Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8098 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. un., 23/04/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 23/04/2020), n.8098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10643/2019 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 47, presso lo STUDIO LEGALE AVVOCATO MICHELE BONETTI &

PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE BONETTI e

SANTI DELTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

e contro

S.R., B.V.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

9687/2017 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del LAZIO.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

STEFANO VISONA’, il quale conclude per il dichiararsi la

giurisdizione del giudice amministrativo.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. R.L., insegnate precaria in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell’anno scolastico 2001/2002, ha impugnato davanti al TAR del Lazio il D.M. 12 giugno 2017, n. 400, con il quale il Ministero dell’Istruzione aveva disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il personale docente ed educativo della scuola, nella parte in cui, tra l’altro, non consentiva l’inserimento, in tali graduatorie, dei docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002.

2. Con il presente ricorso l’attuale ricorrente ha proposto regolamento preventivo affinchè sia ” accertata in via definitiva la giurisdizione”, alla luce della recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2019 che aveva negato la natura di atti generali e normatiivo – regolamentari dei decreti di aggiornamento delle GAE, ritenendoli quali atti destinati ad una platea predeterminabile ex ante e non invece quali atti amministrativi a contenuto generale ed astratto.

Deduce che l’Adunanza Plenaria del C.d.S., negando la natura regolamentare e di atto generale ai DDMM di aggiornamento delle GAE, non poteva portare alla conferma della giurisdizione amministrativa, considerato che il mero atto di macro organizzazione non era sufficiente a radicare la giurisdizione del G.A. se contestualmente vengono meno i presupposti circa la corretta qualificazione dell’atto.

Osserva che la “natura di atto generale” dei DDMM era proprio quella che, in casi analoghi, aveva portato lo stesso C.d.S. ad affermare la giurisdizione amministrativa e che, pertanto, la diversa qualificazione doveva determinare la giurisdizione del giudice ordinario.

3. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca ha depositato controricorso. La Procura generale ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del G.A..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

4. Va qui ribadito e data continuità ai principi affermati da questa Corte secondo cui ai fini dell’individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’inserimento dei docenti nelle gracluatorie permanenti previste per il relativo reclutamento nella scuola pubblica, occorre distinguere – alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017, e da ultimo S.U. n. 17123/2019) – a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell’interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell’ambito della graduatoria, ovvero l’oggetto del giudizio sia l’accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento, quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l’annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche di natura normativa sub primaria.

La giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è, difatti, recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1; sicchè, a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l’oggetto del giudizio sia l’impugnazione di un atto regolamentare di normazione sub primaria.

5. Va, pertanto, qui ribadito il seguente principio di diritto: “ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, sull’assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

6. Nella specie la ricorrente ha chiesto l’annullamento e/o nullità del D.M. n. 400 del 2017, di aggiornamento delle graduatorie insistendo per il valore abilitante all’inserimento nelle GAE del titolo posseduto. Essa contesta, pertanto, direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge dell’atto impugnato, potendosi ravvisare una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all’esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione, a fronte del quale la ricorrente può vantare solo un interesse legittimo. Alla luce delll’orientamento già affermato da questa Corte sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

7. La decisione dell’Adunanza plenaria del C.d.S., richiamata dalla ricorrente, non consente di pervenire a diverse conclusioni in quanto, pur avendo escluso la natura normativa e di atto amministrativo generale dell’atto impugnato, ha qualificato i decreti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento quali atti di macro organizzazione e, dunque, anche sotto tale profilo, deve ribadirsi la giurisdizione amministrativa.

8. Nè risulta pertinente il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 4318/2020, depositata dalla ricorrente, che ha ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario in fattispecie non riconducibile a quella in esame.

In tale sentenza, infatti – nell’ambito delle procedure di mobilità del personale docente ritenuta oggetto di contrattazione collettiva e dunque sottratta all’ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell’amministrazione -, si è ravvisato l’esercizio di poteri della P.A., quale privato datore di lavoro, con riferimento all’ordinanza intervenuta a disciplinare le modalità di applicazione e svolgimento della procedura di mobilità, come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, non ravvisandosi neppure un atto di macro organizzazione essendo il provvedimento amministrativo limitato alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande.

9. Per le considerazioni che precedono va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo davanti al quale deve essere rimessa la causa, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo davanti al quale rimette la causa anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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