Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8097 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 8097 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 10193-2011 proposto da:
SPINELLI

STEFANO

(c.f.

SPNSFN69E05A271T),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
38, presso l’avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO CANALI,

Data pubblicazione: 21/04/2016

BEATRICE TARSETTI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2016
601

contro

TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.

(c.f. 01273040129), in

persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la

1

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
PELLERITO, FEDERICO PELLERITO, giusta procura in calce
al controricorso;
– controricorrente

di TORINO, depositata il 14/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordina rigetto, comunque

avverso la sentenza n. 35/2011 della CORTE D’APPELLO

2

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Spinelli Stefano, dipendente della s.p.a. “TNT Global
Express”, il quale aveva già una cessione dello stipendio
in corso, con versamento mensile di euro 180,76 alla s.p.a.
EUROFIN, ha successivamente contratto un secondo mutuo can
FUTURO previa

cessione dei crediti di lavoro con la s.p.a.

estinzione della precedente passività, convenendo la rata
mensile di euro 220,00.
La TNT, terza debitrice ceduta (con regolare notifica della
cessione), ha tuttavia continuato a disporre la trattenuta
di euro 180,76 versandola alla prima cessionaria e ciò dal
mese di aprile al mese di luglio del 2002 (n. 4 quote) e di
ciò risultava menzione nella busta paga. Nel luglio 2002, a
seguito di segnalazione della s.p.a.

la TNT ha

FUTURO,

provveduto alla regolarizzazione, tranne che per l’importo
di euro 39,24, saldato soltanto il 12.11.2004.
Il 25.11.2004 lo Spinelli ha ricevuto dalla Barclaycard il
rifiuto all’accesso ai propri servizi e, a seguito di sua
richiesta, la CRIF gli ha comunicato che a suo carica vi
era “segnalazione di rate non pagate” da parte di FUTURA
s.p.a. alla data del 30.9.2004. Dopo la segnalazione di
quest’ultima società di avere eseguito il pagamento del
saldo di euro 39,24 in data 12.11.2004, la situazione è
rimasta sostanzialmente invariata, risultando dalla

Central

nulla pozizionc dc11.2

1

dicitura

“ritardi 2.(21 pdgamenti già regolarizzatí”.
3

Sulla base di questi fatti il Tribunale di Torino ha
parzialmente accolto la domanda di danni proposta dallo
Spinelli nei confronti della s.p.a. TNT, escludendo i danni
patrimoniali – perché non provati – e limitando il danno
non patrimoniale, liquidato in euro 50.000,00, nella misura

di euro 25.000,00, detratto quanto imputabile al concorso
di colpa dell’attore (euro 5.000,00) e quanto imputabile
alla s.p.a. CRIF (euro 20.000,00).
La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata,
rilevato che il capo relativo ai danni patrimoniali non era
stato impugnato e che l’attore non aveva provato “né il
nesso di causalità fra il colposo, ex art. 1218 c.c.,
inadempimento di parte appellante ed i danni non
patrimoniali asseritamente patiti, né questi ultimi”, in
riforma della decisione del tribunale, ha rigettato la
domanda.
Contro la sentenza di appello Spinelli Stefano ha proposto
ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Resiste con controricorso la società intimata.
Nel termine di cui all’udii
ccontroricorrente ha deposítatú

37? s.JvU,

pr, s7iv. parta

menoria.

2.- Con i motivi di ricorso il ricorrente denuncia:
a) violazione dell’art. 2 Cost. in quanto non è stata
riconosciuta dalla Corte di Appello l’esistenza del danno
non patrimoniale nonostante giurisprudenza conforme della
4

Suprema Corte, in riferimento ai diritti fondamentali
dell’uomo”.
Formula il seguente quesito di diritto (non richiesto
ratione temporis ma di seguito trascritto per ragioni di
sintesi):
dei

diritti

fondamentali

dell’individuo,

violazione

se, in relazione all’art. 2 Cost., la

all’immagine ed alla reputazione, costituisce un diritto al
risarcimento in favore del danneggiato che si vede limitato
dal punto di vista del libero agire e dal punto di vista
della diminuita considerazione da parte di coloro che con
lui interagiscono”;
b) violazione dell’art. 2 Cost. in relazione all’art. 2059
c.c. in quanto non è stata considerata la diminuzione della
considerazione del Sig. Spinellì nella quale si esprime il
danno alla sua immagine”.
Formula il seguente quesito di diritto:

se la

deminutio derivante dalla lesione dei diritti all’immagine
ed alla reputazione, costituzionalmente previsti e
garantiti dall’art. 2 Cost. costituisce il danno da
risarcire al soggetto danneggiato”;
3)

omessa motivazione circa l’assenza del nesso di

causalità, sollevata dalla TNT, fra il comportamento di
parte appellante ed il preteso danno, fatto questo,
controverso e decisivo del giudizio…”.
4) violazione dell’art. 1226 c.c. in relazione all’art. 2
Cost. ed all’art. 2059 c.c. in quanto la Corte ha ritenuto
5

di rilevare erroneamente l’individuazione equitativa dei
danni operata dal Tribunale e non provati i danni non
patrimoniali patiti dall’appellato”.
Formula il seguente quesito di diritto:

… se possono

individuarsi equitativamente i danni non patrimoniali; se

il giudicante può equitativamente liquidare i danni
derivanti dalla lesione del diritto di immagine e del
diritto alla reputazione”.
5) violazione dell’art.

2 Cost. in relazione all’art. 2702

c.c., 2043 c.c., 1223 c.c., 2056 in quanto la Corte ha
erroneamente inteso attribuire alla appellata di avere
omesso di fornire la prova dei danni non patrimoniali”.
Formula il seguente quesito di diritto: “se il fatto della
iscrizione del dipendente, nel circuito Crif, derivante, ex
art. 2702 c.c., dal mancato e/o inesatto adempimento
dell’ausiliario e/o del collaboratore esterno di cui si
avvale la società presso la quale il dipendente presta la
propria attività, dà diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale costituito dalla deminutio all’immagine ed
alla reputazione del dipendente”.
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 112, 113
c.p.c. La Corte cli Appello di Torino ha completamente
omesso ogni decisione in merito alla ex adverso pretesa
mancanza del nesso di causalità”.
Formula il seguente quesito di diritto: “se il Giudice a
norma dell’art. 112 c.p.c. sia tenuto a pronunciarsi su
6

tutti i capi della domanda, autonomamente apprezzabili e
comunque decisivi ai fini del giudizio”.
3.- Il ricorso – come ha correttamente evidenziato il P.G.
– è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 3 cod.

Invero, le Sezioni unite (Sez.

U, Sentenza n.

5698 del

11/04/2012) hanno di recente ribadito che, ai fini del
requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la
pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto
degli atti processuali è, per un verso, del tutto
superflua, non essendo affatto richiesto che si dia
meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda
processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a
soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei
fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo
averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non
occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente
rileva in ordine ai motivi di ricorso. Talché è stato
ritenuto inammissibile
presente

in fattispecie analoga alla

ricorso articolato con la tecnica

dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale in
caratteri minuscoli di una serie di atti processuali:
sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello,
comparsa successiva alla riassunzione a seguito
dell’interruzione, sentenza d’appello ove mancava del tutto
il momento di sintesi funzionale, mentre l’illustrazione

proc. civ.

dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in
funzione della comprensione dei motivi stessi.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in
dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in euro 5.200,00, di cui euro 200,00
per esborsi oltre spese forfettarie e accessori come per
legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 marzo
2016

v

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