. n. 24789 del 2015), “nella specie lo svolgimento della esposizione degli argomenti a supporto dell’unico motivo di ricorso, non consente di disgiungere gli argomenti a fondamento della censura di “error in judicando” e quelli diretti, invece, a sostegno della censura di “error facti”, con conseguente incertezza del parametro di legittimità denunciato dalla ricorrente ed inammissibilità del motivo, non essendo alla Corte demandato il compito di ricercare quale sia la effettiva critica mossa dalla parte alla sentenza impugnata, e non potendo ritenersi ricompreso nel compito di nomofilachia assegnato al Giudice di legittimità anche la individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c., commma 1, n. 4 che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata” (v. Cass. n. 24789/15 cit. con numerosi riferimenti giurisprudenziali);

– che il ricorso è altresì inammissibile per vizio di autosufficienza, avendo la società ricorrente omesso di trascrivere il contenuto degli atti da cui desumere tutta quelle serie di circostanze che sostiene non essere state adeguatamente valutate dalla CTR (come, ad esempio, il “prospetto” riportato nell’atto di appello);

– che, in estrema sintesi, i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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