Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8098 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 8098 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 10314-2011 proposto da:
GIOGLI PIERO (c.f. GGLPRI47009I155W), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI 20, presso l’avvocato
DAVID GIUSEPPE APOLLONI, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2016
602

BANCA FIDEURAM S.P.A., PESCATORI MAURO;

intimati

Nonché da:
BANCA FIDEURAM S.P.A. (c.f. 00714540150), in persona

Data pubblicazione: 21/04/2016

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 95, presso
l’avvocato GIANFRANCESCO GARONE, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso e
ricorso incidentale;

contro

GIOGLI PIERO (c.f. GGLPRI47D091155W), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI 20, presso l’avvocato
DAVID GIUSEPPE APOLLONI, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

PESCATORI MAURO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 443/2010 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 13/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO

– controricarrente e ricorrente incidentale –

DIDONE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato D.G. APOLLONI che
ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;
udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato G. GARONE che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per

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raccoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso
incidentale.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Giogli Piero era cliente di Mauro Pescatori, promotore

finanziario della s.p.a. Banca Fideuram.
L’ll marzo 1999 consegnò al promotore – sottoscrivendo
lettere di mandato – assegni circolari per lire
125.000.000. Apprese, poi, da Banca Fideuram – la quale gli
aveva comunicato il 20 gennaio 2000 che il Pescatori non
era più suo promotore finanziario – che solo la somma di
lire 25.000.000 era stata investita presso di essa.
Il Pescatori patteggiò la pena per appropriazione indebita
della restante somma, per la quale consegnò al Giogli un
assegno rimasto impagato.
Il tribunale ha accolto la domanda di danni proposta dal
Giogli nei confronti di Banca Fideuram e Pescatori, nonché
la domanda di manleva proposta dalla banca nei confronti
del promotore finanziario, rimasto contumace e la Corte di
appello di Perugia, con la sentenza impugnata, in parziale
riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto
sussistente il concorso di colpa dell’attore nella misura
del 50%, avendo versato le somme con modalità diverse da
quelle imposte dalla normativa di riferimento, così
agevolando – senza interrompere il nesso di causalità – il
comportamento del promotore, poi appropriatosi di esse.
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La pronuncia di appello è impugnata per cassazione dal
Giogli, il quale formula due motivi e, in via incidentale,
dalla banca, la quale formula un solo motivo.
2.-

L’investitore, denunciando violazione di norme di

diritto e vizio di motivazione, lamenta la mancata

applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo
la quale la mera circostanza che il cliente abbia
consegnato al promotore somme di denaro con modalità
difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe stato
legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita
appropriazione di tali somme da parte del promotore, la
responsabilità solidale dell’intermediario preponente per
il fatto illecito commesso dal promotore, né – in mancanza
di ulteriori elementi – può costituire da sola concause del
danno subito dall’investitore ovvero fatto idoneo a ridurre
l’ammontare del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227,
rispettivamente commi primo e secondo, cod. civ. (Sez. 3,
Sentenza n.

1741 del 25/01/2011).

3.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale la banca
denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2049
c.c. e 31 d.lgs. n. 58/1998 nonché vizio di motivazione
lamentando che la corte di merito non abbia escluso la sua
responsabilità pur avendo ritenuto provato che il promotore
non aveva riscosso la somma in rappresentanza della banca.
Deduce che la Corte di appello ha attribuito natura
confessoria alla lettera sottoscritta dall’attore, con la
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quale quest’ultimo dichiarava che “gli unici proposti” dal
Pescatori nella sua qualità di promotore erano gli
investimenti risultanti dai rendiconti Fideuram, nei quali
non erano indicati quelli per lire 100.000.000 dell’il
marzo 1999.

