Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8098 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. I, 23/03/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17721/2019 proposto da:

E.I.E., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio

Almiento, (Pec: almiento.antonio.coabrindisi.legalmail.it) giusta

procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

E.I.E. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Lecce che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo p.e.c. (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria;

ai fini della procedibilità del ricorso, invece, nell’ipotesi in cui la controparte sia rimasta soltanto intimata, è necessario che il ricorrente depositi l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica entro l’udienza di discussione o l’adunanza in Camera di consiglio (Cass. Sez. U. n. 8312-19); nel caso concreto il ricorso è improcedibile poichè il ricorrente ha dichiarato che il provvedimento del tribunale, depositato il 12 aprile 2019, era stato “comunicato al procuratore in primo grado a mezzo PEC in data 2 maggio 2019”;

per contro, a fronte di ricorso notificato il 31 maggio 2019, non risulta depositata la decisione in copia analogica munita di asseverazione di conformità comprensiva della comunicazione di cancelleria nella data suddetta.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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