Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8098 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/04/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 08/04/2011), n.8098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2696/2010 proposto da:

F.G.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 29, presso lo studio

dell’avvocato VANITOTELI PATRIZIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DE FRAJA Roberto, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio degli avvocati

MIRENGHI Michele e MICHELE LIOI, che lo rappresentano e difendono,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3325/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

17.7.09, depositata l’8/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito per il controricorrente l’Avvocato Michele Lioi che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4-7-2003 F.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la sorella F.G.M. chiedendo annullarsi l’atto di donazione del 30-1-2001 avente ad oggetto la metà della nuda proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS), per sua incapacità di intendere e di volere all’atto della stipula del negozio assumendo in particolare di essere affetto da schizofrenia paranoidea.

Costituendosi in giudizio la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto infondata.

Il Tribunale adito con sentenza del 29-7-2008 in accoglimento della domanda attrice annullava l’atto di donazione.

Proposta Impugnazione da parte di F.G.M. cui resisteva F.G., la Corte di Appello di Roma con sentenza dell’8-9-2009 ha rigettato il gravame.

Avverso tale sentenza F.G.M. ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo cui F.G. ha resistito con controricorso.

Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c., del 7/7/2010 ha concluso per la decisione in Camera di consiglio del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

Il controricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato la ricorrente, denunciando omessa e/o contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto raggiunta la prova dell’incapacità naturale del donante al momento della donazione, rilevando anzitutto che dalla stessa C.T.U., espletata, dove pure era stata diagnosticata al F.G. una psicosi schizofrenica paranoidea, era emerso, sulla base degli accertamenti medici effettuati su quest’ultimo all’epoca della donazione, che la malattia da cui era affetto il donante non era di gravita tale da comprometterne le funzioni intellettive determinandone l’incapacità naturale ex art. 775 c.c.; inoltre il giudice di appello ha immotivatamente omesso di considerare l’elemento emergente dall’atto pubblico di donazione, laddove il notaio rogante aveva attestato, alla presenza anche dei testimoni, la reale volontà delle parti e la loro consapevolezza del contenuto degli atti da esse sottoscritti.

La menzionata relazione ha osservato sotto un primo profilo che la Corte territoriale ha evidenziato, sulla base della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado, che F.G. era affetto da schizofrenia paranoide culminata il (OMISSIS) in un tentativo di suicidio, e che d’altra parte anche tale condizione patologica non era migliorata apprezzabilmente all’epoca della donazione suddetta, posto che dal certificato medico del (OMISSIS) del dottor C., psichiatra che aveva in cura l’attuale controricorrente, era risultato che quest’ultimo nel periodo compreso tra il (OMISSIS) era affetto da una severa riacutizzazione della psicosi paranoidea che incideva sulla sua capacità di intendere e di volere; ha ritenuto pertanto che il convincimento in proposito espresso dal giudice di appello era frutto di un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede.

La suddetta relazione ha inoltre affermato che la sentenza impugnata, nell’escludere che l’efficacia probatoria dell’atto pubblico redatto da notaio si estenda alla valutazione sulla capacità di intendere e di volere dei contraenti, ha richiamato un orientamento di questa Corte (Cass. 27-4-2006 n. 9649) in ordine al quale la ricorrente non ha prospettato alcuna ragione per discostarsene.

Il Collegio ritiene pienamente condivisili tali argomentazioni, comunque non oggetto di contestazioni da parte della ricorrente che non ha depositato alcuna memoria al riguardo.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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