Deduce, altresì, che lo scambio di assegni (circolari
dell’investitore e bancario del promotore) avrebbe dovuto
far pensare a rapporti estranei all’investimento, come ad
esempio, ad un mutuo.
4.- I ricorsi possono essere esaminati congiuntamente.
La ricorrente incidentale pretende di escludere qualsiasi
responsabilità dell’intermediario finanziario per gli
illeciti commessi dal promotore assumendo che non è
pertinente il richiamo all’art. 2049 c.c. operato dalla
corte di merito.
In contrario, giova ricordare che la giurisprudenza di
questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 20588 del 2004; conf.
Sez. 1, Sentenza n. 6708 del 2010) è nel senso
dell’applicabilità alla fattispecie della responsabilità ai
sensi dell’art. 2049 cod. civ.
Si è spiegato che la norma dispone che il preponente è
responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito del
preposto e commessi nell’esercizio delle incombenze cui è
adibito; ciò in base al principio, che ciascuno deve
rispondere dei danni cagionati a terzi dalle persone che
impiega al proprio servizio.
5

Secondo la dottrina, l’art. 2049 cod. civ. rappresenta
un’ipotesi di responsabilità di natura oggettiva per fatto
altrui e trova il suo fondamento nel rischio d’impresa,
che, nel quadro della distribuzione dei costi e dei ricavi,

indagine relativa alla colpa. È pure ritenuto che il
principio di solidarietà sociale, portato dall’art. 2 della
Costituzione, implicherebbe la necessità di riassorbire nel
processo produttivo le perdite ed i danni derivanti dal
lavoro organizz.Q.to,

addodeanclo la responsabilità pt r tali

fatti all’imprenditore anziché al prestatore di lavoro e
consentendo al danneggiato

di

potersi rivolgere

direttamente al preponente per conseguire con maggiore
sicurezza

il

risarcimento del

danno

subito. La

giurisprudenza di questa Corte, anche se non segue
espressamente l’inquadramento della responsabilità del
preponente nell’area della responsabilità oggettiva,
tuttavia e con chiarezza, ha interpretato il requisito
della sussistenza di un nesso tra fatto illecito del
preposto ed esercizio delle mansioni a lui affidate
nell’ampio significato del rapporto di occasionalità
necessaria: le attività svolte dal preposto debbono avere
determinato semplicemente una situazione tale da rendere
possibile o comunque avere agevolato il comportamento
produttivo di danno, a nulla rilevando che tale
comportamento abbia esorbitato il limite delle mansioni o

deve gravare sul preponente, indipendentemente da ogni

incombenze affidate (in questo senso, Cass. 19 luglio 2002,
n. 10580; 20 marzo 1999, n. 2574; 10 dicembre 1998, n.
12417; 9 ottobre 1998, n. 10034; 26 giugno 1998, n. 6341; 7
Agosto 1997, n. 7331).
Ancora,

la

ricorrente

incidentale

deduce

che

la

responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c. sussisterebbe
soltanto nell’ipotesi di promotore che agisca in qualità di
rappresentante, circostanza negata dalla corte di merito
quanto all’incasso della somma di lire 100.000.000. Nega,
altresì, che sia applicabile l’art. 31 T.U.F.
Sennonché, da tempo si è ritenuto che il comportamento del
promotore non richiede l’accertamento dell’esistenza di un
formale

rapporto

di

rappresentanza

tra

Società

d’intermediazione ed agente.
Più di recente si è affermato che, al fine di escludere la

responsabilità solidale dell’intermediario per gli
eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle
incombenze affidate ai promotori finanziari, non è
sufficiente la mera consapevolezza da parte
dell’investitore della violazione da parte del promotore
delle regole di comportamento poste a tutela dei
risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed
investitore presentino connotati di anomalia, se non
addirittura di connivenza o di collusione in funzione
elusiva della disciplina legale. Incombe all’investitore
l’onere

di provare l’illiceità della condotta del
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promotore, mentre spetta all’intermediario quello di
provare che l’illecito sia stato consapevolmente agevolato
in qualche misura dall’investitore (Sez. 1, Sentenza n.
6708 del 19/03/2010).
In particolare, si è ricordato che, già con la L. n. 1 del

