Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8097 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/03/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 21/03/2019), n.8097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3008-2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE

D’ORO 143, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RUSSO, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARIO RAFFAELE DELL’AGLIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5566/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 20 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da A.M. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’intimazione di pagamento relativa ad IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 2005. Riteneva il giudice di appello l’illegittimità dell’intimazione impugnata stante la nullità della notifica della prodromica cartella di pagamento. Quanto al regolamento delle spese processuali, la CTR così testualmente statuiva: “L’esito della presente controversia induce a disporre per la compensazione delle spese fra le parti”.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 9 gennaio 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate – Riscossione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto il ricorrente – denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2 – censura la sentenza impugnata per avere disposto la compensazione delle spese del giudizio nonostante la soccombenza di controparte.

Il ricorso è fondato.

L’esito della controversia, in toto favorevole al contribuente stante la dichiarata illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata, avrebbe dovuto indurre la CTR a porre le spese processuali a carico dell’Agenzia delle entrate, quale parte soccombente in relazione all’esito complessivo del giudizio nel suo insieme, non assumendo rilievo l’esito favorevole all’Ufficio del giudizio di primo grado. Ciò in base al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’onere delle spese processuali va ripartito alla luce dell’esito complessivo della lite, poichè la valutazione della soccombenza va compiuta in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola l’art. 92 c.p.c., il giudice di merito che compensi le spese per soccombenza reciproca qualora la parte vittoriosa in appello fosse risultata soccombente in primo grado (Cass. n. 20261 del 2017).

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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