Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8098 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M., B.V., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA OTRANTO 39, presso lo studio dell’avvocato CARDILLI

RAFFAELE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MORO

GIANCARLO, BONON FERDINANDO giusta deleghe in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 273/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/04/2005 R.G.N. 419/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per: inammissibilita’ per i

conciliati, rigetto nel resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza dell’11.1 – 12.4.2005, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ritenuta l’illegittimita’ del termine apposto ad alcuni dei contratti stipulati da L.M. e B.V. con la Poste Italiane spa e la conseguente sussistenza inter partes di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dichiaro’ il diritto delle lavoratrici ad essere riammesse in servizio, con pagamento delle retribuzioni dalla messa in mora del datore di lavoro.

Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su sei motivi e illustrato con memoria.

Le intimate L.M. e B.V. hanno resistito con controricorso.

In corso di causa e’ stato depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra la ricorrente e l’intimata L. M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dal ricordato verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso.

Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006).

Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

2. La Corte territoriale ha espressamente affermato l’illegittimita’ dei contratti conclusi con l’odierna intimata B.V. il (OMISSIS) e quello successivo (cioe’ il contratto del (OMISSIS)), rilevando che l’assunzione a termine era stata effettuata per la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane e, pertanto, in base all’art. 8 CCNL 26.11.1994 e ai successivi accordi integrativi. La Corte territoriale ha reputato l’illegittimita’ del termine apposto ai suddetti contratti perche’:

– mancava l’indicazione della incidenza del processo di ristrutturazione nella assunzione a termine del lavoratore con riguardo all’ufficio e alle mansioni attribuite;

– le assunzioni a termine erano avvenute oltre la delimitazione temporale (30.4.1998) effettuata dalle parti sociali con gli accordi integrativi di quello del 25.9.1997;

entrambe tali ragioni sono dunque di per se’ idonee a sostenere il decisum.

2.1 La seconda delle suddette ragioni (che la Corte territoriale qualifica come “assortente”) e’ stata ampiamente censurata dalla Societa’ ricorrente (secondo e terzo motivo), la quale contesta, in particolare, l’interpretazione data dalla Corte di merito al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997 ed ai successivi accordi definiti come attuativi; deduce in particolare che questi ultimi accordi avevano natura meramente ricognitiva.

Tali censure sono infondate.

Con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr, ex plurimis, Cass., n. 18378/2006), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione…), dopo il 30 aprile 1998.

Premesso, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che, in forza della sopra citata delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi, in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto a tempo determinato; da cio’ deriva che deve escludersi la legittimita’ dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

E’ stato osservato, in particolare, che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate e’ cosi’ evidente e univoco che non necessita di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, e’ precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12245/2003; 12453/2003).

Inoltre e’ stato rilevato che tale interpretazione e’ rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facolta’ di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioe’ che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, cosi’ definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (cosi’, testualmente, Cass., n. 2866/2004).

Infine e’ stata ritenuta, nella ricostruzione della volonta’ delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza dell’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato quando il diritto del soggetto interessato si era gia’ perfezionato; ed infatti, anche ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), l’irrilevanza del citato accordo e’ comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass., n. 5141/2004).

I teste’ ricordati orientamenti di questa Corte devono essere pienamente confermati e, pertanto, la censura all’esame deve essere rigettata.

2.2 Ne discende l’inammissibilita’ delle censure (quarto e quinto motivo) svolte avverso l’altra indicata ragione posta a sostegno della decisione della Corte territoriale, in applicazione del condiviso principio secondo cui, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralita’ di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha piu’ ragione di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, giacche’, ancorche’ esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta (cfr, ex plurimis, Cass., n. 13956/2005).

3. Con il sesto mezzo viene censurata la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la societa’ al pagamento delle retribuzioni dalla data di messa in mora del datore di lavoro;

la societa’ ricorrente denuncia in sostanza la violazione del principio di corrispettivita’ delle prestazioni oltre che della disciplina privatistica in tema di onere probatorio.

Il motivo e’ da ritenersi infondato in base all’insegnamento di questa Corte Suprema (cfr, Cass., SU, 8 ottobre 2002 n. 14381, nonche’, ex plurimis, Cass. 13 aprile 2007 n. 8903) che, con riferimento all’analoga ipotesi della trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di piu’ contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimita’ dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della L. n. 230 del 1962, ha affermato che il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto puo’ ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilita’ della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione – qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell’art. 1217 c.c.; posto che la Corte territoriale ha esplicitamente individuato l’atto col quale il lavoratore ha offerto la propria prestazione determinando cosi’, a carico del datore di lavoro, una situazione di mora accipiendi, la censura deve essere considerata inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stato riprodotto nel ricorso il testo del documento di cui viene contestata l’idoneita’ a costituire atto di costituzione in mora (cfr, ex plurimis, Cass. 10 agosto 2004 n. 15412).

4. In forza delle considerazioni che precedono e tenuto conto che il primo motivo si riferisce alla sola posizione dell’intimata L.M., restando quindi superato per effetto dell’intervenuta conciliazione, il ricorso proposto nei confronti di B.V. va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di L.M. e compensa le spese; rigetta il ricorso proposto nei confronti di B.V. e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 40,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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