1991, art. 5, comma 4, poi sostituito dal D.Lgs. n. 415 del
1996, art. 23, e quindi dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31,
comma 3, si è posta a carico dell’intermediario finanziario
la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati
a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai
promotori finanziari, anche quando tali danni siano
conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Sicché neppure la natura penale dell’illecito commesso dal
• promotore esclude la responsabilità dell’intermediario
finanziario, quando vi sia un rapporto di necessaria
occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio
delle mansioni affidategli (Cass., sez. l^, 13 dicembre
2007, n. 26172, m. 601217, Cass., sez. 3^, 22 ottobre 2004,
n. 20588, m. 577787).
Più di recente, peraltro, si è ribadito che l’intermediario
risponde per i danni arrecati a terzi dai promotori
finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate
purché il fatto illecito del promotore sia legato da un
nesso di occasionalità necessaria con l’esercizio delle
mansioni cui sia adibito, sicché il comportamento doloso
(anche

di rilevanza penale)

del preposto pur non
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interrompendo, di norma, il nesso causale fra l’esercizio
delle incombenze e il danno, ove si verifichino determinate
circostanze, quali una condotta del risparmiatore
“anomala”, vale a dire, se non di collusione, quanto meno
di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle

regole gravanti sul promotore, è configurabile e il
relativo accertamento compete insindacabilmente al giudice
di merito – l’assoluta estraneità della banca al fatto del
promotore, sì da interrompere il nesso causale ed escludere
la responsabilità dell’Istituto di credito. In particolare,
la S.C. ha escluso la responsabilità dell’intermediario, da
un lato, per l’esistenza di un separato mandato conferito
dall’investitore al promotore,

che ha consentito a

quest’ultimo di operare per conto del primo con amplissima
autonomia, e, dall’altro, per l’assoluta estraneità della
banca al fatto del dipendente (Sez. 1, Sentenza n. 22956
del 10/11/2015). Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito, che ha riconosciuto valore confessori°
alla dichiarazione con la quale un investitore, in
occasione della stipula di un contratto di transazione con
un promotore finanziario, dava atto di aver conferito a
quest’ultimo un separato mandato ad operare per suo conto.
Fattispecie del tutto particolare, come emerge dalla
circostanza che gli investitori erano stati pienamente
consapevoli delle violazioni di legge con quel separato
mandato poste in essere avendo, fra l’altro, attivamente
9

concorso a tenerlo “segreto alla banca”, rimasta all’oscuro
dell’attività del dipendente infedele – tanto da obbligarsi
al silenzio nei confronti della banca, la cui violazione
era stata configurata come condizione risolutiva della

5.- Nella concreta fattispecie, con accertamento in fatto
adeguatamente motivato e insindacabile, la corte di merito
ha ritenuto – correttamente – che l’ammissione di consegna
di titoli di credito non intestati alla banca e la
consapevolezza dell’investimento in strumenti finanziari
diversi non interrompesse il nesso di causalità necessario
tra il conferimento dell’incarico e l’illecito. In tal modo
applicando il principio espresso da Sez. 1,
6708

Sentenza n.

del 2010, secondo cui l’eventuale consapevolezza

dell’investitore non varrebbe a escludere il rapporto di
necessaria occasionalità tra il fatto illecito commesso dal
promotore e l’esercizio delle mansioni affidatele
dall’intermediario, posto che è solo il suo ruolo di
promotore finanziario della banca a rendergli possibile il
rapporto con l’investitore.

la consapevolezza

dell’investitore potrebbe tuttavia escludere la rilevanza
di quella “necessaria occasionalità” e la responsabilità
dell’intermediario finanziario non potrebbe comunque essere
esclusa da un’ingenuità dell’investitore ingannato dal
promotore, perché la finalità di tutela del risparmiatore,
ispiratrice delle norme sopra richiamate, risulterebbe

transazione stipulata con il promotore.

vanificata, se si accollasse al risparmiatore stesso la
responsabilità per la loro violazione da parte dei
promotori finanziari.
Dall’altro lato, la corte di merito ha apprezzato il

c.c., avendo egli posto in essere consapevolmente un
comportamento che aveva agevolato la commissione
dell’illecito da parte del promotore, pur non assumendo
quel carattere collusivo che la giurisprudenza di
legittimità richiede ai fini dell’esclusione di
responsabilità dell’intermediario.
Entrambi i ricorsi, dunque, devono essere rigettati.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso
incidentale e compensa le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 marzo
2016

comportamento dell’investitore alla stregua dell’art. 1227

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